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Si pubblica la circolare n. 15/2013 della Direzione Centrale dei Servizi Demografici Ministero dell'Interno:
 
In relazione alle richieste di trascrizioni di atti di stato civile inoltrate ai comuni dalle autorità
consolari italiane all'estero, si precisa che ai sensi dell'art. 12 co. 11 del DPR 396/2000 tale richiesta può pervenire da qualsiasi ufficio pubblico e quindi sia dall'autorita consolare operante nel paese dove I'atto e state formato, sia dall'autorita consolare del paese dove il soggetto è residente.
Resta inteso che, in ogni caso, e quindi anche nel caso di richiesta proveniente dall'autorità consolare del paese di residenza, l'atto dovrà essere munito di legalizzazione o di apostille,
emessa nel paese dove I'atto è stato formato, con traduzione in lingua italiana come per legge.
L'ufficiale dello stato civile è tenuto pertanto ad accettare ai fini della registrazione, gli atti
formati all'estero trasmessi o dal consolato di residenza del cittadino italiano o dal consolato
competente nella circoscrizione territoriale estera di formazione dell'atto, in quanto sarà cura
dell'Ufficio consolare che dispone la trasmissione dell'atto accertarsi dell'avvenuta legalizzazione nei termini di legge.
Si pregano le SS.LL. di voler informare i Signori Sindaci di quanto comunicato con la presente
circolare e si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione.
Il Direttore Centrale
(Menghini)


 
 
 
Valentini Alessio.