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Dal sito www.diritto.it questa interessante notizia:
La sezione quinta del Consiglio di Stato nella sentenza 11 giugno 2012 n. 3400 ha deciso che l'autenticazione delle sottoscrizioni non rientra nel novero delle manifestazioni di volontà, bensì in quello delle attestazioni di verità. Per i giudici il bene giuridico tutelato dalle norme in materia di procedimento elettorale è soprattutto la genuinità della volontà dei cittadini sulla scelta di sostenere determinate liste di candidati e, ancor prima, sulla effettività e genuinità delle candidature e dei loro presentatori.
 
GIUSEPPA MANTINEO - ESPERTO ANUSCA

 

 
 
 
Valentini Alessio.