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elettorale

Dal sito della Prefettura UTG di Avellino si riporta la circolare Prot. n. 1718/S.E. del 10 aprile 2013 ad "Oggetto: Elezioni comunali e Referendum consultivo nei Comuni di Montoro Inferiore e Montoro
Superiore di domenica 26 maggio e lunedì 27 maggio 2013 - Propaganda elettorale e comunicazione politica.
In vista delle consultazioni amministrative e referendarie di cui all'oggetto e ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di propaganda elettorale, si richiamano i contenuti della circolare prefettizia n. 1592/SE dell' 8 gennaio c.a. (consultabile sul sito istituzionale di questa Prefettura www.prefettura.it/avellino o http://93.57.71.19 , nell'area "circolari prefettizie"), emanata
in occasione delle elezioni politiche tenutesi nei giorni 24 e 25 febbraio 2013, pur con la diversa scansione temporale che si vorrà correlare alla data delle prossime elezioni e limitatamente ai
seguenti argomenti ivi riportati alle lettere: c) inizio della propaganda elettorale - divieto di alcune forme di propaganda; d) propaganda elettorale fonica su mezzi mobli; e) uso di locali comunali; f) agevolazioni postali e fiscali; g) diffusione di sondaggi demoscopici e rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici; h) inizio del divieto di propaganda.
Si evidenziano di seguito alcune specifiche indicazioni concernenti le elezioni indicate in oggetto.
***
1. Divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione (art. 29, comma 6, della legge 25 marzo 1993, n. 81)
Ai sensi della normativa citata, nei trenta giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale, e cioè da mercoledì 27 marzo, e per tutta la durata della stessa, è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere,
ancorchè inerente alla loro attività istituzionale.
Tanto premesso, si precisa che l'espressione "pubbliche mministrazioni" deve essere intesa in senso istituzionale, riguardando gli organi che rappresentano le singole amministrazioni e non i singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, i quali, se candidati, possono compiere, da cittadini, attività di propaganda al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non vengano utilizzati mezzi, risorse, personale e stutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze.
Per quanto riguarda l'ambito oggettivo del divieto, sanzionato ai sensi del comma 5 dello stesso articolo 29 della legge n. 81/93, si ritiene che esso trovi applicazione per tutte le forme di comunicazione e non solo per quelle realizzate attraverso i mezzi radiotelevisivi e la stampa.
In tale contesto normativo, sono certamente consentite le forme di pubblicizzazione necessarie per l'efficacia giuridica degli atti amministrativi. Si ritiene inoltre che siano da ritenere lecite le attività di comunicazione svolte in forma impersonale e le attività aventi carattere di indispensabilità per l'assolvimento delle funzioni proprie dell'organo e, in ogni caso, si ravvisa l'opportunità di fare affidamento sui doveri di equilibrio e di correttezza degli amministratori, sia nella scelta dei contenuti che delle forme della comunicazione.
2. Delimitazione ed assegnazione di spazi per le affissioni di propaganda elettorale (legge 4 aprile 1956, n. 212, come modificata dalla legge 24 aprile 1975 n. 130) Le giunte comunali ed i Commissari in indirizzo, dal 33° al 31° giorno antecedente quello della votazione (nella circostanza, da martedì 23 aprile a giovedì 25 aprile 2013), dovranno stabilire e delimitare - in ogni centro abitato con popolazione superiore a 150 abitanti gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale dei partiti che parteciperanno alle consultazioni comunali con liste di candidati, nonché di coloro che, non partecipando direttamente alla Prefettura di Avellino
Ufficio Territoriale del Governo competizione, avranno fatto pervenire, entro il 34° giorno antecedente quello della votazione (nella fattispecie entro lunedì 22 aprile 2013), apposita istanza intesa a fiancheggiare una di tali liste di candidati.
Limitatamente ai Comuni di Montoro Inferiore e Montoro Superiore, interessati al referendum consultivo, l'assegnazione è sempre subordinata alla presentazione di apposita domanda alla Giunta medesima entro il 34° giorno antecedente quello di votazione, e, cioè,
entro lunedì 22 aprile 2013.
Si rammenta che le istanze stesse, preannunciate previamente per via telegrafica o telematica ai Comuni dai "fiancheggiatori", sono da considerarsi pervenute in tempo utile allorquando, prima che la giunta comunale o i Commissari si siano pronunciati al riguardo, le
medesime istanze siano state confermate (anche via fax) con la sottoscrizione autografa o l'originale delle stesse sia presentato ai Comuni con sottoscrizione autografa.
Le giunte ed Commissari dei Comuni interessati alle elezioni comunali dovranno provvedere all'assegnazione di sezioni dei predetti spazi alle liste di candidati partecipanti alle consultazioni, entro due giorni dalla ricezione delle comunicazioni sull'ammissione delle candidature.
Pertanto, gli organi preposti all'esame delle liste e delle candidature dovranno comunicare immediatamente le proprie decisioni a questa Prefettura-U.T.G. e, contestualmente, ai Sindaci e Commissari dei Comuni interessati al fine di consentire la tempestiva assegnazione degli spazi e dar modo agli interessati di eseguire le affissioni quanto prima.
Al riguardo si richiama l'attenzione dei Sindaci e Commissari oltre che delle Autorità di pubblica sicurezza in indirizzo affinchè vigilino assiduamente sull'osservanza delle norme in materia di affissioni elettorali.
Copia delle predette delibere di determinazione, delimitazione ed assegnazione degli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale dovranno essere recapitate, appena provveduto, a questo Ufficio Elettorale Provinciale, a mezzo di corriere speciale
ovvero per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata elettorale.prefav@pec.interno.it.
3. Concomitanza delle manifestazioni di propaganda elettorale con la ricorrenza del 1° maggio Si rappresenta che le manifestazioni indette per la ricorrenza della Festa dei lavoratori (mercoledì 1° maggio), ricadente nel periodo di svolgimento della campagna elettorale per le
predette consultazioni, non costituiscono, purchè attinenti esclusivamente alla ricorrenza medesima, forme di propaganda elettorale. Conseguentemente i relativi manifesti, sempre che
non riportino i simboli di partiti o gruppi politici, vanno affissi in luoghi diversi dagli appositi spazi destinati alla propaganda elettorale.
4. Parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e per tutto l'arco della campagna elettorale, si applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di parità di
accesso ai mezzi d'informazione e di comunicazione politica.
Si fa riserva di rendere noti gli estremi relativi ai provvedimenti che saranno emanati dai competenti organi di indirizzo e di vigilanza a ciò preposti.
5 Introduzione dei limiti massimi delle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici per le elezioni comunali.
Si ritiene opportuno che venga richiamata l'attenzione di tutte le forze politiche sull'articolo 13 della legge 6 luglio 2012, n. 96, che, con riferimento alle elezioni comunali, ha introdotto, per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti (tra i quali rientra il Comune di Avellino), limiti massimi di spesa per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco, per ciascun candidato alla carica di consigliere comunale e per ciascun partito, movimento o lista che partecipa alle elezioni.
Il medesimo articolo ha disposto, per le elezioni dei medesimi Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, l'applicazione di alcune disposizioni contenute nella legge 10 dicembre 1993, n. 515, come da ultimo modificate dalla medesima legge n. 96/2012, riguardanti, tra l'altro, il regime di pubblicità e controllo delle spese elettorali, la nomina del mandatario elettorale e il sistema sanzionatorio per le violazioni dei limiti di spesa e per il mancato deposito dei consuntivi
da parte dei partiti, movimenti politici e liste.
p. Il Prefetto Il Vice Prefetto Vicario - Amabile -."

 
 
 
Valentini Alessio.