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Pubblichiamo di seguito la circolare 52/2007 del Ministero dell'Interno:"Di seguito alla circolare n. 32, del 13 giugno 2007, si pregano le SS.LL. di informare i comuni della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 2007, n. 181, del Decreto del Ministro dell'Interno 26 luglio 2007, recante "Modalitą di breve durata per visite, affari, turismo e studio di cui alla legge 28 maggio 2007, n. 68". Alla luce di quanto previsto dall'indicato Decreto Ministeriale, ai fini dell'iscrizione anagrafica dei soggetti provenienti da Paesi che non applicano l'accordo di Schengen, e che intendono richiedere il riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis, č sufficiente - ai fini della dimostrazione della regolaritą del soggiorno - l'esibizione del "Schengen" apposto sul documento di viaggio dell'Autoritą di frontiera. Coloro che provengono da Paesi che applicano l'accordo di Schengen dovranno esibire copia della dichiarazione di presenza resa al Questore entro 8 giorni dall'ingresso, ovvero della dichiarazione resa, ai sensi dell'art. 109 del Regio decreto 18 giugno 1931, n.773, ai gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive. Il timbro o la copia della dichiarazione di presenza, a seconda dello Stato di provenienza, costituiscono titolo per il regolare soggiorno dello straniero in Italia nei primi tre mesi dall'ingresso, ovvero per il minori periodo previsto nel visto. IL DIRETTORE CENTRALE (Porzio)"