Dal sito del Ministero dell'Interno si riporta la scheda informativa su:"La pari libertà delle confessioni religiose è riconosciuta dalla Costituzione e garantisce il diritto di organizzarsi secondo propri statuti, regolando i rapporti con lo Stato per legge sulla base di "intese". Il diritto di professare la propria fede assicura a cittadini, stranieri e apolidi, di poterne fare propaganda ed esercitare il relativo culto, alla sola condizione che si tratti di riti non contrari al buon costume.
Di particolare delicatezza è la cura dell'osservanza degli articoli 3, 8 e 19 della Costituzione che concernono: l'eguaglianza di tutti i cittadini senza distinzione di religione; la pari libertà delle confessioni religiose che hanno diritto di organizzarsi secondo propri statuti e i cui rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di "intese"; il diritto di tutti (quindi non solo dei cittadini ma anche degli stranieri e apolidi) di professare la propria fede, farne propaganda ed esercitare il relativo culto alla sola condizione, però, che si tratti di riti non contrari al buon costume.
Questa competenza va assumendo sempre maggior rilievo in relazione al proliferare di nuove religiosità, dell'immigrazione massiccia e della crisi di valori che ha seguito la trasformazione sociale del nostro Paese a partire dagli anni '60. Va sottolineato come, negli ultimi anni, si assista a un forte interesse per la materia dei culti diversi dal cattolico; lo testimonia, tra l'altro, l'alto numero di studenti che, per la compilazione di tesi di laurea, chiede di avere colloqui e scambi di opinione con gli addetti alla Direzione centrale per gli affari dei culti. Taluni studiosi chiedono, inoltre, di potere consultare atti di archivio, da cui spesso vengono tratti preziosi spunti di riflessione.
A fronte di istanze sociali nuove, la normativa di base da applicare è ancora quella sui "culti ammessi": la legge 24 giugno 1929 n. 1159 e il relativo regolamento di attuazione approvato con R. D. 28 febbraio 1930 n. 289, che la Corte Costituzionale, con alcune sentenze, ha reso conforme al nostro dettato costituzionale.
A tale normativa si sostituiscono - per le confessioni che abbiano stipulato con lo Stato un apposito accordo, ossia "l'intesa" ex articolo 8, comma 3, della Costituzione - le leggi con cui gli accordi stessi divengono operanti nel nostro ordinamento giuridico.
Le confessioni che hanno stipulato 'intese' sono:
*la Tavola Valdese (Legge 11.8.1984, n. 449, e Legge 5.10.1993, n. 409);
*l'Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno (Legge 22.11.1988, n. 516, e Legge 20.12.1996, n. 637);
*le Assemblee di Dio in Italia (Legge 22.11.1988, n. 517);
*l'Unione delle Comunità Ebraiche italiane (Legge 8.3.1989, n. 101, e Legge 20.12.1996, n. 638);
*l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (UCEBI) (Legge12.4.1995, n. 116);
*la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI) (Legge 29.11.1995, n. 520);
Per queste confessioni, enti dotati di personalità giuridica, valgono leggi particolari della cui attuazione si occupa, per le parti di propria competenza, il Ministero dell'Interno.
IL RICONOSCIMENTO CIVILE DEGLI ENTI DI CULTO
L'articolo 2 della legge n. 1159/1929 dispone che "gli istituti di culti diversi dalla religione di Stato possono essere eretti in ente morale".
Per questo motivo il riconoscimento della personalità giuridica di istituti (o, per usare un linguaggio attuale, enti, associazioni o fondazioni) di tali confessioni è condizionato al fatto che si tratti di religioni i cui princìpi e le cui manifestazioni esteriori (riti) non siano in contrasto con l'ordinamento giuridico dello Stato. Il riconoscimento comporta la possibilità per l'ente di culto di divenire soggetto di diritto.
L'istanza di riconoscimento della personalità giuridica va presentata alla Prefettura competente e deve essere corredata del testo dello statuto dell'ente, da cui risultino lo scopo, gli organi dell'amministrazione, le norme di funzionamento di esso, i mezzi finanziari dei quali dispone per il raggiungimento dei propri fini (art. 10, secondo comma, R.D. 289/1930).
Il riconoscimento viene concesso, dopo attenta e articolata istruttoria dell'Ufficio competente, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno, uditi il Consiglio di Stato e il Consiglio dei Ministri.
In data 20.4.1998 l'allora Direzione Generale degli Affari dei Culti ha emanato la Circolare n. 111 concernente la semplificazione dei procedimenti relativi al riconoscimento degli enti di culto cattolico, dei culti diversi dal cattolico ed annesse vicende giuridiche. Alla Circolare sono state allegate schede con l'indicazione della documentazione da produrre a corredo dell'istanza di riconoscimento della personalità giuridica dell'organismo religioso."