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trattamento tributario

Dal sito dell'Agenzia delle Entrate si riporta stralcio della Circolare n. 1 del 15/02/13 ad oggetto "Chiarimenti interpretativi relativi a quesiti posti dalla stampa specializzata - pdf" concernente la materia dell'imposta di bollo:
" 10. CONTENZIOSO
10.1 Contributo unificato
Domanda
Il contributo unificato nel processo tributario ha assorbito in buona sostanza la
precedente imposta di bollo per gli atti del processo. In tale contesto è ancora dovuta
l'imposta di bollo per la delega alla partecipazione alla pubblica udienza che viene rilasciata
ad altro difensore?25
Risposta
L'articolo 18, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), come riformulato con la legge
24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), prevede che: "Agli atti e provvedimenti
del processo penale, con la esclusione dei certificati penali, non si applica l'imposta di
bollo. L'imposta di bollo non si applica altresì agli atti e provvedimenti del processo civile,
compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, del processo
amministrativo e nel processo tributario, soggetti al contributo unificato. L'imposta di bollo
non si applica, inoltre, alle copie autentiche, comprese quelle esecutive, degli atti e dei
provvedimenti, purché richieste dalle parti processuali. Atti e provvedimenti del processo
sono tutti gli atti processuali, inclusi quelli antecedenti, necessari o funzionali".
Con riferimento a tale ultimo periodo, con circolare 14 agosto 2002, n. 70, è stato
chiarito che deve intendersi per
· atti antecedenti, quelli che precedono in senso logico il procedimento stesso.
L'antecedenza, però, non deve essere interpretata nel senso puramente
cronologico, quanto, piuttosto, nel suo rapporto di funzionalità o di necessarietà
con il procedimento giurisdizionale;
· atti "necessari" , gli atti e provvedimenti indispensabili (conditio sine qua non)
per l'esistenza di quelli strettamente procedimentali, anche se non hanno la stessa
natura di quest'ultimi perché non fanno parte del procedimento giurisdizionale
(criterio della necessità);
· atti "funzionali", quelli posti in essere in dipendenza o al fine di ottenere un
atto o provvedimento del procedimento giurisdizionale, ovvero, più
genericamente, in vista degli stessi, anche se la loro esistenza non è condizione
necessaria di procedibilità (criterio teleologico).
A parere dell'Agenzia, anche l'atto di delega alla partecipazione alla pubblica
udienza rilasciato al difensore rientra tra gli atti funzionali al processo tributario e, in quanto
tale, non deve essere assoggettato all'imposta di bollo.26
11. IMPOSTA DI BOLLO
11.1 Bollo ordinario su prodotti finanziari
Domanda
E' corretto ritenere che se una polizza finanziaria estera è intestata ad una fiduciaria
italiana e la compagnia estera non ha optato per il versamento del bollo virtuale, la
fiduciaria computa l'imposta di bollo ordinaria annualmente, ma la preleva e la versa
all'erario solo alla scadenza della polizza?
Risposta
Con riferimento alle polizze assicurative, il decreto ministeriale 24 maggio 2012
all'articolo 3, comma 7, chiarisce che l'imposta di bollo di cui all'articolo 13, comma 2-ter,
calcolata per ciascun anno, è dovuta all'atto del rimborso o del riscatto.
In merito, la circolare 48/E del 2012 ha precisato che nel caso in cui le imprese di
assicurazione estere operanti in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi non
esercitino l'opzione di cui all'articolo 26-ter del dPR 600/73 o non richiedano
l'autorizzazione al pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale, se le polizze sono
oggetto di un contratto di amministrazione con una società fiduciaria residente o sono
custodite, amministrate o gestite da intermediari residenti, è comunque dovuta, a decorrere
dal 2012, l'imposta di bollo di cui al citato articolo 13, comma 2-ter, del dPR n. 642 del
1972.
In tal caso, l'imposta deve essere applicata dalla società fiduciaria o
dall'intermediario residente secondo le modalità sopraindicate, ovvero occorre procedere al
calcolo dell'imposta per ciascun anno ed applicare l'imposta all'atto del rimborso o del
riscatto della polizza.
Con la circolare 2 luglio 2012, n. 28, è stato, inoltre, precisato che nel caso in cui il
rapporto con la fiduciaria o con l'intermediario residente si interrompe, tali soggetti devono
applicare fino a tale data l'imposta di bollo calcolata per ciascun anno".



 
 
 
Valentini Alessio.