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Dal sito del Ministero dell'Interno si riportano i prareri su:"
1) 09/07/2012 - Quesito in materia di referendum popolare.
L'istituto dei referendum locali, contemplato dall'art. 8, comma 3 del TUEL, costituisce un tipico istituto di democrazia diretta, una forma di partecipazione popolare di carattere opzionale, in quanto si configura quale elemento meramente eventuale e facoltativo dello statuto comunale.
Rispetto alla normativa previgente è stata ampliata la valenza dell'istituto del referendum popolare, attualmente configurabile non più solo come consultivo (unica tipologia prevista nell'originale formulazione della legge n. 142 del 1990 e volta a consentire la consultazione della popolazione su rilevanti questioni di interesse locale), ma anche come abrogativo (di provvedimenti a carattere generale degli organi istituzionali e burocratici dell'ente), propositivo (per approvare proposte di atti avanzate dalla stessa amministrazione o da altri soggetti), confermativo, di indirizzo e oppositivo-sospensivo. Soltanto il consiglio comunale è abilitato a fornire un'interpretazione autentica delle norme statutarie e regolamentari di cui l'ente è dotato in materia di referendum .

2) 09/06/2010 - Ammissibilità del referendum in mancanza di un regolamento di attuazione.
Possibilità di attuazione di un referendum consultivo, in mancanza dello specifico regolamento previsto dallo Statuto.
Si ritiene che il regolamento costituisce presupposto essenziale per l'attivazione della consultazione referendaria, nella considerazione che le norme di dettaglio hanno una funzione complementare ed integrativa delle previsioni statutarie. Tale orientamento risulta conforme alla costante giurisprudenza amministrativa formatasi in materia che ritiene debba essere la fonte regolamentare a "prevedere le varie fasi nelle quali si articola la consultazione, dall'iniziativa sino alla proclamazione dei risultati......" inclusi i sistemi con cui sindacare l'ammissibilità della consultazione."


 
 
 
Valentini Alessio.