
Dal sito del Ministero della Giustizia si riporta una interessante sentenza che riporta la disciplina del diritto di affidamento dei minori nello stato italiano ed albanese."
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO QUARTA SEZIONE
CAUSA QAMA c. ALBANIA E ITALIA (Ricorso n. 4604/09)
SENTENZA STRASBURGO 8 gennaio 2013
Questa sentenza diverrà definitiva alle condizioni definite nell'articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire modifiche di forma.
PROCEDURA
1. All'origine della causa vi è un ricorso (n. 4604/09) proposto contro la Repubblica di Albania con il quale un cittadino albanese, il sig. Flamur Qama («il ricorrente»), ha adito la Corte il 23 dicembre 2008 in virtù dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione»).
2. Il governo albanese («il Governo») è stato rappresentato da E. Hajro e successivamente da L. Mandia, agenti dell'ufficio dell'Avvocatura dello Stato. Il governo italiano è stato rappresentato da N. Lettieri e successivamente da P. Accardo, co-agenti.
3. Il ricorrente sosteneva, in particolare, che la mancata tutela da parte delle autorità albanesi e italiane del diritto alle relazioni personali con il figlio in Italia avesse costituito una violazione degli articoli 6 § 1 e 8 della Convenzione.
4. Il 21 settembre 2009 il ricorso è stato comunicato al Governo convenuto. Come consentito dall'articolo 29 § 1 della Convenzione, è stato inoltre deciso che la camera si sarebbe pronunciata contestualmente sulla ricevibilità e sul merito della causa.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO DI SPECIE
5. Il ricorrente è nato nel 1960 e risiede a Durazzo. Ha un figlio nato il 25 agosto 1994 che ha attualmente 18 anni.
6. Nel settembre del 1999 la defunta moglie del ricorrente, che soffriva di una grave malattia, entrò in Italia irregolarmente, insieme al figlio, per sottoporsi a cure mediche. In una data non precisata il ricorrente si ricongiunse con la moglie e il figlio in Italia.
7. In una data non precisata di agosto o settembre 2002, a seguito di contrasti con i suoi parenti acquisiti, il ricorrente venne espulso dall'Italia in quanto non era in possesso di un permesso di soggiorno. Pur non avendo ancora regolato la loro situazione, la moglie e il figlio rimasero in Italia. La moglie morì il 7 ottobre 2002.
A. Procedimento per l'affidamento in Italia
8. Il 17 ottobre 2002, la cognata del ricorrente, Z., presentò una richiesta al tribunale per i minorenni di Ancona («il tribunale italiano»), al fine di ottenere l'affidamento del figlio del ricorrente.
9. Il 30 dicembre 2002 una relazione della a.s.l. affermò che il figlio temeva di tornare a vivere con il padre a causa dei presunti maltrattamenti subiti dalla defunta madre. La relazione evidenziava inoltre che il padre aveva abbandonato la moglie e il figlio improvvisamente, nel momento in cui essi avevano maggiormente bisogno di lui.
10. Il 4 giugno 2003 il tribunale italiano accolse la richiesta di Z., concedendole l'affidamento del figlio del ricorrente, sotto la vigilanza del Servizio Sociale del Comune di Senigallia (affida il minore alla zia ... sotto la vigilanza del Servizio Sociale del Comune di Senigallia...). Nominò inoltre il Sindaco di Senigallia tutore provvisorio del minore. Il tribunale dichiarò sospesa la potestà dei genitori sulla base del fatto che essi avevano permesso al minore di lasciare l'Albania senza aver considerato le gravi difficoltà che si sarebbero presentate successivamente. Proibì inoltre l'allontanamento del minore dal territorio italiano. Assegnò al Servizio Sociale Internazionale («SSI» una O.N.G.) il compito di condurre un'indagine sulla situazione familiare del ricorrente. Non fu prevista alcuna disposizione relativa al diritto del ricorrente alle visite o alle relazioni personali con il figlio.
11. Il 25 settembre 2003 il SSI, dopo aver provato a mettersi in contatto con il ricorrente, informò il tribunale italiano che quest'ultimo si era rifiutato di partecipare al colloquio propostogli, richiedendo semplicemente che gli fosse restituito il figlio. A seguito di contatti con i vicini, il SSI dichiarò che il ricorrente si era risposato e che sua moglie aspettava un bambino. Non avendo un lavoro, egli era mantenuto dalla moglie.
12. Il 22 marzo 2004 i servizi sociali italiani consegnarono al tribunale un aggiornamento sul figlio del ricorrente. Per quella data, la posizione del minore in Italia era stata regolarizzata e la sua situazione sembrava essere equilibrata.
13. Con nota del 4 aprile 2005 il Ministero della Giustizia italiano informò il ricorrente delle disposizioni operative contenute nella decisione del 4 giugno 2003 e gli fornì un aggiornamento sul figlio alla data del 6 novembre 2004. Il ricorrente fu inoltre informato della possibilità di presentare un ricorso avverso tale decisione presso la corte di appello italiana, avvalendosi dell'assistenza di un avvocato.
14. Il 21 dicembre 2005 la nota venne tradotta e certificata, alla presenza del ricorrente, da un notaio albanese.
15. In una dichiarazione del 15 gennaio 2007 dinanzi al tribunale italiano, il figlio del ricorrente affermò di non avere avuto contatti né di aver visto il ricorrente per diversi anni. Non desiderava parlare per telefono con il padre in quanto asseriva di aver subito maltrattamenti da parte sua in passato.
16. Il 7 dicembre 2007 il figlio del ricorrente confermò al tribunale italiano la dichiarazione resa il 15 gennaio 2007."
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