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Dall'archivio del Tribunale dei Minorenni di Milano si riporta la sentenza su:"Cass Sez. 1, Sentenza n. 4868 del 01/03/2010 est Macioce
Minore straniero affidato in "kafalah" a cittadino italiano - Ingresso in Italia - Condizioni - Ricongiungimento familiare - Applicabilità - Esclusione - D.lgs. n. 30 del 2007 - Applicabilità -Riconducibilità alla nozione di familiare straniero di cittadino dell'Unione Europea - Esclusione.
Il vincolo di protezione materiale ed affettiva derivante dalla "kafalah" non costituisce presupposto idoneo a giustificare l'ingresso in Italia di un minore straniero affidato ad un cittadino italiano in virtù del predetto istituto, non essendo applicabile la disciplina del ricongiungimento familiare di cui all'art. 29 del d.lgs. n. 286 del 1998, dettata a beneficio del cittadino extracomunitario regolarmente soggiornante, ma quella di cui al d.lgs. n. 30 del 2007, emanato in attuazione della direttiva 2004/38/CE, riguardante l'ingresso, la circolazione ed il soggiorno dei cittadini dell'Unione Europea e dei loro familiari (anche stranieri) nel territorio degli Stati membri, la quale, tuttavia, include nella nozione di "familiare", oltre ai discendenti diretti del cittadino o del suo coniuge, soltanto i minori che fanno ingresso in Italia ai fini dell'adozione internazionale; né l'art. 29 cit. può essere interpretato estensivamente ai sensi dell'art. 28, comma secondo, del d.lgs. n. 286 cit., il quale, nel consentire l'applicazione delle norme più favorevoli, si riferisce esclusivamente a quelle che disciplinano le modalità del ricongiungimento."

 
 
 
Valentini Alessio.