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legislazione

Dal sito della CIVIT si riporta il parere espresso dalla Civit:"
LA COMMISSIONE
Rilevato che sono pervenuti i seguenti quesiti in ordine all'applicabilitą delle norme su inconferibilitą e incompatibilitą degli incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto private in controllo pubblico ai Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti o forme associative tra Comuni della medesima regione aventi la medesima popolazione:
1. Nota del 15 giugno 2013 del Segretario generale del Comune di Bibbiano (RE) (popolazione inferiore ai 15.000 abitanti) con la quale si chiede alla Commissione se vi sia incompatibilitą tra l'incarico di responsabile del servizio assetto ed uso del territorio e dell'ambiente del Comune di Bibbiano e la carica di assessore esterno di un comune con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti. Inoltre, lo stesso Segretario chiede se vi sia incompatibilitą con la posizione rivestita da tale dipendente e la sua nomina a Presidente del Consiglio di amministrazione dell'azienda speciale consortile trasporti di Reggio Emilia.
 2. Nota del 10 giugno 2013 del Segretario comunale del Comune di Pandino (CR) con la quale si chiede alla Commissione se l'incarico di Presidente dell'azienda speciale sia conferibile ad un consigliere comunale del Comune di Pandino, comune con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, che ha rassegnato le propri dimissione prima della nomina.

3. Nota del 14 giugno 2013 del Sindaco del Comune di Valverde (CT), con la quale si chiede alla Commissione se l'incarico di Assessore di un Comune con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti sia conferibile ad un dottore commercialista e revisore contabile che ricopre il ruolo di componente del collegio sindacale di una societą a totale capitale pubblico di cui il citato Comune di Valverde sia socio azionista.
 RILEVATO CHE
- il limite di popolazione di 15.000 abitanti č espressamente previsto dall'art. 7, commi 1 e 2 lett. a) e d); dall'art. 8, comma 5; dall'art.11, comma 2 lett. b); comma 3 lett. b) e c); dall'art. 12 comma 3 lett. b) comma 4 lett. b) e c); dall'art. 13 commi 2 lett. b) e c) e 3 e dall'art. 14, comma 2 lett. b) e c) del decreto legislativo n. 39/2013;
 RILEVATO CHE
- le ipotesi di inconferibilitą e di incompatibilitą di cui agli artt. 3, 4 e 9 del citato decreto legislativo, non fanno espresso riferimento a tale limite di popolazione;
ESPRIME L'AVVISO CHE
Le disposizioni in materia di inconferibilitą e incompatibilitą degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti di diritto privato in controllo pubblico (art. 7, commi 1 e 2 lett. a) e d); art. 8, comma 5; art.11, comma 2 lett. b); comma 3 lett. b) e c); art. 12 comma 3 lett. b) comma 4 lett. b) e c); art. 13 commi 2 lett. b) e c) e 3; art. 14, comma 2 lett b) e c) del decreto n.39/2013) trovano applicazione - ¬secondo l' espressa previsione del decreto legislativo - soltanto ai Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o forme associative tra Comuni della medesima regione aventi la medesima popolazione;
 Le disposizioni in tema di inconferibilitą e incompatibilitą degli incarichi di cui agli artt. 3, 4 e 9 del citato decreto legislativo n. 39/2013 trovano generale applicazione.
 Roma, 11 luglio 2013."


 
 
 
Valentini Alessio.