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 In occasione del Convegno Nazionale, la sera prima della giornata dedicata allo stato civile, si è avuta la notizia che la Camera dei Deputati aveva definitivamente approvato il testo di legge contenente "Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali" che modifica sostanzialmente la disciplina sulla filiazione, così come era prevista dal nostro ordinamento: poiché il Senato aveva già approvato lo stesso testo, si aspetta solamente la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale per conoscere la data di entrata in vigore e prendere visione del testo definitivo.
I primi commenti, sia da parte delle forze politiche, sia di giuristi e studiosi, sono stati particolarmente favorevoli, sottolineando come, in sostanza, vi sia totale equiparazione tra figli legittimi e naturali, tanto che proprio queste parole sono destinate a scomparire nei codici e nei testi normativi, sostituite, in tutti i casi, dall'unica parola "figli". Al Convegno Nazionale Anusca è stata, dunque, attualissima la relazione del Prof. Balestra che ha aperto la mattinata di mercoledì 28 novembre,  catturando l'attenzione dei partecipanti con l'esposizione delle caratteristiche salienti della nuova normativa
Fin dal primo articolo, viene stabilito che , ad eccezione dell'adozione di persone maggiorenni, in tutti gli altri casi il rapporto di parentela si instaura tra coloro che discendono da uno stesso stipite, sia che si tratti di filiazione avvenuta all'interno del matrimonio, o fuori dal matrimonio, od a seguito di adozione.
Riguardo poi al riconoscimento di filiazione,  cambia l'età in cui il figlio riconosciuto potrà intervenire per prestare il proprio assenso: fino a quattordici sarà necessario il consenso del genitore che per primo aveva effettuato il riconoscimento, dopo i quattordici anni sarà il figlio stesso a prestare il proprio assenso e, in entrambe le ipotesi, l'età prevista prima della nuova legge era di sedici anni.
Viene prevista la possibilità di riconoscere un figlio senza avere ancora compiuto i sedici anni di età, previa autorizzazione del Tribunale che valuterà tenendo conto dell'interesse del figlio: si sottolinea, in proposito, che il limite dei sedici anni per il riconoscimento era considerato  norma inderogabile di ordine pubblico.
E' prevista la possibilità di riconoscimento dei figli incestuosi, previa autorizzazione del Tribunale per i Minorenni: si tratta forse dell'unica disposizione che ha sollevato malumori e critiche da parte di alcune forze politiche, considerando che quello del rapporto incestuoso costituiva, in precedenza, un impedimento al riconoscimento e che la modifica normativa introdotta non lo indica più come tale ma semplicemente come fattispecie per la quale occorre autorizzazione.
Viene finalmente stabilito che il riconoscimento produce effetti riguardo ai parenti del genitore che lo ha effettuato,  rovesciando completamente la previsione precedente: tale nuovo testo produrrà rilevanti conseguenze soprattutto in questioni successorie, parificando concretamente quello che era figlio naturale al figlio legittimo, in quanto avranno eguali diritti, ad esempio nei confronti del nonno che sarà sempre tale per entrambi.
Nel caso di riconoscimento paterno successivo a quello materno, entrambi i genitori potranno chiedere che al minore venga attribuito il doppio cognome, aggiungendo quello del padre a quello della madre, escludendo la possibilità di avere il solo cognome paterno: che si tratti di una anticipazione di una possibile nuova disciplina del cognome?
Viene poi prevista la delega al Governo per adottare, entro dodici mesi, uno o più decreti legislativi di modifica delle disposizioni vigenti in materia di filiazione e di dichiarazione dello stato di adottabilità per eliminare ogni discriminazione tra i figli, tra i quali sarà ancora rilevante l'indicazione della sola parola "figlio" in tutti i casi e l'abrogazione di tutte le norme che fanno riferimento alla legittimazione, mentre tra le normative da rivedere ed aggiornare con le nuove disposizioni, compare anche il regolamento di stato civile.
Tra le diverse novità, sicuramente la modifica dell'art. 35 del dpr 396/2000 sarà quella meno gradita agli ufficiali dello stato civile: viene prevista infatti la possibilità di imporre due o più nomi e di riportarne solamente uno negli estratti e certificati: inutile dire che si tratta di un ritorno all'antico, di una fattispecie che aveva creato solamente disguidi, difficoltà e problemi ai cittadini interessati ed ulteriore lavoro agli ufficiali di stato civile che, sinceramente, non pensavamo certo che potesse essere reintrodotta dal legislatore. La speranza è che, in sede di emanazione dei decreti legislativi, possano essere adottati i correttivi necessari ma, in ogni caso, è la dimostrazione di quanto sia "divagato" il legislatore che non ricorda i disagi  che erano derivati in passato da una situazione analoga, tanto che per risolverli il  dpr. 396/2000 aveva dovuto introdurre una procedura di salvaguardia e di sanatoria con l'art. 36 -
In ogni caso, come è facile comprendere, la nuova legge in materia di riconoscimento di filiazione, coinvolgerà gli ufficiali di stato civile in numerose procedure ed adempimenti: sarà cura di Anusca seguirne l'evoluzione e predisporre iniziative di formazione ed aggiornamento in merito.

RENZO CALVIGIONI - ESPERTO ANUSCA

 
 
 
Valentini Alessio.