Dal sito del Ministero della Giustizia si riporta la scheda informativa su:"
.*Quando si può ricorrere alla testimonianza scritta?
Quando ricorrono entrambe le seguenti ipotesi:
1) Vi è accordo tra le parti;
2) Il giudice dispone l'assunzione della deposizione scritta, in base alla natura della causa e di ogni altra circostanza.
*Cosa deve fare il testimone?
Il testimone, anche nell'ipotesi di assunzione di prova delegata, prevista dall'articolo 203 c.p.c., deve fornire, per iscritto e nel termine fissato dal giudice, le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato.
*In che modo è resa la testimonianza scritta?
La testimonianza scritta è resa su di un modulo apposito, conforme al modello approvato con decreto 17 febbraio 2010 del Ministro della giustizia, che individua anche le istruzioni per la sua compilazione, da notificare unitamente al modello. Le caselle del modulo vanno compilate a penna o a macchina, in modo leggibile. Il testimone è tenuto a leggere le istruzioni per la compilazione del modulo.
*Come è resa la testimonianza scritta avente ad oggetto documenti di spesa già prodotti dalle parti?
In tal caso, la testimonianza può essere resa mediante dichiarazione sottoscritta dal testimone e trasmessa al difensore della parte nel cui interesse la prova è stata ammessa, senza il ricorso al modello di cui al secondo comma.
*Una volta acquisita la testimonianza scritta, che facoltà ha il giudice?
Il giudice, esaminate le risposte o le dichiarazioni, può sempre disporre che il testimone sia chiamato a deporre davanti a lui o davanti al giudice delegato.
*Cosa deve contenere il modello?
Il modello va sottoscritto in ogni suo foglio dalla parte che ne ha curato la compilazione e deve contenere:
* l'indicazione del procedimento e dell'ordinanza di ammissione da parte del giudice procedente;
* idonei spazi per l'inserimento delle complete generalità del testimone, dell'indicazione della sua residenza, del suo domicilio e, ove possibile, di un suo recapito telefonico;
* l'ammonimento del testimone e la formula del giuramento di cui all'articolo 251 c.p.c.;
* l'avviso in ordine alla facoltà di astenersi ai sensi degli articoli 200, 201 e 202 del codice di procedura penale;
* lo spazio per la sottoscrizione obbligatoria del testimone,
* le richieste di cui all'articolo 252, primo comma, del codice di procedura civile, ivi compresa l'indicazione di eventuali rapporti personali con le parti,
* la trascrizione dei quesiti ammessi, con l'avvertenza che il testimone deve rendere risposte specifiche e pertinenti a ciascuna domanda e deve altresì precisare se ha avuto conoscenza dei fatti oggetto della testimonianza in modo diretto o indiretto.
*Come deve essere apposta la sottoscrizione del testimone?
La sottoscrizione deve essere apposta al termine di ogni risposta, di seguito e senza lasciare spazi vuoti.
*Le sottoscrizioni devono essere autenticate e da chi?
Le sottoscrizioni devono essere autenticate da un segretario comunale o dal cancelliere di un ufficio giudiziario.
L'autentica delle sottoscrizioni è in ogni caso gratuita nonché esente dall'imposta di bollo e da ogni diritto.
*Cosa deve fare il testimone dopo aver compilato e sottoscritto il modulo secondo le istruzioni?
Il testimone dovrà spedire il modulo con lettera raccomandata o consegnarlo personalmente alla cancelleria dell'ufficio giudiziario davanti al quale pende il procedimento, entro il termine fissato dal giudice.
*Cosa succede in caso di mancata spedizione o consegna delle risposte nel termine stabilito?
Il testimone può essere condannato al pagamento di una pena pecuniaria da un minimo di 100 ad un massimo di 1.000 euro.
*Cosa accade in caso di spedizione o consegna di riposte false o reticenti?
Il testimone che compila il modulo con risposte false oppure omette volontariamente di rispondere in modo completo alle domande formulate commette un reato, ai sensi dell'articolo 372 del codice penale."