Dal sito del Tribunale dei MInorenni di Milano si riporta una interessante sentenza su:"
Il decreto pubblicato, oltre a contenere una sorta di griglia schematica sui vari aspetti da affrontare da parte del Tribunale per i minorenni nei procedimenti in materia di applicazione della convenzione dell'Aja sulla sotrazione internaizoanle illecita dei minori, affronta in particolare il tema della residenza abituale del minore con riferimento al profilo della "temporaneità" o meno del trasferimento (nel caso di specie i genitori, coniugati, avevano concordato per un trasferimento di almeno 6 mesi del minore nello stato estero) ed all'ascolto c.d. "indiretto" del minore (nel caso di specie minore di 4 anni per il quale si è proceduto, a mezzo die servizi sociali, ad una osservazione psicologica in ambito domestico)
In estratto dalla motivazione:
Sul primo profilo (residenza abituale)
<<1) La residenza abituale in uno Stato Contraente immediatamente prima della violazione dei diritti di affidamento: art 3 e 4 conv Aja. Ritiene il collegio che il minore avesse la residenza abituale in Germania prima del trasferimento. a) Come si è visto la madre ha portato con sé il minore in Germania il 30.9.2010 al termine di un periodo di protratta crisi di coppia. Il Tribunale, dovendo decidere "sommariamente" (come si evince dal termine previsto per la decisione - 30 giorni o 6 settimane a seconda dei testi legislativi - e dal fatto di poter assumere soltanto "sommarie informazioni") non può stabilire se in tal caso si sia trattato di sottrazione illecita o meno. Il padre inizialmente ha manifestato il dissenso presentandosi alle forze dell'ordine i giorni successivi lamentando la scomparsa del figlio, ma poi non coltivando in alcuna sede eventuali iniziative volte a ottenere il rimpatrio ed anzi, ha assunto iniziative diametralmente opposte accettando pertanto quanto attuato dalla moglie;
b) già il 9.10.2010 il padre accettava il trasferimento sottoscrivendo la scrittura privata sopra citata (§ 6.f), partecipando attivamente all'inserimento del minore alla scuola per una settimana nei primi giorni di dicembre 2011, sottoscrivendo dichiarazioni con le quali riconosceva che la residenza del minore era in Germania e con le quali si impegnava a riportarlo dalla madre dopo le occasioni in cui concordavano il diritto di visita;
c) ritiene il collegio che già con tale scrittura si riconoscesse il trasferimento della residenza abituale e poco valore ha il fatto che si indichi come termine di validità il 30.6.2011. Si deve infatti osservare che già il 26.10.2010 (e quindi dopo tale stipula) il padre riconosceva alla madre il diritto di decidere se rimanere a vivere in Germania e che il padre era ben consapevole dell'intenzione della madre di non rientrare in Italia tant'è che i coniugi avevano proceduto alla vendita della casa (già il 16.12.2010, cfr 6.m) e non risulta in alcun modo che si siano attivati per la ricerca di una nuova casa comune, tanto è vero che il padre solo nel giugno 2011 reperisce una casa in affitto per sé. Inoltre in tale scrittura nulla si statuiva quanto al periodo successivo al 30.6.2011;
d) quando viene introdotta la causa di separazione pertanto sussisteva la competenza del Tribunale Tedesco a decidere sulla domanda di separazione e sulla responsabilità genitoriale, posto che il minore era abitualmente residente in Germania, unitamente all'attrice, da almeno 6 mesi (cfr art 3 co. 1 lett a ultimo alinea Reg CE 2201/2003);
e) indifferenti le produzioni anagrafiche, se non come fatti storici (e per esempio sul punto è rilevante che la domanda della madre sia stata presentata già il 2.9.2010 quale indizio chiaro sulla sua volontà). Per la giurisprudenza della Corte di Cassazione "La nozione di "residenza abituale" posta dalla succitata Convenzione corrisponde ad una situazione di fatto, dovendo per essa intendersi il luogo in cui il minore, in virtù di una durevole e stabile permanenza, anche di fatto, ha il centro dei propri legami affettivi, non sol parentali, derivanti dallo svolgersi in detta località la sua quotidiana vita di relazione"[1]. Il minore viveva stabilmente con la madre, era iscritto al Servizio Sanitario, frequentava la scuola materna (da dicembre, una volta compiuti i tre anni come previsto dalla normativa locale);
f) deve pertanto ritenersi che i genitori nel settembre 2010 si siano presi la classica "pausa di riflessione": il padre ha accettato il trasferimento del figlio in Germania (il collocamento con la madre il padre non l'aveva mai posto in discussione) con l'accordo raggiunto il 9.10.2010 (curiosamente prodotto dalla difesa del padre solamente all'ultima udienza e non menzionato da nessuna delle due parti nelle procedure pendenti in Germania e innanzi al TM , quasi a confermare la non particolare importanza e vincolatività di tale scrittura) si impegnavano evidentemente a rivedere le proprie decisioni dopo il 30.6.2011. In realtà già il 20.10.2010 il padre sapeva che il rientro in Italia era tutt'altro che scontato e si adoperavano unicamente alla vendita della casa;
g) con l'atto di sottrazione, infine, il padre ha comunque "rotto" l'impegno e violato lo spirito della scrittura privata e pertanto legittimamente la madre ha depositato ricorso per la separazione in Germania denunciando l'illiceità del trasferimento>>;
Sul secondo profilo (ascolto del minore)
<< Trattandosi di bambino che solo in questi giorni ha compiuto 4 anni e sottoposto a forti pressioni, il Tribunale non ha ritenuto possibile un suo ascolto diretto. Si è pertanto chiesto ai servizi sociali di effettuare un servizio di osservazione del minore in ambito domiciliare con il padre ed una osservazione in occasione di una delle visite della madre in Italia (è tale la ragione, unita alla necessità di ottenere la traduzione die documenti, che ha comportato la celebrazione di tre udienze non rispettando il termine di 6 settimane per la decisione previsto dal Reg CE 2201/2003). Sul suo contenuto si riferirà in seguito. Comunque con tale modalità si è garantito un reale ascolto del minore; >>"