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 Premessa
 

Come noto, il Dlgs n. 150/2009 ha profondamente innovato le modalità, i tempi e gli oggetti del sistema di "valutazione" nelle pubbliche amministrazioni, introducendo nuove forme di valutazione  - quali la valutazione della performance organizzativa -  e riformando i soggetti/attori del processo di valutazione.
Secondo il nuovo assetto disegnato dall'intervento riformatore, un ruolo centrale nel processo di  misurazione e valutazione delle performance e' svolto, secondo quanto previsto dall'art.7, c. 2 lett. a) del citato decreto, dagli Organismi Indipendenti di Valutazione della performance, cui compete la misurazione e valutazione della performance di ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso, nonché la proposta di valutazione annuale dei dirigenti di vertice.
 

In considerazione della pluralità di quesiti recentemente ricevuti dai Comuni sul ruolo, sulla composizione e sull'assetto di tali organismi, alla luce anche dei recenti interventi normativi, con il presente documento, redatto previo confronto con la Commissione Indipendente per la Valutazione l'indipendenza e l'integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT), si intende riepilogare l'evoluzione normativa ed interpretativa sul tema, al fine di supportare gli Enti nei processi di costituzione e regolamentazione di detti Organismi.
 

 

Gli Organismi di valutazione negli enti locali
 

Relativamente alla costituzione di organismi di valutazione negli enti locali, come l'ANCI ha già avuto modo di chiarire[1], i Comuni, per effetto di quanto previsto dall'art. 16 del dlgs n. 150/2009 sono tenuti ad adeguarsi ai soli principi desumibili dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 150/2009; tale ultima disposizione individua l'Organismo indipendente di valutazione come uno dei soggetti che concorrono a costituire il Sistema di misurazione e valutazione delle amministrazioni pubbliche, caratterizzato in primo luogo dal requisito dell'indipendenza e chiamato:
- a garantire la correttezza del processo di misurazione e valutazione annuale della performance di ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso in relazione ai suoi processi;
 - a presentare una proposta di valutazione dei dirigenti di vertice.
 

Per espressa previsione dell'art. 16 del D. Lgs n. 150/2009, peraltro, non trovano applicazione negli Enti Locali le disposizioni recate dall'art. 14 del medesimo decreto che disciplina, nel dettaglio, caratteristiche e funzioni dell'Organismo Indipendente di Valutazione; sussiste, quindi, piena autonomia organizzativa in capo a ciascuna amministrazione locale nella definizione della concreta articolazione della composizione e delle funzioni, anche differenziate rispetto a quelle previste dal citato art. 7, dell'Organismo.
Pertanto, poiché  la fonte principale dei controlli per gli enti locali resta l'art. 147 D. Lgs. 267/00, non espressamente derogato dal dlgs n. 150/2009, che riconosceva e riconosce, anche a seguito della riforma apportata dall'art. 3, c.1, lett. d), D.L. n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, ampia  autonomia nella configurazione degli organismi di valutazione e controllo da parte dei Comuni, l'OIV non sostituisce, nelle Amministrazioni Locali, il Nucleo di valutazione, fermo restando che, ove a suo tempo già attivato, lo stesso deve trovare adeguamento alla luce delle previsioni recate dal Titolo II del D. Lgs n. 150/2009. 
 

Del resto, la stessa CIVIT, con Delibera n. 121/2010, ha avuto ulteriormente modo di chiarire che "considerato che l'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009, non trova applicazione ai Comuni (stante il mancato rinvio disposto dall'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo n. 150 del 2009), la Commissione ritiene che rientri nella discrezionalità del singolo Comune la scelta di costituire o meno l'Organismo Indipendente di Valutazione (...). Occorre, tuttavia, precisare che, nell'ipotesi in cui il Comune opti per la costituzione dell'OIV, trova diretta applicazione l'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009 (...). Di converso, nell'ipotesi in cui il Comune opti per la costituzione di un organismo che non soddisfi i requisiti di cui al citato articolo 14, tale organismo non può essere definito come "Organismo indipendente di valutazione".
Tale orientamento è stato recentemente confermato e meglio specificato dalla stessa CIVIT con la delibera n. 23/2012 del 6 novembre 2012 nella quale la Commissione  ribadisce che per le regioni e gli enti locali la costituzione degli OIV è una facoltà e non un obbligo, in quanto tali amministrazioni possono, nella loro autonomia, demandare ad altri organi i compiti previsti dal d.lgs. 150/2009. Nel caso in cui i predetti enti decidano, però, di nominare il proprio OIV, i componenti dello stesso devono essere individuati "in conformità all'art. 14 del citato decreto e tenendo conto dei requisiti previsti  dalla  delibera  n. 4/2010, come  integrata dalla delibera n. 107/2010 del 29 settembre 2010".
 

Ne deriva che, anche al di là del nomen attribuito all'organismo, resta facoltà di ciascun Comune optare per la forma ritenuta più idonea per la costituzione dello stesso, salve le funzioni fondamentali evincibili dalle norme di principio recate dal più volte citato art. 7 del D.Lgs. n. 150/2009.
Alla luce di ciò, dunque, si deve concludere che, a seguito dell'entrata in vigore del D. lgs n. 150/2009, tutte le amministrazioni locali sono tenute, laddove non vi abbiano già provveduto, ad adeguarsi ai principi evincibili dall'art. 7 del medesimo decreto, secondo le seguenti modalità:
-          qualora le amministrazioni costituiscano ex novo un organismo deputato alla valutazione oppure riformino i preesistenti Nuclei di valutazione istituendo organi espressamente qualificati come Organismi Indipendenti di Valutazione ai sensi dell'art.7, c. 2 lett. a) ed espressamente dotandoli, tramite il richiamo all'art.14 del d.lgs n. 150/2009, delle funzioni ivi rassegnate, le stesse sono tenute ad applicare nel dettaglio le previsioni recate dall'art. 14 medesimo e a conformarsi alle indicazioni contenute nelle delibere CIVIT n. 4/2010, come  integrata dalla delibera n. 107/2010 del 29 settembre 2010, e n. 12/2013 e sono tenute, inoltre, ai sensi dell'art. 14,  a richiedere il parere preventivo della Commissione prima di procedere ad affidare l'incarico ai singoli componenti;
-         qualora le amministrazioni riformino i preesistenti Nuclei di valutazione o istituiscano ex novo i soggetti deputati alla valutazione ai sensi dell'art.7, c. 2 lett. a) e coerentemente con la ratio complessiva del dlgs n. 150/2009, non richiamando espressamente, in applicazione, l'art. 14 del d.lgs n. 150/2009, optando, invece, per una diversa denominazione ed articolazione funzionale, nell'esercizio della propria autonomia organizzativa e regolamentare, non sono tenute ad applicare le previsioni di dettaglio recate dall'art. 14 e le relative indicazioni interpretative fornite nelle citate delibere della CIVIT[2].
 

 
A cura del Dipartimento Politiche per il Personale
e Relazioni Sindacali dei Comuni
 

10 giugno 2013
 

 


[1] cfr Linee guida  "L'applicazione del decreto legislativo  n. 150/2009 negli enti locali: le prime Linee guida dell'ANCI"  del 4 febbraio 2010 e Linee guida ANCI III "L'organismo indipendente di valutazione negli enti locali: le prime indicazioni dell'ANCI" del giugno 2010;
[2] Si rammenta che relativamente alle caratteristiche generali dei nuovi Organismi di valutazione, l'ANCI ha fornito proprie specifiche indicazioni nelle Linee guida ANCI III L'organismo indipendente di valutazione negli enti locali: le prime indicazioni dell'ANCI" del giugno 2010;
 


 
 
 
Valentini Alessio.