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stato civile

Dal sito del Ministero dell'Interno Servizi Demografici si riportano due circolari molto importanti in materia di stato civile:" Prot. n.15100/397/0009861 del 18 ottobre 2007

CIRCOLARE N. 55
OGGETTO: Matrimoni contratti all'estero tra persone dello stesso sesso. Estratti plurilingue di atti dello stato civile.
Questa Direzione ha preso atto che in alcune occasioni è stata richiesta la trascrizione in Italia di matrimoni contratti all'estero tra persone dello stesso sesso, di cui uno di cittadinanza italiana, presentando la documentazione richiesta dalla Convenzione di Vienna dell'8 settembre 1976.
Tale convenzione, come è noto, prevede un modello plurilingue (formula B), utilizzato per la redazione dell'estratto dell'atto di matrimonio che, contratto in uno Stato, deve essere trascritto in un altro Stato. Tale modello, non specifica il sesso degli sposi e, al contrario, parlando di sposo e sposa, potrebbe indurre a ritenere che i due siano sempre di sesso diverso.
E' invece emerso che il medesimo modello viene utilizzato nei paesi dove è ammesso il matrimonio omosessuale, per certificare tale matrimonio ai fini della trascrizione in un altro paese, senza che possa desumersi chiaramente che il matrimonio è stato celebrato tra persone dello stesso sesso. E' stato già interessato sull'argomento il Ministero degli esteri per verificare l'eventuale possibilità di un aggiornamento della predetta modulistica, al fine di indicare con chiarezza il sesso degli sposi, ma tale intervento, qualora fattibile, potrebbe richiedere tempi lunghi, trattandosi di modificare un allegato ad una convenzione internazionale.
Nelle more di tale processo di modifica, si ricorda che in mancanza di modifiche legislative in materia, il nostro ordinamento non ammette il matrimonio omosessuale e la richiesta di trascrizione di un simile atto compiuto all'estero deve essere rifiutata perché in contrasto con l'ordine pubblico interno.
Si richiama pertanto l'attenzione degli ufficiali di stato civile affinché al momento di trascrivere un matrimonio contratto all'estero da un cittadino, pongano particolare cura alla verifica che i due sposi siano di sesso diverso, eventualmente richiedendo direttamente al cittadino o al consolato che ha trasmesso la pratica, in caso di dubbio, un documento di identità dal quale si evinca inequivocabilmente il sesso degli interessati.
Si pregano codeste Prefetture di comunicare questa direttiva ai Sindaci e di sensibilizzare i medesimi sull'argomento stante la delicatezza della materia ed il fatto che questi casi potrebbero comunque ripetersi, trattandosi di matrimoni ammessi attualmente in vari stati esteri. IL DIRETTORE CENTRALE (Annapaola Porzio).
"Prot. n. 15100/397/9912 del 22 ottobre 2007

CIRCOLARE N. 56
OGGETTO: Regolamento del Consiglio dell'Unione Europea n. 2201/03. Chiarimenti circa l'ambito di applicazione temporale.
Si fa seguito alla Circolare n. 24 del 23 giugno 2006 con la quale venivano date istruzioni in merito alla trascrizione delle sentenze di separazione, divorzio ed annullamento del matrimonio a seguito della entrata in vigore del Regolamento CE 2201/03, per fornire chiarimenti, richiesti da parte da alcuni Comuni e Uffici Consolari, relativi all'ambito temporale di applicazione del Regolamento.
Come è noto tale regolamento, ai sensi dell'art. 64 co. 1 si applica in ogni caso ai procedimenti giudiziari iniziati a partire dal 1 marzo 2005, ma i commi successivi estendono retroattivamente l'applicazione del regolamento anche ai procedimenti ai quali risultava precedentemente applicabile il regolamento CE 1347/2000 che, come è noto, era entrato in vigore a partire dal 10 marzo 2001.
Pertanto, la disciplina semplificata del regolamento CE 2201/03 e le istruzioni di cui alla predetta circolare n. 24, si applicheranno anche alle sentenza emesse a seguito di procedimenti precedentemente sottoposti al Regolamento 1347/2000.
Invece, nel caso di sentenze alle quali risulti inapplicabile la predetta normativa comunitaria (in sostanza, sentenze comunitarie emesse prima del 10 marzo 2001 e sentenze emesse da Tribunali di Stati esteri non facenti parte dell'Unione Europea), dovranno applicarsi le eventuali convenzioni bilaterali esistenti o, in mancanza, la normativa di cui agli artt. 64 e segg. della Legge n. 218/95.
Si pregano, pertanto, i Sigg. Prefetti di voler comunicare quanto sopra esposto ai Sigg. Sindaci perché ne prendano atto e ne diano sollecita informazione agli ufficiali di stato civile. IL DIRETTORE CENTRALE (Annapaola Porzio)"