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Dal sito del MInistero dell'Interno Direzione Centrale dei Servizi Elettorali Ufficio III - Servizi Informatici Elettorali si riporta:"
 CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI - sentenza 12 novembre 2009 n. 6997
12/11/2009 - Emesso da: Consiglio di Stato
Atto amministrativo - La motivazione deve precedere e non seguire ogni provvedimento amministrativo. E' illegittima la motivazione postuma e l'integrazione della stessa nel corso del giudizio, nella tutela del buona andamento amministrativo e nell'esigenza di delimitazione del controllo giudiziario - In materia di appalti di forniture, secondo la giurisprudenza amministrativa , non possono essere introdotte specifiche tecniche che menzionino prodotti di una fabbricazione o di una provenienza determinata o procedimenti particolari aventi l'effetto di favorire o eliminare talune imprese, a meno che tali specifiche tecniche siano giustificate dall'oggetto dell'appalto.in sede di gara pubblica per l'appalto di fornitura l'amministrazione aggiudicatrice può individuare particolari caratteristiche tecniche dei prodotti ritenuti idonei allo svolgimento delle attività cui destinare le forniture, purché l'individuazione di tali specifiche caratteristiche sia effettuata facendo riferimento ad elementi davvero significativi per distinguere nettamente l'oggetto della fornitura, senza determinare alcuna discriminazione a favore o contro le imprese produttrici di determinati beni, mentre nei casi in cui le specifiche tecniche risultino tutte incentrate sul riferimento al prodotto già confezionato dalle imprese produttrici, il riferimento tecnico deve essere necessariamente corretto attraverso il riferimento al concetto di «equivalenza» - è possibile derogare al divieto di introdurre nelle clausole contrattuali specifiche tecniche che facciano riferimento espresso a prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza:in considerazione dell'oggetto dell'appalto allorquando le amministrazioni aggiudicatrici non possano fornire una descrizione dell'oggetto del contratto mediante specifiche sufficientemente precise e comprensibili da parte i tutti gli interessati.Deve quindi essere recisamente escluso, in via di principio che un prodotto migliorativo sotto il profilo tecnico, possa essere giudicato inadeguato perché non rispettoso di specifiche tecniche a loro volta non "essenziali": ciò configurerebbe una inammissibile aporia e vulnus alla stessa ratio delle procedure evidenziali."

 
 
 
Valentini Alessio.