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L'articolo 33 del decreto legge n. 69 del 21 giugno 2013 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" introduce misure di semplificazione per l'acquisto della cittadinanza italiana di straniero nato in Italia.Si riporta il citato Art. 33 recante
(Semplificazione del procedimento per l'acquisto  della  cittadinanza
                  per lo straniero nato in Italia)

 " 1. Ai fini di cui all'articolo 4, comma 2, della legge  5  febbraio
1992,  n.  91,  all'interessato   non   sono   imputabili   eventuali
inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della  Pubblica
Amministrazione, ed egli puo' dimostrare il  possesso  dei  requisiti
con ogni altra idonea documentazione.
  2. Gli Ufficiali di Stato Civile  sono  tenuti  al  compimento  del
diciottesimo anno di eta' a comunicare all'interessato, nella sede di
residenza quale risulta all'ufficio, la possibilita' di esercitare il
diritto di cui al comma 2 del citato articolo 4 della legge n. 91 del
1992  entro  il  compimento  del  diciannovesimo  anno  di  eta'.  In
mancanza, il diritto puo' essere esercitato anche oltre tale data. "



 
 
 
Valentini Alessio.