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elettorale

Dal sito della Prefettura di Avellino Ufficio Territoriale dello Stato si riporta la circolare "PROT. N. 1622/S.E. del 28 gennaio 2013.
OGGETTO: Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Provvedimento del 10 gennaio 2013 del Garante per la protezione dei dati personali.
Circolare in data 24 dicembre 2012 del Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativa all'applicazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, per le elezioni politiche.
Di seguito alle circolari di questa Prefettura-U.T.G. n. 1592/SE dell' 8 gennaio 2013 e n. 1600/SE del 15 gennaio 2013, concernenti fra l'altro disposizioni in materia di comunicazione politica e di propaganda elettorale, si comunica che nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 11 del 14 gennaio 2013 è stato pubblicato il Provvedimento in data 10 gennaio 2013 del Garante per la protezione dei dati personali recante: "Trattamento dati per attività di propaganda elettorale - esonero dall'informativa".
In tale atto il Garante, in vista delle prossime consultazioni politiche e regionali nei giorni 24 e 25 febbraio 2013, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera c, del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, prescrive termini, condizioni e garanzie in base ai quali i soggetti partecipanti alla competizione elettorale possono utilizzare lecitamente dati personali ai fini della comunicazione politica e della propaganda elettorale.
Fra l'altro, ai sensi dell'art. 13, comma 5, del Codice, il Garante dispone che partiti, movimenti politici, sostenitori e singoli candidati possono prescindere dal rendere l'informativa agli interessati, sino al 30 aprile 2013, solo se:
- i dati siano raccolti direttamente da pubblici registri, elenchi, atti o altri documenti conoscibili da chiunque senza contattare i medesimi interessati;
oppure
- il materiale propagandistico che si intende inviare sia di dimensioni ridotte tali che, a differenza di una lettera o di un messaggio di posta elettronica, non sia possibile inserire un'idonea informativa anche sintetica.
Nel medesimo provvedimento del 10 gennaio 2013 vengono anche stabiliti ulteriori termini, condizioni e modalità per proseguire lecitamente il trattamento dei medesimi dati personali (anche mediante mera conservazione) decorsa la data del 30 aprile 2013; in particolare tali dati possono essere utilizzati per esclusive finalità di selezione di candidati alle elezioni, di propaganda elettorale e di connessa comunicazione politica, solo se ne verranno informati gli interessati entro il 30 giugno 2013, nei modi previsti dall'art. 13 del Codice Civile. Qualora ciò non avvenga, i dati dovranno essere cancellati o distrutti.
Si comunica inoltre che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, con circolare del 24 dicembre 2012, indirizzata ai Ministeri e alle Amministrazioni centrali dello Stato, e presente sul sito www.interno.it alle voci: PRIMO PIANO, Lo speciale elezioni, Informazioni utili, ha evidenziato che, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a far data dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica di indizione dei comizi elettorali per le elezioni politiche e fino alla chiusura delle operazioni di voto "è fatto divieto a tutte le Amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni".
Per tutte quelle attività di comunicazione ritenute indispensabili ed indifferibili per l'efficace svolgimento e per l'assolvimento delle proprie funzioni istituzionali, è necessario che le Amministrazioni richiedano un preventivo parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Tali iniziative di comunicazione dovranno comunque essere effettuate in
Prefettura di Avellino
Ufficio Territoriale dello Stato
forma impersonale recando esclusivamente l'emblema della Repubblica oltre ad eventuali strumenti di comunicazione informativa (numero verde, sito internet, ecc.) necessari a veicolare l'iniziativa di comunicazione.
Le Amministrazioni che nel suindicato periodo intendano richiedere al Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria la messa in onda delle proprie iniziative di comunicazione a carattere pubblicitario sulle reti Rai (ai sensi del combinato disposto della legge 7 giugno 2000, n. 150, art. 3 e del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, art. 45, comma 2, lettera g), dovranno allegare il parere positivo espresso dall'AGCOM.
Tanto premesso, si raccomandano vivamente le SS.LL. di voler puntualmente osservare le disposizioni di cui sopra.
p. Il Prefetto Il Vice Prefetto Vicario - Amabile -."

 
 
 
Valentini Alessio.