L'articolo 33 del decreto legge n. 69 del 21 giugno 2013 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" introduce misure di semplificazione per l'acquisto della cittadinanza italiana di straniero nato in Italia.Si riporta il citato Art. 33 recante
(Semplificazione del procedimento per l'acquisto della cittadinanza
per lo straniero nato in Italia)
" 1. Ai fini di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 5 febbraio
1992, n. 91, all'interessato non sono imputabili eventuali
inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica
Amministrazione, ed egli puo' dimostrare il possesso dei requisiti
con ogni altra idonea documentazione.
2. Gli Ufficiali di Stato Civile sono tenuti al compimento del
diciottesimo anno di eta' a comunicare all'interessato, nella sede di
residenza quale risulta all'ufficio, la possibilita' di esercitare il
diritto di cui al comma 2 del citato articolo 4 della legge n. 91 del
1992 entro il compimento del diciannovesimo anno di eta'. In
mancanza, il diritto puo' essere esercitato anche oltre tale data. "