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Dal quotidiano Italia Oggi si riporta l'articolo riguardante:
 OSSERVATORIO VIMINALE/Ma gli obblighi a carico delle amministrazioni locali rimangono inalterati.
Quali sono gli adempimenti che il comune deve espletare in ordine alla pubblicazione delle determinazioni dirigenziali sui siti informatici, a seguito dell'emanazione dell'art. 32 della legge 28 giugno 2009, n. 69, recante norme per l'eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea? L'art. 32, comma 1, della legge 28 giugno 2009, n. 69 dispone che «gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati», e il successivo comma 5 prevede che a decorrere dall'1 gennaio 2011 le pubblicità effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale. La disciplina ha implicitamente modificato l'art. 124 del dlgs n. 267/2000 nella parte in cui dispone che la pubblicazione avvenga «mediante affissione all'albo pretorio nella sede dell'ente», sostituita dalla pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente, fermo restando il termine di 15 giorni consecutivi salvo specifiche disposizioni di legge. In merito il Consiglio di stato, con sentenza n. 1370 del 15 marzo 2006, ha stabilito che «la pubblicazione all'albo pretorio del comune è prescritta dall'art. 124 T.u. n. 267/2000 per tutte le deliberazioni del comune e della provincia ed essa riguarda non solo le deliberazioni degli organi di governo (consiglio e giunta municipali) ma anche le determinazioni dirigenziali». Lo strumento informatico ha sostituito, dunque, il tradizionale albo pretorio, rimanendo inalterati, sotto la nuova forma, gli obblighi di pubblicazione. L'ente nazionale per la digitalizzazione della pubblica amministrazione - Digit P.a., nelle due linee guida per i siti web della pubblica amministrazione ed in particolare nel «Vademecum sulle Modalità di pubblicazione dei documenti nell'albo on line», predisposto sulla base della direttiva n. 8 del 26 novembre 2009 del ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, ha specificato che «per gli enti locali l'attività dell'albo consiste nella pubblicazione di tutti quegli atti sui quali viene apposto il referto di pubblicazione», includendo tra tali atti le deliberazioni ed altri provvedimenti comunali tra cui anche le determinazioni in argomento. NOMINA CAPOGRUPPO Come viene disciplinata la nomina di un capogruppo consiliare nel caso in cui all'interno di un gruppo consiliare composto da due consiglieri, pur in presenza di regolare designazione del capogruppo consiliare con presa d'atto del consiglio comunale, il secondo consigliere ha rivendicato il proprio diritto alla designazione di capogruppo avendo riportato il maggior numero di voti nella lista? L'esistenza dei gruppi consiliari non è espressamente prevista dalla legge, ma si desume implicitamente da quelle disposizioni normative che contemplano diritti e prerogative in capo ai gruppi o ai capigruppo (in particolare, art. 38, comma 3 - art. 39, comma 4 e art. 125 del dlgs n. 267/2000). Pertanto, la materia dei «gruppi consiliari» è regolata primariamente dalle norme statutarie e regolamentari proprie di ogni singolo ente locale, per cui è alla stregua di tali norme che occorre valutare e risolvere le questioni ad essa afferenti. Se, nel caso di specie, lo statuto comunale prevede che il capogruppo è «eletto dagli appartenenti al Gruppo», rinviando al regolamento la disciplina della formazione, del funzionamento e delle attribuzioni dei gruppi consiliari e questo prevede che «i singoli gruppi devono comunicare, per iscritto, al presidente ed al segretario comunale il nome del proprio capogruppo alla prima riunione del consiglio neo eletto»; che «con la stessa procedura dovranno segnalarsi le successive variazioni della persona del capogruppo»; che «in mancanza di tali comunicazioni viene considerato capogruppo ad ogni effetto il consigliere del gruppo che abbia riportato il maggior numero di voti nelle liste di appartenenza», appare evidente che le variazioni della persona del capogruppo debbano essere comunicate con nota sottoscritta «dai singoli gruppi», stante la necessità di seguire «la stessa procedura» utilizzata per la prima designazione. L'automatica individuazione del capogruppo nel consigliere che abbia riportato il maggior numero di voti nelle liste di appartenenza è un criterio residuale che può essere utilizzato solo all'atto dell'insediamento del consiglio comunale e in mancanza di comunicazioni. 
 


 
 
 
Valentini Alessio.