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legislazione

Dal sito del MInistero dell'Interno si riporta la new su:"
Il parere è stato richiesto dal dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione dopo i numerosi quesiti ricevuti in merito alla dimostrabilità della presenza dello straniero almeno alla data del 31 dicembre 2011

La documentazione che il lavoratore straniero deve fornire nella procedura di emersione, per dimostrare la sua presenza sul territorio nazionale almeno alla data del 31 dicembre 2011, non dovrà necessariamente pervenire da una pubblica amministrazione. A titolo esemplificativo, potrà trattarsi di una certificazione medica di una struttura pubblica o un di certificato di iscrizione scolastica dei figli; potrà far fede una tessera nominativa dei mezzi pubblici, una multa, la titolarità di una scheda telefonica di operatori italiani oppure una documentazione rilasciata da centri autorizzati di accoglienza e ricovero, anche religiosi.
I chiarimenti sono giunti dall'Avvocatura Generale dello Stato alla quale il dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione si è rivolto dopo aver ricevuto numerosi quesiti in proposito.
Il parere, espresso il 4 ottobre 2012, oltre a tener conto delle difficoltà che i lavoratori stranieri irregolari avrebbero incontrato nel dimostrare contatti con enti pubblici, specifica cosa debba intendersi per 'organismo pubblico' legittimato a rilasciare la documentazione rilevante ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 109/2012.
Tra le prove documentali, infine, l'Avvocatura fa rientrare anche la documentazione rilasciata da rappresentanze diplomatiche o consolari in Italia, mentre non può ritenersi utile un passaporto recante il timbro di entrata in 'area Schengen' non essendo quest'ultimo in grado di attestare, da solo, la presenza dello straniero, alla data stabilita, proprio sul territorio nazionale."

 
 
 
Valentini Alessio.