Dal sito del Tribunale dei Minorenni di Milano:"Civile - decreto 1.10.2011, est Villa. Dalla motivazione:
"nei procedimenti ex art 317 bis cc il criterio individuativo della competenza debba sì fondarsi sul luogo di abituale dimora del minore, ma che lo stesso non possa essere interpretato in termini di "prospettiva", ma verificando quale sia stato l'effettivo luogo di abituale dimora maturato del minore ritenendo che vi siano alcuni elementi normativi nuovi che consentono di determinare il criterio di individuazione della competenza territoriale.
In particolare si ritiene che in tale senso deponga la nuova formulazione dell'art 709 ter cpc che individua il giudice competente per le controversie di cui all'art 710 cpc (norma applicabile anche ai figli naturali ex art 4 l. 54/2006) al Tribunale «del luogo di residenza del minore», nonché - soprattutto - da quanto disposto dall'art 8 del regolamento CE 2203/2001, norma sovranazionale che individua la competenza in base al criterio della "residenza abituale" con una interpretazione da parte della Corte di Giustizia assai più restrittiva e nella quale si fa riferimento[1]: « La «residenza abituale» del minore, ai sensi dell'art. 8, n. 1, del regolamento, deve essere stabilita sulla base delle peculiari circostanze di fatto che caratterizzano ogni caso di specie. Oltre alla presenza fisica del minore in uno Stato membro, si devono considerare altri fattori idonei a dimostrare che tale presenza non è in alcun modo temporanea o occasionale e che la residenza del minore denota una certa integrazione in un ambiente sociale e familiare. Si deve in particolare tenere conto della durata, della regolarità, delle condizioni e delle ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato membro e del trasloco della famiglia in tale Stato, della cittadinanza del minore, del luogo e delle condizioni della frequenza scolastica, delle conoscenze linguistiche nonché delle relazioni familiari e sociali del minore nel detto Stato ».
Ritiene il collegio che la signora D.G. con la minore non avesse al momento della proposizione del ricorso una "dimora abituale", che l'ultima dimora abituale per la minore sia stata la casa famigliare e che comunque anche le dimore successive erano ricomprese nel territorio di competenza del TM di Genova ed i genitori si erano accordati (cfr doc 6 fasc D.G.), in regime di affidamento condiviso, che il minore risiedesse con la madre presso l'abitazione del nonno materno (come si evince dal punto 2 ultimo paragrafo ove si specifica che il padre avrebbe ritirato il bambino presso la casa del nonno materno ove la madre, come sappiamo, si era trasferita) ed ogni successivo spostamento doveva pertanto essere concordato."