testata per la stampa della pagina
altro

Dall'archivio del Tribunale dei monorenni di Milano si riporta una interessante sentenza su:"Cass. Civ., sez. I, sentenza 11 gennaio 2013 n. 601 (rel. De Chiara).
Affidamento del minore a genitore che abbia instaurato una famiglia incentrata su coppia omosessuale - Idoneità del contesto familiare ad educare ed istruire il minore - Sussiste Delega del giudice ai servizi sociali in ordine all'eventuale ampliamento delle modalità di visita tra genitore e figlio - Abdicazione del giudice al dovere ex art. 155 c.c. - Non sussiste - Delega comprensiva della possibilità di ampliare il diritto di visita - Illegittimità - Esclusione
Cass. Civ., sez. I, sentenza 11 gennaio 2013 n. 601 (ud 8.11.2012)  (Pres. Luccioli, rel. De Chiara)
E' un mero pregiudizio quello per cui sia dannoso per l'equilibrato sviluppo del bambino il fatto di vivere in una famiglia incentrata su una coppia omosessuale. In tal modo si dà per scontato ciò che invece è da dimostrare, ossia la dannosità di quel contesto familiare per il bambino.
Con l'affidare ai servizi sociali il compito di disciplinare le modalità degli incontri genitore - figlio, il Tribunale non abdica al potere spettantegli ai sensi dell'art. 155 c.c., dove - seppur in modo non dettagliato - fornisca comunque delle istruzioni al Servizio delegato; inoltre, la facoltà concessa ai servizi di ampliare le modalità e la durata di tali incontri, sino a giungere eventualmente anche a incontri liberi, non costituisce un limite al diritto del genitore, bensì una disposizione a lui favorevole, che la solleva dall'onere di richiedere la concessione di detto ampliamento al giudice, il cui intervento, peraltro, resta necessario in caso di valutazione negativa da parte dei servizi."


 
 
 
Valentini Alessio.