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anagrafe

Dal quotidiano "Italia Oggi" si riporta l'articolo su:"Può un consigliere comunale avere accesso agli elenchi anagrafici di tutti gli stranieri residenti con relativi indirizzi? L'art. 43, comma 2, del dlgs n. 267/2000 prevede che «i consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge». Il diritto di accesso dei consiglieri comunali agli atti amministrativi dell'ente locale è stato definito dal Consiglio di stato (sent. n. 4471/2005) «diritto soggettivo pubblico funzionalizzato», come tale strumentale al controllo politico-amministrativo sull'ente nell'interesse della collettività. In considerazione di ciò, il diritto dei consiglieri comunali di ottenere, dai competenti uffici comunali, tutte le informazioni utili all'espletamento del loro mandato non incontra neppure alcuna limitazione derivante dalla loro eventuale natura riservata. Infatti, tale limite all'accesso, operante in base alla disciplina posta in via generale dagli articoli 22 e seguenti della legge n. 241/1990, non è previsto dall'art. 43, comma 2, del Tuel, che opera quale norma speciale e, anzi, risulta implicitamente escluso in quanto il consigliere è vincolato al segreto d'ufficio (cfr. Consiglio di stato, sez. V, n. 6963/2010 e n. 2716/2004). In merito a ciò la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, nel parere dell'11 gennaio 2011, ha affermato che «gli uffici comunali non possono limitare in alcun caso il diritto di accesso del consigliere comunale, ancorché possa sussistere il pericolo di divulgazione di dati di cui il medesimo entri in possesso. La responsabilità di aver messo in condizione il consigliere comunale di conoscere dati sensibili cede di fronte al diritto di accesso incondizionato del medesimo, ma può essere invocata dal terzo eventualmente danneggiato solo nei confronti di chi (consigliere comunale) del suo diritto ha fatto un uso contra legem». Inoltre, nel parere del 6 aprile 2011 ha precisato che «l'eventuale segretezza che pure opera nei confronti del consigliere comunale non è quella legata alla natura dell'atto, ma al suo comportamento che non può essere divulgativo del contenuto degli atti ai quali ha avuto accesso, stante il vincolo previsto in capo al consigliere comunale dall'art. 43 all'osservanza del segreto d'ufficio nelle ipotesi specificamente determinate dalla legge, nonché al divieto di divulgazione dei dati personali ai sensi del dlgs n. 196/2003». In definitiva, gli unici limiti all'esercizio del diritto di accesso dei consiglieri comunali possono rinvenirsi, da un lato, nel fatto che esso deve avvenire in modo da comportare il minore aggravio possibile per gli uffici comunali, dall'altro, nel fatto che esso non deve sostanziarsi in richieste assolutamente generiche o meramente emulative, fermo restando che la sussistenza di tali caratteri deve essere attentamente e approfonditamente vagliata in concreto al fine di non introdurre surrettiziamente inammissibili limitazioni al diritto stesso (Consiglio di stato, sez. V, n. 6963/2010). Deve essere, pertanto, sottolineata la peculiarità del diritto di accesso del consigliere comunale, di più ampia astensione rispetto a quello disciplinato dalla legge n. 241/1990, in quanto strumento di verifica e controllo del comportamento degli organi istituzionali decisionali dell'ente locale, non per finalità personali, ma per la tutela degli interessi pubblici, configurandosi come espressione del principio democratico dell'autonomia locale e della rappresentanza esponenziale della collettività (C.d.S., sez. V, 8 settembre 1994, n. 976). Con specifico riferimento al caso in esame, la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, con il parere reso in data 20 dicembre 2011, ha ritenuto sussistere «il diritto del consigliere comunale di accedere agli elenchi e alle cancellazioni anagrafiche richieste al fine di esercitare le prerogative connesse all'esercizio del proprio mandato politico», non rilevando in tal senso «il fatto che le informazioni richieste concernano dati riservati trattati dal sindaco nell'esercizio delle funzioni di ufficiale di governo». Alla luce di quanto affermato in precedenza, si ritiene che ai sensi dell'art. 43, comma 2, del Tuel al consigliere comunale non si possa negare l'accesso a nessun atto o documento in ragione della sua eventuale segretezza o riservatezza, ferma restando la necessità che i dati in tal modo acquisiti siano utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse con l'espletamento del mandato." 
 

 
 
 
Valentini Alessio.