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stato civile

Dal sito del Ministero della Giustizia si riporta un scheda informativa su:"
 .L'affiliazione era  prevista dagli articoli 404/413 del codice civile.
L'art. 408, poi abrogato dall'art. 77 della legge 4 maggio 1983 n. 184, prevedeva che al cognome originario dell'affiliato venisse aggiunto il cognome dell'affiliante.
La persona a cui fu aggiunto il cognome dell'affiliante a quello originario, o i suoi discendenti maggiorenni, possono presentare istanza al procuratore generale della corte d'appello nella cui giurisdizione č situato l'ufficio dello stato civile dove si trova l'atto di nascita del richiedente per chiedere l'abbandono del cognome aggiunto per affiliazione.
Non č necessaria l'assistenza di un legale.

Normativa di riferimento: Legge 20 gennaio 1994, n. 48; art. 77 della legge 4 maggio 1983 n. 184
Per altre informazioni:
Procura generale della corte d'appello di Genova."

 
 
 
Valentini Alessio.