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legislazione

Dal sito del Ministero della Giustizia si riporta la nota informativa su:"L'art. 36, comma 1, lett. b) della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1° dicembre 1964 prevede che, nel caso di arresto di un cittadino straniero, l'autorità dello Stato dove è avvenuto l'arresto debba informare senza indugio l'autorità consolare dello Stato di cittadinanza della persona privata della libertà personale, qualora ne faccia richiesta.
Al fine di dare attuazione agli impegni internazionali assunti dall'Italia, gli articoli 2, comma 7, D.L.vo 25 luglio 1998 n. 286 e 4 D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394 pongono a carico dell'autorità giudiziaria e dell'autorità di pubblica sicurezza l'obbligo di informare la rappresentanza diplomatica o consolare più vicina tutte le volte in cui un cittadino straniero sia stato privato della libertà personale, salvo che ricorrano ragioni umanitarie.
L'osservanza di tali adempimenti è stata raccomandata con circolare del 22 marzo 2010 del Direttore generale della Giustizia penale."


 
 
 
Valentini Alessio.