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elettorale

Dal sito della Prefettura UTG di avellino si riporta la circolare:"
Prot. n. 1592/S.E. del 8 gennaio 2013.
OGGETTO: Elezioni politiche di domenica 24 e lunedì 25 febbraio 2013.
Propaganda elettorale e comunicazione politica.
Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.
a) delimitazione ed assegnazione di spazi per le affissioni di propaganda elettorale per le elezioni politiche e per le elezioni regionali
b) pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del provvedimento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
c) inizio della propaganda elettorale - divieto di alcune forme di propaganda
d) propaganda elettorale fonica su mezzi mobili
e) uso di locali comunali
f) agevolazioni postali e fiscali
g) diffusione di sondaggi demoscopici e rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici
h) inizio del divieto di propaganda
i) divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione.
In vista dello svolgimento delle elezioni politiche del 24 e 25 febbraio 2013, si richiamano sinteticamente le scadenze e i principali adempimenti prescritti dalla normativa vigente in materia
di propaganda elettorale.
a) Delimitazione ed assegnazione di spazi per le affissioni di propaganda elettorale per le elezioni politiche e regionali (legge 4 aprile 1956, n. 212 come modificata dalla legge 24 aprile 1975 n. 130).
Le giunte comunali o i Commissari in indirizzo, dal 33° al 31° giorno antecedente quello della votazione (nella circostanza, da martedì 22 a giovedì 24 gennaio 2013), dovranno stabilire e delimitare - in ogni centro abitato con popolazione superiore a 150 abitanti e distintamente per ciascuna elezione che avrà luogo nella stessa data - gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale dei partiti o gruppi politici che partecipano alle elezioni con liste di candidati,
nonché di coloro che, pur non partecipando direttamente alla competizione, hanno fatto pervenire, entro il 34° giorno antecedente quello della votazione (nella fattispecie entro lunedì 21
gennaio 2013), apposita istanza intesa a fiancheggiare una di tali liste di candidati.
Si rammenta che le istanze possono essere trasmesse ai comuni in originale o via telefax, oppure, in alternativa, possono essere preannunciate previamente per via telegrafica o telematica;
queste ultime sono da considerarsi pervenute in tempo utile allorquando, prima che la giunta comunale si sia pronunciata al riguardo, le medesime istanze siano state confermate con l'originale delle stesse o con telefax.
Le giunte comunali o i Commissari dovranno provvedere, entro due giorni dalla ricezione delle comunicazioni sull'ammissione delle candidature, all'assegnazione di sezioni dei predetti spazi alle liste di candidati partecipanti alle elezioni politiche (uno per la Camera dei deputati e
uno per il Senato della Repubblica).
Non appena il competente Ufficio centrale circoscrizionale (per le elezioni della Camera dei deputati) e l'Ufficio elettorale regionale (per le elezioni del Senato della Repubblica) - a seguito delle decisioni dell'Ufficio elettorale centrale nazionale sugli eventuali ricorsi o dello scadere del termine per ricorrere - avranno comunicato allo scrivente le liste definitivamente ammesse con i rispettivi numeri d'ordine, sarà data immediata comunicazione di tali dati alle SS.LL., per l'assegnazione degli spazi di propaganda elettorale da parte delle giunte comunali o dei Commissari.
Copia delle predette delibere di determinazione, delimitazione ed assegnazione degli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale dovranno essere recapitate, appena provveduto, a mezzo di corriere speciale, a questo Ufficio Elettorale Provinciale,
ovvero trasmesse per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata elettorale.prefav@pec.interno.it.
b) Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del
provvedimento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (legge 22 febbraio 2000, n.28).
Si comunica che nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale - n. 302 del 29 dicembre 2012 è stata pubblicata la Deliberazione n. 666/12/CONS (12A137089) in data 28 dicembre 2012 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, recante "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di
parità di accesso ai mezzi d'informazione relative alle campagne per l'elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 24 e 25 febbraio 2013".
Il suddetto provvedimento è anche consultabile sul sito www.agcom.it.
Al riguardo, in relazione a quesiti pervenuti in occasione di precedenti consultazioni in ordine a presunte violazioni delle disposizioni contenute nella legge 22 febbraio 2000, n. 28, si rammenta che le relative segnalazioni devono, in ogni caso, essere comunicate
tempestivamente alla predetta Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche al fine dell'emanazione di eventuali provvedimenti atti a ripristinare le condizioni di "par condicio" fra le forze politiche in competizione.
Si fa riserva di comunicare, appena possibile, anche il provvedimento della Commissione Parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi.
c) Inizio della propaganda elettorale - divieto di alcune forme di propaganda (art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212 e art. 7, comma 1, della legge 24 aprile 1975, n. 130).
Dal 30° giorno antecedente quello della votazione, e quindi da venerdì 25 gennaio 2013, sono vietati:
- il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- la propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;
- la propaganda luminosa mobile.
Dal medesimo giorno possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al Questore.
d) Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili.
Nel medesimo periodo, e quindi da venerdì 25 gennaio 2013, l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'art. 7, comma 2, della legge legge 24 aprile 1975, n. 130.
Si rammenta, al riguardo, che, in forza dell'art. 59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (come sostituito dall'art. 49 del D.P.R. 16 settembre 1996, n.610), tale forma di propaganda elettorale è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.
e) Uso di locali comunali (artt. 19, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515) .
Si ricorda che, a decorrere dal giorno di indizione dei comizi per le elezioni politiche e regionali, i comuni, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale, in misura eguale tra loro, i locali di proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.
f) Agevolazioni postali e fiscali (artt. 17 e 18 della legge 10 dicembre 1993, n. 515).
Come è noto, nei 30 giorni che precedono la votazione, sono accordate a ciascuna lista (o a ciascun candidato nei collegi uninominali della Valle d'Aosta e del Trentino Alto Adige) tariffe postali agevolate per gli invii di materiale elettorale.
Al riguardo, sul sito www.poste.it, saranno consultabili le istruzioni delle Poste Italiane S.p.A ai propri uffici e le modalità da osservare per usufruire di tali agevolazioni.
Si rammenta, altresì, che, nei 90 giorni precedenti le elezioni, sono previste agevolazioni fiscali per il materiale tipografico, l'acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani e periodici, per l'affitto di locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, commissionati dai partiti e dai movimenti, dalle liste e dai candidati.
g) Diffusione di sondaggi demoscopici e rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici.
Nei quindici giorni antecedenti la data di votazione e quindi a partire da sabato 9 febbraio 2013, sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato - ai sensi dell'art. 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 - rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi
demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.
Fermo restando tale divieto, è utile precisare che l'attività di istituti demoscopici diretta a rilevare, all'uscita dai seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, ai fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni.
Cio' premesso, si rappresenta l'opportunita' che la rilevazione demoscopica avvenga a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferisca in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni elettorali.
Si ritiene, inoltre, che la presenza di incaricati all'interno delle sezioni per la rilevazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali nonché dei risultati degli scrutini possa essere
consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione, e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione, purche' in ogni caso non venga
turbato il regolare procedimento delle operazioni di scrutinio.
h) Inizio del divieto di propaganda (art. 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212).
Dal giorno antecedente quello della votazione, e quindi da sabato 23 febbraio 2013 e fino alla chiusura delle operazioni di voto, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.
Inoltre, nei giorni destinati alla votazione, è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di metri 200 dall'ingresso delle sezioni elettorali.
E' consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.
i) Divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione (art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28).
Si rammenta che, dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla conclusione delle operazioni di voto, è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.
Tanto premesso, si precisa che l'espressione "pubbliche amministrazioni" deve essere intesa in senso istituzionale e non con riferimento ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, i quali, se candidati, possono compiere attività di propaganda elettorale al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non vengano utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze.
In tale contesto sono certamente consentite le forme di pubblicizzazione necessarie per l'efficacia giuridica degli atti amministrativi.
L'ampiezza dei concetti espressi dal legislatore nel citato articolo 9 sembra nascere dall'opportunità di fare affidamento soprattutto sui doveri di equilibrio e di correttezza degli
amministratori, sia nella scelta dei contenuti che delle forme della comunicazione. In tal senso vanno letti, a parere di quest'ufficio, i riferimenti a "forme impersonali" ed alla "indispensabilità"
dell'attività di comunicazione per l'assolvimento delle funzioni proprie.
p. Il Prefetto Il Vice Prefetto Vicario - Amabile -"

 
 
 
Valentini Alessio.