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elettorale

Dal sito del MInistero dell'INterno si riporta la news su:"
I firmatari devono essere cittadini dell'Unione e avere l'età minima richiesta per acquisire il diritto di voto al Parlamento europeo.
In applicazione del Regolamento sulle modalità di attuazione del regolamento (UE) n. 211/2011 riguardante l'iniziativa dei cittadini, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2012, n. 193, il ministero dell'Interno - dipartimento per gli Affari interni e territoriali è autorità competente per la verifica e la certificazione delle dichiarazioni di sostegno delle iniziative dei cittadini registrate dalla Commissione europea. La competenza assegnata al ministero dell'Interno è quella prevista all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011.
Il regolamento mira a disciplinare le «iniziative dei cittadini» europei, che con il sostegno di almeno un milione di firmatari appartenenti ad almeno un quarto degli Stati membri dell'Unione europea, possono sottoporre alla Commissione europea la richiesta di presentare, nell'ambito delle sue attribuzioni, un'adeguata proposta su temi per i quali i cittadini ritengono necessario un atto legislativo dell'Unione, ai fini dell'attuazione dei trattati.
Per «firmatari» si intendono i cittadini dell'Unione che hanno dichiarato il proprio sostegno a una determinata iniziativa, compilando la dichiarazione del modulo di sostegno per tale iniziativa. Per poter dichiarare il proprio sostegno a un'iniziativa dei cittadini, i firmatari devono essere cittadini dell'Unione e avere l'età minima richiesta per acquisire il diritto di voto per le elezioni del Parlamento europeo.
Sono definiti «organizzatori», invece, le persone fisiche che formano un comitato dei cittadini responsabile della preparazione di un'iniziativa dei cittadini e della sua presentazione alla Commissione. Gli organizzatori istituiscono un comitato dei cittadini composto da almeno sette persone residenti in almeno sette diversi Stati membri, designano un rappresentante e un supplente («le persone di contatto»), che mettono in collegamento il comitato dei cittadini e le istituzioni dell'Unione durante l'intera procedura e sono incaricati di parlare e agire a nome del comitato dei cittadini.
Gli organizzatori che sono deputati al Parlamento europeo non sono conteggiati ai fini del raggiungimento del numero minimo necessario per formare un comitato dei cittadini."


 
 
 
Valentini Alessio.