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stato civile

Dal sito del Consiglio Nazionale del NOtariato si riporta una scheda informativa su:"L'amministrazione di sostegno è uno strumento nuovo e versatile, inserito nel codice civile con la legge 9 gennaio 2004, n. 6, che si affianca all'interdizione ed all'inabilitazione.
La denominazione dell'istituto potrebbe trarre in inganno, facendo pensare che questo strumento si esaurisca nella nomina di un soggetto con funzioni non molto diverse da un assistente volontario  o comunque da qualcuno che "sostenga" un soggetto affetto da qualche forma di handicap fisico o psichico.
In realtà, questo istituto è in tutto e per tutto la versione italiana delle normative straniere più avanzate, e malgrado conviva, come detto, con l'interdizione e l'inabilitazione, è destinato probabilmente ad avere un più ampio sviluppo, sostituendosi ad esse.
Il tratto principale dell'amministrazione di sostegno consiste nel suo adeguarsi, come un vestito su misura, alla condizione di disagio della persona, riducendo al minimo i suoi impedimenti ed esaltando al massimo le sue potenzialità. Il c.d. Beneficiario - come precisato colpito da un qualsiasi impedimento di tipo fisico o psicologico - potrà essere coadiuvato  da un amministratore di sostegno, senza che per questo venga meno la sua possibilità di esprimersi e di far valere la sua volontà nelle materie in cui egli sia autonomo.
Non solo: la legge prevede che possa essere designato l'amministratore di sostegno, tramite il notaio, anche per il caso di una futura eventuale incapacità. In questo modo, si fa prevalere, rispetto all'autorità ed ai terzi, la volontà della persona che dovesse essere colpita da un qualsiasi evento che la renda parzialmente incapace di provvedere ai propri interessi.
Il notariato italiano ha recato un importantissimo contributo a questa normativa, laddove essa esalta i diritti della persona, anche se non pienamente autosufficiente, e protegge i diritti umani.
Talvolta sui diritti umani si fa della retorica; questa volta l'operatore del diritto ha fra le mani uno strumento concreto a protezione della persona, senza un orwelliano "grande fratello" che guidi e controlli l'altrui vita. Non è poco, certo. Ma sta a noi far sì che queste conquiste non restino sulla carta ma vengano rese concreta realtà. Ogni notaio è a disposizione per chiarire agli interessati quali siano questi nuovi diritti e come si posano attuare.
Scopo della legge
Lo scopo della legge è di riconoscere  gli stati di incapacità, apprestando strumenti coi quali sopperirvi, limitando al minimo possibile la capacità d'agire (art. 1 della legge n. 6/2004) del beneficiario. Ciò sta a significare che nell'attuazione dei provvedimenti previsti e nell'interpretazione della legge, deve esservi un trattamento di favore nei riguardi di quanto possa concorrere ad accrescere o conservare la capacità d'agire dell'interessato. L'amministrazione di sostegno, applicabile nei riguardi di ogni forma di infermità o menomazione, anche gravissima, non prevede l'incapacità assoluta per il beneficiario, salvaguardandone  così i diritti umani in ambito civilistico (art. 409, comma 2°, c.c.).
Presupposti
E' possibile (ma non obbligatorio) designare un amministratore di sostegno al maggiorenne il quale sia affetto da:
a) un'infermità
oppure
b) una menomazione fisica o psichica
che porti all'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.
Competenza
Il ricorso deve essere presentato al giudice tutelare del luogo in cui l'eventuale beneficiario ha la residenza o il domicilio (art. 404 c.c.). La nomina è fatta con decreto motivato immediatamente esecutivo dal giudice tutelare entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta (art. 405, comma 1°, c.c.). L'interessato può anche essere un soggetto già interdetto o inabilitato, nel qual caso: a) il ricorso è presentato congiuntamente all'istanza al giudice competente per la revoca dell'interdizione o inabilitazione, b) il decreto è esecutivo dalla pubblicazione della sentenza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione.  Ciò comporta che l'amministrazione di sostegno è anche uno strumento per far venir meno misure severe e penalizzanti come l'interdizione e l'inabilitazione, dando luogo  ad un regime più flessibile.
Quanto alle misure provvisorie, il giudice tutelare può anche d'ufficio:
a) adottare provvedimenti urgenti;
b) nominare un amministratore di sostegno provvisorio.
Decreto di nomina
Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario anche se minore, interdetto o inabilitato, oppure dal genitore, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente e dal pubblico ministero. I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento d'amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre il ricorso per la sua nomina o a fornire comunque notizia al pubblico ministero.
Tale ricorso deve indicare, oltre alle generalità dell'eventuale beneficiario e la sua dimora abituale, le ragioni della richiesta di nomina assieme al nominativo e domicilio, se noti al ricorrente, del coniuge, discendenti, ascendenti, fratelli e conviventi del beneficiario.
Il giudice tutelare deve: a) ascoltare personalmente il predetto beneficiario, recandosi se occorra, nel luogo dove esso si trova, b) assumere informazioni nonché esperire in generale mezzi istruttori congrui c) sentire determinati soggetti, che coincidono coi legittimati al ricorso, d) disporre  accertamenti medici.
In ogni caso, nel procedimento di nomina interviene il pubblico ministero.
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Il decreto d'apertura dell'amministrazione di sostegno e il decreto di chiusura nonché ogni altro relativo provvedimento, debbono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell'apposito registro (presso l'ufficio del giudice tutelare è ora aggiunto un registro delle amministrazioni di sostegno). Il decreto d'apertura e quello di chiusura debbono essere  comunicati entro dieci giorni all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita del beneficiario. Se l'incarico fosse a tempo determinato, tali annotazioni dovranno essere cancellate alla scadenza (art. 405, commi 7 e 8, c.c.).
Rilevanza della volontà del beneficiario
La legge dispone che l'amministratore di sostegno debba informare tempestivamente: a) il beneficiario circa gli atti da compiere, b) il giudice tutelare in caso di dissenso col beneficiario.
Scelta dell'amministratore di sostegno
a) Scelta da parte del giudice
Nella scelta, ove manchi una designazione da parte dello stesso interessato, il giudice tutelare preferisce, ove possibile:
a) una persona a lui vicina (il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado)
ovvero
b)  il soggetto designato del genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.
b) Designazione dell'interessato - Revoca
La legge prevede anche che la scelta dell'amministratore di sostegno avvenga mediante designazione dello stesso interessato in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Il giudice stesso, ove ricorrano gravi motivi, può chiamare all'incarico altra persona idonea, compresi i soggetti diversi dalle persone fisiche indicate nel  titolo II del primo libro del codice, attraverso il loro legale rappresentante o una persona da costui delegata. Il riferimento ad "altra persona idonea" (art. 408, comma 4°) comporta che sia necessaria, per l'appunto, tale idoneità, qualità da non considerare onnipresente e scontata."

 
 
 
Valentini Alessio.