testata per la stampa della pagina
stato civile

Dal sito del Ministero della Giustizia si riporta la scheda informativa su:"Divorzio congiunto.
 .Il divorzio congiunto è la procedura che consente ai coniugi, già separati da tre anni e che siano d'accordo tra loro, di ottenere lo scioglimento del matrimonio civile o la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso.
I tre anni necessari per poter chiedere il divorzio congiunto decorrono dalla data dell'udienza di comparizione davanti al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale, udienza nella quale i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati.
Per la delicatezza della procedura e per le importanti conseguenze di tipo patrimoniale e personale, in alcuni tribunali è richiesto l'ausilio di un legale
La domanda di divorzio si presenta con ricorso che deve contenere:
- il tribunale che deve pronunciarsi
- le generalità dei coniugi
- l'oggetto della domanda
- l'esposizione degli elementi su cui si fonda la domanda di scioglimento di matrimonio con le relative conclusioni
- l'esistenza di figli legittimi, legittimati o adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio.

Per altre informazioni:
URP uffici giudiziari Genova
Tribunale di Varese
Normativa di riferimento: legge 1 dicembre 1970 n. 898, modificata con legge 6 marzo 1987 n. 74."


 
 
 
Valentini Alessio.