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stato civile

Dal sito del Ministero della Giustizia si riporta la scheda informativa su:"Dichiarazione giudiziale di paternità o maternità.Il figlio, che non sia stato riconosciuto da uno o da entrambi i genitori, può presentare un ricorso affinché il tribunale accerti con una sentenza chi sia il genitore e, di conseguenza, dichiari lo "status" di figlio naturale riconosciuto.
Il figlio può chiedere in qualunque momento della sua vita la dichiarazione giudiziale di paternità (o maternità) nei confronti del presunto padre e/o della presunta madre.
Se il presunto genitore è morto l'azione può essere iniziata nei confronti degli eredi.
Se il figlio muore l'azione dovrà essere iniziata dai suoi discendenti entro due anni dalla data della morte. Decorso tale termine l'azione non si può più presentare.
Se il figlio è minorenne l'azione può essere promossa nel suo interesse dalla madre (o dal padre) che lo abbia già riconosciuto.
Se nessuno dei genitori ha riconosciuto il figlio ancora minorenne l'azione può essere promossa dal tutore, previa autorizzazione del tribunale per i minorenni.
Se il figlio minorenne ha sedici anni occorre il suo consenso per promuovere o proseguire l'azione.
Per altre informazioni:
URP uffici giudiziari Genova
Normativa di riferimento:
artt. 269 e seguenti cod.civ."

 
 
 
Valentini Alessio.