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Dal sito del MInistero dell'Interno Direzione Centrale dei Servizi Elettorali Ufficio III - Servizi Informatici Elettorali si riporta:"
 CORTE COSTITUZIONALE - sentenza 6 febbraio 2009 n. 27
06/02/2009 - Emesso da: Corte Costituzionale
Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità per elezioni amministrative hanno carattere eccezionale - Per aziende unità sanitarie locali l'ineleggibilità solo per sindaco e consigliere comunale (art. 60, c. 1, n.8, D.L.vo n. 267/2000 (T.U.E.L.), l'applicabilità solo per le tre figure di vertice azienda sanitaria locale o ospedaliera (direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario) - Inapplicabilità anche ai direttori sanitari dei singoli presidi ospedalieri pubblici.
Per direttori case di cura private convenzionate l'ineleggibilità a sindaco e consigliere comunale dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionati (art. 60, c. 1, n. 9, D.L.vo n. 267/2000). Dichiarazione di Illegittimità costituzionale."

 
 
 
Valentini Alessio.