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elettorale

Dal sito della Prefettura UTG di Avellino si riporta la circolare:"
Prot. n. 1630/S.E. del 4 febbraio 2013 ad Oggetto: Elezioni politiche di domenica 24 e lunedì 25 febbraio 2013. Ammissione di elettori all'esercizio del diritto di voto con procedura speciale.
Com'è noto, la normativa vigente consente a determinate categorie di elettori di avvalersi di procedure speciali, cioè di esercitare il diritto di voto non presso l'ufficio elettorale di sezione nelle cui liste sono iscritti bensì presso un altro ufficio sezionale (normale o speciale o "volante") nell'ambito dello stesso comune di iscrizione elettorale o di altro comune, previa comunque l'esibizione della tessera elettorale.
Ciò premesso, rinviandosi alla circolare n. 1601/SE del 14 gennaio 2013 per quanto riguarda l'esercizio del diritto di voto dei detenuti, ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, e alla circolare n. 1586/SE del 3 gennaio 2013 per l'ammissione al voto domiciliare, si richiamano di seguito i principali adempimenti finalizzati a consentire, in occasione delle consultazioni di cui all'oggetto, l'esercizio del voto da parte delle categorie di elettori di seguito evidenziate, con preghiera di curarne l'esecuzione.
INDICE
a) Componenti del seggio, rappresentanti delle liste di candidati presso i seggi, candidati
alle elezioni politiche, ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio presso i seggi.
b) Militari e appartenenti a corpi militari, alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei Vigili
del fuoco.
c) Naviganti (marittimi e aviatori).
d) Degenti in ospedali e case di cura.
e) Ricoverati in case di riposo e tossicodipendenti degenti presso comunità.
f) Consegna ed uso di un bollo di sezione per ogni ufficio distaccato della sezione (cosiddetto seggio "volante") e per ciascun seggio speciale.
a) Componenti del seggio, rappresentanti delle liste di candidati presso i seggi, candidati alle elezioni politiche, ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio presso i seggi (art. 48 del D. P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e art. 40 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570) Per le elezioni politiche:
- il presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione del Comune o, nel caso del presidente, in altro Comune della circoscrizione per l'elezione della Camera o della Regione per l'elezione del Senato. Si rammenta, al riguardo, che possono essere nominati agli incarichi di scrutatore e di segretario solo i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune ove ha sede il seggio elettorale, mentre la designazione del presidente di seggio viene effettuata dal Presidente della Corte d'Appello sulla base dei nominativi inclusi nell'apposito albo istituito, nell'ambito del distretto della Corte, ai sensi dell'art. 1 della
legge n. 53 del 1990.
- i rappresentanti delle liste di candidati votano nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni purchè siano elettori della circoscrizione (Camera) o della Regione (Senato);
- i candidati alle elezioni politiche votano in una qualsiasi delle sezioni della circoscrizione (o della Regione) dove sono proposti;
- gli ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se risultino iscritti come elettori in altra sezione del Comune o in qualsiasi altro Comune del territorio nazionale.
Non è necessaria alcuna domanda essendo il diritto di voto riconosciuto "ope legis".
I Presidenti degli uffici elettorali di sezione vorranno ricordare alle predette categorie di elettori che i loro nominativi vengono annotati in calce alla lista degli elettori delle sezioni e di essi è presa nota nel verbale delle operazioni del seggio.
Infatti, al fine di rendere più agevole un monitoraggio degli elettori che votano in una sezione diversa da quella nelle cui liste elettorali i medesimi sono iscritti, nel "Verbale delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione" deve essere indicata la sezione ed il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto ognuno dei predetti elettori.
Si rammenta, infine, che il nostro ordinamento non consente l'esercizio del diritto di voto in più sezioni.
Pertanto, i Presidenti degli uffici elettorali di sezione vorranno richiamare l'attenzione delle predette categorie di elettori sulle apposite sanzioni penali previste dall'art. 104,settimo comma, del D.P.R. n. 361 del 1957 (reclusione fino a due anni e multa fino ad euro 2.065) per coloro che esprimono il proprio voto in più sezioni elettorali. Tali sanzioni sono indicate nel manifesto affisso all'interno della sala di votazione.
b) Militari e appartenenti a corpi militari, alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (art. 49 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e art. 1 lett. f) del decreto-legge n. 161/1976, convertito nella legge 14 maggio 1976, n. 240) Come già rappresentato con circolare prot. n. 1609/SE del 18 gennaio 2013, i militari delle Forze armate e gli appartenenti a Corpi militarmente organizzati per il servizio dello Stato, alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco possono esercitare il diritto di voto, previa esibizione della tessera elettorale, in qualsiasi sezione del Comune in cui si trovano per causa di servizio, con precedenza sugli elettori iscritti nelle liste sezionali e con iscrizione dei rispettivi nominativi in una lista aggiunta.
Al riguardo, il Ministero dell'Interno ha ritenuto opportuno consigliare l'adozione di alcune cautele idonee a prevenire ogni inconveniente che potrebbe verificarsi in dipendenza dell'esercizio delle facoltà previste dalla legge per le categorie di elettori sopraindicati.
Infatti, nei centri nei quali esistono cospicui reparti di Forze armate, di Corpi militarmente organizzati, di Forze di Polizia ovvero di Vigili del Fuoco, può verificarsi l'affluenza in massa degli appartenenti a detti reparti in determinate sezioni elettorali, specialmente in quelle che presentano un maggior numero di iscritti in quanto potrebbe determinare un congestionamento nelle operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione e ritardare, conseguentemente, l'esercizio del voto per gli elettori assegnati a quelle sezioni.
Per ovviare a tali inconvenienti, lo stesso Ministero dell'Interno ha, a suo tempo, disposto che le Commissioni elettorali dei Comuni di cui si tratta assegnassero un limitato numero di elettori alle sezioni ubicate in prossimità delle caserme.
Si prospetta, pertanto, la necessità che i Comandi dei reparti e dei Corpi in parola prendano opportuni accordi con i Sindaci dei Comuni, al fine di procedere allo smistamento dei propri dipendenti fra le predette sezioni, cercando di avviarli in piccoli gruppi alle urne e stabilendo opportuni turni, nelle ore di prevedibile minore affluenza, in maniera tale da assicurare l'esercizio del diritto di voto da parte di tutti gli elettori.
Inoltre, per evitare che le agevolazioni previste dalle succitate norme per la votazione dei militari, degli appartenenti alle Forze di Polizia od ai Vigili del Fuoco in servizio in un Comune diverso da quello nelle cui liste sono iscritti, possano dar luogo ad abusi oppure ad irregolarità da parte di elementi estranei alle Forze armate o ad Organi ad esse assimilati - e tenuto conto anche delle difficoltà che possono frapporsi, all'atto della votazione, all'accertamento dell'effettiva qualità di militare o di appartenente ai suddetti Corpi degli elettori di cui si tratta - appare consigliabile che i Comandanti di reparto predispongano un'apposita dichiarazione, da esibire al presidente del seggio, nella quale attestano che il dipendente "Presta servizio (militare) nel reparto ........., di stanza nel Comune di .........", apponendovi la propria firma e il bollo del Comando.
Per i militari o per gli appartenenti ai predetti Corpi, eventualmente distaccati in altra sede per esigenze di ordine pubblico, la dichiarazione dovrebbe recare, in aggiunta, l'indicazione del Comune in cui voteranno.
Analoga dichiarazione potrebbe essere predisposta, a cura dei Comandi o degli Uffici competenti, per i dipendenti che si trovassero a prestare servizio isolato fuori dal Comune nelle cui liste sono iscritti. I militari o gli appartenenti agli indicati Corpi in licenza (di convalescenza, ordinaria, ecc.), che si trovano fuori dalla sede del Corpo e fuori dal territorio del Comune nelle cui liste sono iscritti, potranno essere ammessi a votare nel Comune in cui si trovano. In tal caso, non occorrerà alcuna dichiarazione, ma sarà sufficiente, a dimostrare il diritto predetto, il foglio di licenza oppure un documento equivalente già in possesso delle categorie in parola.
Data l'esigenza di assicurare la massima regolarità nello svolgimento delle operazioni di votazione, si pregano le SS.LL. di rendere edotti, dei suindicati accorgimenti, i Presidenti dei seggi elettorali all'atto del loro insediamento.
Si sensibilizzano, inoltre, le SS.LL. affinchè venga attivata ogni necessaria collaborazione con i Comandi, Uffici e Autorità militari locali (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Forze armate e Corpo delle Capitanerie di Porto, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Corpo di Polizia Penitenziaria, Croce Rossa Italiana).
Non è necessaria alcuna domanda essendo il diritto di voto riconosciuto "ope legis".
c) Naviganti (marittimi e aviatori) ( art. 50 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361). In occasione dello svolgimento delle elezioni politiche, i naviganti (marittimi o aviatori) fuori residenza per motivi d'imbarco sono ammessi a votare, previa esibizione della tessera elettorale, in qualsiasi sezione del Comune in cui si trovano.
Si riepilogano di seguito i principali adempimenti del procedimento:
- l'interessato deve presentare, presso la segreteria del Comune in cui si trova, una domanda scritta dichiarando l'intenzione di votare in quel Comune;
- il predetto Comune, immediatamente dopo aver ricevuto la domanda, e comunque non oltre il giorno antecedente la data della votazione, ne informa telegraficamente, o con altro mezzo equivalente, il Comune nelle cui liste elettorali il navigante è iscritto e rilascia al medesimo apposito certificato;
- il Sindaco del Comune di iscrizione elettorale del navigante, appena ricevuta la comunicazione telegrafica di cui sopra, inserisce il nome del navigante stesso in uno degli appositi elenchi, distinti per sezioni elettorali, che dovranno essere consegnati ai presidenti di seggio per le relative annotazioni nelle liste sezionali;
- il navigante, per essere ammesso al voto in una sezione del Comune dove si trova, dovrà esibire, oltre al documento di riconoscimento, alla tessera elettorale e al suddetto certificato rilasciatogli dal Sindaco, anche un certificato rilasciato dal Comandante (o dal Direttore) del porto (o dell'aeroporto) nel quale si attestino i "motivi di imbarco" prescritti dalla norma;
- il Sindaco del Comune dove il navigante si trova, anche per il tramite del Comandante (o Direttore) del porto (o aeroporto), può invitare il navigante stesso ad accedere a una determinata sezione, avente un numero non elevato di elettori iscritti;
- il navigante, all'atto della votazione, sarà iscritto nella stessa lista aggiunta nella quale vengono registrati i militari.
d) Degenti in ospedali e case di cura (art. 51 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e art. 42 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570)
I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, se iscritti nelle liste elettorali dello stesso Comune o di altro Comune del territorio nazionale.
Si rammenta che tale ammissione al voto avviene previa presentazione al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali la persona degente è iscritta di apposita dichiarazione recante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura e, in calce, l'attestazione del direttore sanitario del predetto luogo di cura comprovante il ricovero.
Tale dichiarazione, da inoltrare per il tramite del Direttore amministrativo o del Segretario dell'istituto di cura, deve pervenire al suddetto Comune non oltre il terzo giorno antecedente la votazione .
Il Sindaco del Comune in questione, appena ricevuta la dichiarazione, dopo averne accertato la regolarità, provvede:
- ad includere il nome del richiedente in uno degli appositi elenchi, distinti per sezioni elettorali, che dovranno essere consegnati ai presidenti di seggio, per le relative annotazioni nelle liste sezionali, nelle ore antimeridiane del sabato precedente la votazione, unitamente al materiale occorrente per le operazioni dell'Ufficio;
- a rilasciare immediatamente all'interessato, anche per telegramma o con altro mezzo equivalente, un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli anzidetti elenchi;
- a rimettere, nel caso di elettori degenti in luoghi di cura ubicati in altri Comuni, ai Sindaci dei suddetti Comuni l'elenco degli elettori ai quali sia stata rilasciata la predetta attestazione, con l'indicazione del rispettivo luogo di cura.
- La cennata attestazione varrà come autorizzazione a votare nel luogo di cura e dovrà essere esibita al presidente di seggio unitamente alla tessera elettorale.
I Sindaci dei Comuni in cui hanno sede i luoghi di cura dovranno compilare un elenco, distinto per maschi e femmine, dei degenti ai quali sia stato riconosciuto il diritto di esercitare il voto avvalendosi della descritta procedura speciale. In particolare, per consentire ai presidenti degli uffici elettorali di sezione di conoscere il numero dei degenti aventi diritto al voto e, quindi, delle schede da autenticare, dovrà compilarsi un elenco dei predetti votanti per ciascun seggio da costituire sulla base delle tipologie previste dalla legge, a seconda del numero di posti-letto, secondo il seguente ben noto schema:
1) sezioni ospedaliere, da costituire, ai sensi dell'art. 52 del D.P.R. n. 361/1957, negli ospedali e case di cura con almeno 200 posti-letto, nel numero di una per ogni 500 posti-letto o frazioni di 500. Si rammenta che a tali sezioni possono essere assegnati, ai sensi delle cennate disposizioni normative, su loro domanda ed in sede di revisione semestrale delle liste, gli elettori facenti parte del personale sanitario, di assistenza o comunque addetto all'istituto di cura;
2) seggi speciali, da costituire, ai sensi dell'art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, per la raccolta del voto degli elettori degenti in ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto. La costituzione di tale seggio speciale, composto da un presidente e due scrutatori, uno dei quali assume le funzioni di segretario, deve essere effettuata alle ore 16 del sabato precedente la votazione, contemporaneamente all'insediamento dell'ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione è ricompreso il luogo di cura. Le funzioni del seggio speciale - alle cui operazioni possono assistere i rappresentanti delle liste di candidati, se designati - sono limitate alla raccolta del voto, nel rispetto della libertà e segretezza di esso, e alla consegna delle schede votate all'Ufficio elettorale di sezione sopracennato, dove saranno immesse nell'urna, previo riscontro del numero delle schede stesse con quello degli elettori degenti votanti e iscritti in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione;
3) uffici distaccati di sezione (seggi c.d. volanti), da costituire, ai sensi dell'art. 53 del D.P.R. 361/1957, per la raccolta del voto degli elettori ricoverati negli ospedali e case di cura minori (cioè, con meno di 100 posti-letto). Tali uffici di seggio sono formati dal presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione è ricompreso il luogo di cura,
da uno scrutatore e da un segretario. Le funzioni del seggio volante - alle cui operazioni possono assistere i rappresentanti delle liste dei candidati, se designati, sono anche qui limitate alla raccolta del voto, nel rispetto della libertà e segretezza di esso, e al trasporto delle schede votate presso la sezione elettorale, dove saranno immesse nell'urna, previo riscontro del numero delle schede stesse con quello degli elettori che risultano votanti nel relativo elenco.
L'art. 9, nono comma, della legge n. 136/1976 prevede anche la possibilità di istituire presso le sezioni ospedaliere, in aggiunta, un seggio speciale per la raccolta del voto dei ricoverati che a giudizio della direzione sanitaria non possono accedere alla cabina di votazione.
Si pregano le SS.LL. di portare quanto sopra a conoscenza dei Direttori delle strutture medico-sanitarie interessate, ai fini di una preventiva e tempestiva opera di informazione nei confronti degli aventi diritto nonché ai fini delle necessarie preventive intese con i presidenti di seggio per concordare l'orario di raccolta del voto.
e) Ricoverati in case di riposo e tossicodipendenti degenti presso comunità (art. 51 del
D.P.R. 361/1957 e art. 42 del D.P.R. n. 570/1960)
Come evidenziato anche in occasione di precedenti tornate elettorali, sono ammessi
a votare nel luogo di ricovero, ai sensi degli articoli summenzionati, purchè siano elettori, per
le elezioni politiche, di un qualsiasi Comune del territorio nazionale, sia tutti i degenti nelle
case di riposo per anziani e nei cronicari al cui interno sia possibile individuare una struttura sanitaria anche di modesta portata, come un'infermeria, sia i tossicodipendenti ospitati presso comunità terapeutiche o altre strutture gestite da enti, associazioni o istituzioni pubbliche o private.
La raccolta del voto dovrà avvenire in ogni caso a cura dell'ufficio distaccato di sezione (c.d. seggio volante), secondo le modalità previste dall'art. 53 del D.P.R. 361/1957.
Anche in questo caso, le SS.LL. vorranno informare di quanto innanzi i Direttori delle strutture di ricovero e assistenza interessate, anche al fine di concordare con i presidenti di seggio l'orario di raccolta del voto.
f) Consegna ed uso di un bollo di sezione per ogni ufficio distaccato della sezione (cosiddetto seggio "volante") e per ciascun seggio speciale Presso tutte le sezioni elettorali nella cui circoscrizione esistono seggi "volanti" (per la raccolta del voto domiciliare o presso ospedali e case di cura con meno di 100 posti letto), o seggi speciali (all'interno di sezioni ospedaliere, nei casi in cui esistono ricoverati
impossibilitati ad accedere alla cabina; ospedali e case di cura da 100 a 199 posti letto;
luoghi di detenzione e di custodia preventiva), sarà consegnato un bollo di sezione in più per ogni seggio "volante" o speciale, da utilizzarsi esclusivamente ai fini della certificazione del voto nell'apposito spazio della tessera elettorale.
I suddetti bolli, a cura delle SS.LL., saranno affidati, nelle ore antimeridiane del sabato precedente la votazione, ai presidenti dei seggi "madre", che provvederanno a consegnarli, ancora custoditi nel plico sigillato, ai presidenti dei seggi speciali prima dell'inizio delle operazioni di votazione, unitamente all'altro materiale. In caso di seggi "volanti", il presidente del rispettivo seggio custodirà personalmente il bollo destinato alle operazioni di tale ufficio distaccato.
La dotazione dei suddetti timbri viene effettuata unicamente al fine di adempiere al disposto dell'articolo 2, comma 3, del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, che prevede l'apposizione del bollo della sezione sulla tessera elettorale di ciascun votante, all'interno di uno degli appositi spazi per la certificazione del voto.
Pertanto, i suddetti bolli non devono, in ogni caso, essere utilizzati per la timbratura delle schede, né per alcun altro adempimento del seggio "madre", essendo, si ribadisce, esclusivamente destinati alla suddetta certificazione del voto nei seggi speciali e "volanti".
Si soggiunge, ancora, che il sistema di attestazione dell'esercizio dell'elettorato attivo descritto in premessa - valido per tutte le tipologie di sezioni - è diretto a tutelare la
riservatezza dell'elettore che vota in stato di detenzione o all'interno di strutture sanitarie.
Si pregano le SS.LL. di portare quanto sopra a conoscenza dei Presidenti delle
sezioni, anche mediante consegna di fotocopia della presente circolare.
p. Il Prefetto Il Vice Prefetto Vicario - Amabile -."

 
 
 
Valentini Alessio.