Dal sito del MInistero della Giustizia si riporta la scheda informativa su:"
.L'autorizzazione per il rilascio del passaporto è necessaria
* per il passaporto del genitore di figli minori al quale manchi l'assenso dell'altro genitore, a prescindere dallo stato di separazione e/o divorzio (sia per le situazioni di filiazione legittima che naturale)
* per il passaporto del minorenne, quando manchi l'assenso di entrambi i genitori (sia per le situazioni di filiazione legittima che naturale)
* per il passaporto di persone sottoposte a potestà tutoria prive dell'assenso della persona che la esercita
Normativa di riferimento:
art. 24 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3: "Modifiche alla legge 21 novembre 1967 n. 1185 in materia di rilascio dei passaporti"
vedi anche sentenza C.Cost. n° 464/97 (filiazione naturale - equiparazione)
Per altre informazioni:
URP uffici giudiziari Genova."