Entrano oggi in vigore le modifiche al DPR 396/2000 introdotte con DPR 13 marzo 2012 n. 54: in sostanza, tutte le variazioni del cognome, inteso sia come cambiamento dello stesso che come aggiunta di altro cognome, che erano di competenza del Ministero dell'Interno, verranno assegnate alla competenza delle diverse Prefetture che, in questo modo, diventeranno unica autorità chiamata ad occuparsi di tutte le variazioni in materia di nome e cognome, considerando che già si occupavano delle richieste di cambiamento di nome. Si tratta di una novità rilevante, con la quale il legislatore ha inteso principalmente rendere più agevole il percorso dei cittadini che chiedono variazioni del nome o del cognome: in effetti, il trasferimento delle competenze, distribuendo le istanze alle diverse Prefetture, dovrebbe consentire tempi molto più rapidi, sia per l'istruttoria che che per il provvedimento finale.
Sono stati abrogati gli artt. 84, 85, 86, 87, 88 del DPR 396/2000, in pratica, le disposizioni che prevedevano la competenza del Ministero dell'Interno in merito ai cambiamenti od aggiunte di cognome e disciplinavano gli adempimenti e le procedure da svolgersi, mentre sono stati modificati gli artt. 89, 90, 91, 92, con l'aggiunta dei nuovi compiti alle Prefetture, lasciando invariati gli artt. 93 e 94.
La modifica all'art. 89, è stata semplicemente nel senso di aggiungere la competenza del Prefetto anche riguardo al cognome e chiarire che l'istanza da presentarsi debba essere motivata, spiegando le argomentazioni a sostegno. Restano invariate e previste le possibilità di chiedere il cambiamento del nome o del cognome ridicolo o vergognoso o che denota origini naturali: in pratica, l'intera disciplina del cambiamento di generalità è rimessa alla Prefettura.
All'art. 90, invariato nel primo comma, è stato aggiunto un comma 1-bis nel quale è prevista la possibilità che venga disposto l'onere, a carico del richiedente, di notificare a determinate persone, il sunto della domanda: in sostanza, il Prefetto al fine di avere tutti gli elementi necessari per la definizione della pratica, potrebbe pretendere che soggetti eventualmente interessati al cambiamento di cognome del richiedente, vengano informati ufficialmente del procedimento in corso, così da essere messi in condizione di presentare ricorso.
L'art. 91 è cambiato nel senso di disciplinare in maniera più ampia la possibilità di presentare opposizioni, da parte di altri soggetti interessati, contro l'istanza del richiedente.
L'emanazione del Decreto è regolamentata dall'art. 92 che è variato, rispetto al testo precedente, in maniera rilevante: è previsto che il richiedente presenti attestazione relativa all'affissione e relata delle notifiche eventualmente disposte. Il Prefetto adotterà la decisione finale sulla domanda con decreto, che dovrà essere notificato all'interessato il quale, qualora vi fossero state delle opposizioni, dovrà a sua volta notificarlo agli opponenti: si tratta di un terzo comma introdotto dal DPR 54/2012 con l'evidente scopo di consentire, agli interessati che ritenessero pregiudizievole nei loro confronti il provvedimento finale, di attivarsi per la tutela in sede giurisdizionale.
Invariati gli artt. 93 e 94: il primo prevede l'esenzione fiscale in tutti i casi di variazione del nome e del cognome perché ridicolo o vergognoso o denotante origine naturale, lasciando alle altre ipotesi l'obbligo dell'assolvimento dell'imposta di bollo, mentre il secondo disciplina le modalità di annotazione del decreto, gli effetti dello stesso, confermando che per i componenti della stessa famiglia si provvede con unico atto. E' appena il caso di ricordare che anche se l'art. 94 parla solamente di annotazione, in realtà il decreto deve essere trascritto ai sensi dell'art. 28 c. 2 lett. f) del DPR 396/2000 e che l'intera procedura è ad istanza di parte, con la conseguenza che dovrà essere l'interessato a richiedere la trascrizione ed annotazione e che tale diritto non è soggetto a termine o decadenza.
Il Ministero dell'Interno ha diramato, con grande tempestività, la Circolare n. 14 del 21/5/2012 con la quale ha trasmesso alle Prefetture le necessarie istruzioni per la corretta applicazione delle nuove normative, oltre al richiamo ai principi più rilevanti nella disciplina del cognome.
Renzo Calvigioni - ESPERTO ANUSCA