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stato civile

Dall'archivio del Tribunale dei Minorenni di Milano si riporta una sentenza su:"Cass Sez. 1, Sentenza n. 3572 del 14.2.2011 , est Felicetti. Adozione da parte di soggetti singoli con effetto legittimante. Inammissibilitą
Deve escludersi che in contrasto con il principio generale, allo stato della legislazione vigente, soggetti singoli possano ottenere, ai sensi dell'art. 36, comma 4 in questione, il riconoscimento in Italia dell'adozione di un minore pronunciata all'estero con gli effetti legittimanti anziché ai sensi e con gli effetti di cui alla L. n. 184 del 1983, art. 44, secondo quanto disposto dalla sentenza impugnata.
Fermo restando che, come questa la Corte di Cassazione ha gią rilevato (Cass. 18 marzo 2006, n. 6078) con riferimento al disposto dell'art. 6 della Convenzione di Strasburgo del 1967, il legislatore nazionale ben potrebbe provvedere, nel concorso di particolari circostanze, ad un ampliamento dell'ambito di ammissibilitą dell'adozione di minore da parte di una singola persona anche con gli effetti dell'adozione legittimante."

 
 
 
Valentini Alessio.