Dal sito della Prefettura UTG di Avellino si riporta la new su:"!
In vista delle elezioni amministrative di domenica 26 e lunedì 27 maggio 2013 si illustrano sinteticamente le scadenze e i principali adempimenti prescritti dalla normativa vigente in materia di propaganda elettorale.
1) Divieto per le Pubbliche Amministrazioni di svolgere attività di comunicazione
Si rammenta che dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla conclusione delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le Amministrazioni Pubbliche di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.
2) Ripartizione degli spazi per le affissioni di propaganda elettorale
Entro due giorni dalla ricezione delle comunicazioni sull'ammissione delle candidature, le Giunte comunali provvederanno ad assegnare appositi spazi da destinare per le affissioni di propaganda elettorale dei partiti o gruppi politici che parteciperanno alle elezioni con liste di candidati, nonché di coloro che, pur non partecipando direttamente alla competizione, avranno presentato apposita istanza entro il 22 aprile 2013.
3) Inizio della propaganda e riunioni elettorali e divieto di alcune forme di propaganda
Dal trentesimo giorno antecedente quello della votazione, quindi da venerdì 26 aprile 2013, sono vietati il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico ed ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti, nonché ogni forma di propaganda luminosa mobile. Durante tale periodo, l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'art. 7, comma 2, della legge n. 130/1975.
4) Uso di locali comunali
Si ricorda che, a decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, i Comuni, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale, in misura eguale fra loro, i locali di proprietà comunale, già predisposti per conferenze e dibattiti.
5) Agevolazioni postali e fiscali
Nei 30 giorni che precedono la votazione, sono accordate tariffe postali agevolate per gli invii di materiale elettorale.
Al riguardo, si informa che sul sito www.poste.it potranno essere consultate le istruzioni diramate dalle Poste Italiane S.p.A. ai propri uffici territoriali e le modalità da osservare per usufruire delle tariffe postali agevolate per gli invii di materiale elettorale.
Si rammenta, altresì, che nei 90 giorni precedenti le elezioni, sono previste agevolazioni fiscali per il materiale tipografico, l'acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani e periodici, per l'affitto di locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, commissionati dai partiti e dai movimenti, dalle liste e dai candidati.
6) Parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale.
Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e per tutto l'arco della campagna elettorale, si applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28 in materia di parità di accesso ai mezzi d'informazione e di comunicazione politica.
7) Diffusione di sondaggi demoscopici
Nei quindici giorni antecedenti la data di votazione e quindi a partire da sabato 11 maggio 2013, sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.
8) Inizio del divieto di propaganda
Si rammenta che è consentito lo svolgimento della propaganda elettorale fino alle ore 24.00 di venerdì 24 maggio 2013, pertanto, a decorrere dalle ore 00,01 di sabato 25 maggio 2013 e fino alla chiusura delle operazioni di voto, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.
Inoltre, nei giorni destinati alla votazione, è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di metri 200 dall'ingresso delle sezioni elettorali.
E' consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.
9) Introduzione dei limiti massimi delle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici per le elezioni comunali
L'articolo 13 della legge 6 luglio 2012, n. 96, con riferimento alle elezioni comunali, ha introdotto, per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti (tra i quali rientra il Comune di Avellino), limiti massimi di spesa per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco, per ciascun candidato alla carica di consigliere comunale e per ciascun partito, movimento o lista che partecipa alle elezioni.
Il medesimo articolo ha disposto, per le elezioni dei medesimi Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, l'applicazione di alcune disposizioni contenute nella legge 10 dicembre 1993, n. 515, come da ultimo modificate dalla medesima legge n. 96/2012, riguardanti, tra l'altro, il regime di pubblicità e controllo delle spese elettorali, la nomina del mandatario elettorale e il sistema sanzionatorio per le violazioni dei limiti di spesa e per il mancato deposito dei consuntivi da parte dei partiti, movimenti politici e liste.
Sul sito internet della Prefettura, all'indirizzo http://www.prefettura.it/avellino o http://93.57.71.19 , è consultabile la circolare n. 1718/S.E. del 10 aprile 2013 che illustra più ampiamente tutti gli adempimenti in materia di propaganda elettorale in vista delle elezioni amministrative del 26 e 27 maggio 2013.
Avellino, 10 aprile 2013."