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elettorale

Dal sito della Prefettura UTG di Avellino si riporta la circolare PROT. N. 1707/S.E. del 3 aprile 2013 ad OGGETTO:" Elezioni amministrative di domenica 26 maggio e lunedì 27 maggio 2012 - Referendum consultivo sulla proposta di legge concernente la "istituzione del Comune unico di Montoro mediante la fusione dei Comuni di Montoro Inferiore e Montoro Superiore" di domenica 26 e lunedì 27 maggio 2013 - Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione.-
Anche in occasione delle consultazioni elettorali in oggetto, troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, come modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46, in materia di ammissione al voto domiciliare di "elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione".
Ai sensi della normativa sopracitata possono essere ammessi al voto domiciliare, oltre agli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, anche gli elettori affetti da gravissime infermità tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l'ausilio dei servizi previsti dall'art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (e cioè del trasporto pubblico che i comuni organizzano in occasione di consultazioni per facilitare agli elettori disabili il raggiungimento del seggio elettorale).
Si rammenta che le disposizioni sul voto domiciliare, per le elezioni in oggetto, si applicano solo nel caso in cui il richiedente dimori nell'ambito del territorio del comune per cui è elettore.
Nel richiamare, quindi, le direttive e le istruzioni operative fornite con circolari n. 278/SE del 27 febbraio 2006, n. 322/SE del 24 marzo 2006, ad eccezione delle parti incompatibili con le modifiche apportate dalla citata legge n. 46/2009, e, da ultimo con circolare n. 975/SE del 12 maggio 2009, per dare specifica attuazione alle disposizioni sul voto domiciliare in occasione delle prossime consultazioni elettorali, si ritiene utile, sia pure sinteticamente, rammentare quanto segue:
1) L'elettore interessato deve far pervenire al Sindaco del comune nelle cui liste elettorali è iscritto, un'espressa dichiarazione - che vale, per le elezioni comunali, sia per il primo turno di votazione che per l'eventuale turno di ballottaggio - attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora, corredata della prescritta documentazione sanitaria, in un periodo compreso fra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione, ossia fra martedì 16 aprile e lunedì 6 maggio 2013. Tale ultimo termine del 6 maggio, tuttavia, in un ottica di garanzia del diritto di voto costituzionalmente tutelato, deve considerarsi avere carattere ordinatorio, compatibilmente con le esigenze organizzative del Comune;
2) la domanda di ammissione al voto domiciliare - da redigere in carta libera - e nella quale deve indicarsi l'indirizzo completo dell'abitazione in cui l'elettore dimora e, possibilmente, un idoneo recapito telefonico, deve essere corredata di copia della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell'Azienda sanitaria locale;
3) il sig. Direttore Generale dell'Azienda sanitaria locale di Avellino, che legge per conoscenza, dovrà assicurare, fin da subito, un adeguato servizio finalizzato al rilascio, da parte dei funzionari medici preposti, dei certificati medici di che trattasi;
4) tali certificati medici, per non indurre incertezze, dovranno riprodurre l'esatta formulazione normativa, di cui al comma 1, dell'articolo 1, della legge n. 46/2009 attestando, quindi, o che gli elettori sono affetti da gravi infermità e si trovano in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, ovvero che gli elettori sono affetti da gravissime infermità tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l'ausilio dei servizi previsti dall'art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Detti certificati dovranno essere rilasciati dal funzionario medico designato dall'ASL in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione (11 aprile 2013) ed attestare l'esistenza delle condizioni di infermità di cui al menzionato comma 1, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali;
5) i certificati medici potranno, altresì, eventualmente attestare la necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto qualora sulla tessera elettorale non sia già inserita la suindicata annotazione del diritto al voto assistito.
6) Sono da ritenere applicabili, anche nel caso di rilascio della sola certificazione per l'ammissione al voto domiciliare, le disposizioni preclusive di cui all'art. 41, comma 7, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, secondo le quali i funzionari medici designati al rilascio dei certificati "non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati";
7) i Sindaci dei Comuni di iscrizione elettorale verificano la regolarità e completezza delle domande di ammissione al voto domiciliare, includendo in appositi elenchi, distinti per sezione, i nominativi degli elettori ammessi e dando a questi ultimi attestazione di tale inclusione;
8) a seconda dei casi, i Sindaci dovranno formare, per ogni sezione elettorale, i seguenti distinti elenchi: a) elenco degli elettori della sezione che votano a domicilio nella stessa sezione di iscrizione; b) elenco degli elettori della sezione che votano a domicilio presso altre sezioni nell'ambito dello stesso Comune; c) elenco degli elettori iscritti in altre sezioni dello stesso Comune che votano a domicilio nell'ambito della sezione;
9) gli elenchi predetti verranno consegnati, nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, ai presidenti degli uffici elettorali di sezione che, a seconda dei casi, provvederanno direttamente alla raccolta del voto a domicilio o alla annotazione nelle proprie liste sezionali che l'elettore vota a domicilio in un'altra sezione;
10) i Sindaci dei Comuni nel cui ambito territoriale hanno dimora gli elettori ammessi al voto domiciliare, dovranno, tra l'altro, organizzare, sulla base delle richieste pervenute, il supporto tecnico-operativo a disposizione degli uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto. Tale supporto, evidentemente, consisterà, in primo luogo, nel servizio di accompagnamento dei componenti dei seggi presso le abitazioni degli elettori ammessi al voto domiciliare, a tali fini utilizzandosi, all'occorrenza, e laddove possibile, gli stessi automezzi adibiti, ai sensi dell'art. 29, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al trasporto presso i seggi degli elettori in condizione di handicap;
11) ai presidenti degli uffici elettorali di sezione, nelle cui circoscrizioni territoriali dimori un avente diritto al voto domiciliare, unitamente al materiale per il funzionamento ordinario del seggio, andrà consegnato, per le specifiche esigenze della raccolta del voto a domicilio, un bollo di sezione in più, con il quale certificare, nell'apposito spazio della tessera elettorale personale degli interessati, l'avvenuta espressione del voto.
Si pregano le SS.LL. di portare quanto sopra a conoscenza dei sigg. presidenti di seggio, anche mediante consegna di fotocopia della presente.
p. Il Prefetto Il Vice Prefetto Vicario - Amabile -."

 
 
 
Valentini Alessio.