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anagrafe

Dal sito del Garante della Privacy il provvedimento rilasciato dal garante per la fruizione dei dati anagrafici tramite l'accordo tra regioni, provincie, comuni e Ministero della Salute:"
Registro dei provvedimenti  [doc. web n. 1900390]
n. 166 del 18 maggio 2012
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;
Vista la richiesta di parere del Ministero della salute sullo schema di "Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sulla prevenzione degli effetti delle ondate di calore" (nota del 15 maggio 2012 prot. n. 0004138-P-15-/05/2012);
Visto l'articolo 154, commi 4 e 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali, d.lg. 30 giugno 2003, n. 196;
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;
PREMESSO
Il Ministero della salute (d'ora in poi Ministero) ha chiesto il parere del Garante in ordine allo schema di "Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sulla prevenzione degli effetti delle ondate di calore" (d'ora in poi Accordo).
Con il predetto Accordo si prevede che - in considerazione della necessità di disporre con sufficiente anticipo dei dati necessari all'organizzazione delle iniziative tese a prevenire gli effetti delle ondate di calore sulle popolazioni a rischio - le amministrazioni comunali, ai sensi dell'art. 34 del d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, trasmettono alle aziende unità sanitarie locali gli elenchi aggiornati della popolazione residente di età pari o superiore ad anni sessantacinque, iscritti nelle anagrafi della popolazione residente.
I predetti elenchi saranno trasmessi, per l'anno corrente, entro e non oltre il 10 giugno 2012 aggiornati alla data del 1° aprile 2012; mentre, a partire dall'anno 2013, entro e non oltre il 31 maggio dell'anno di riferimento e fino al 31 ottobre del medesimo anno, aggiornati al 1° aprile di ogni anno.
Lo stesso Accordo sancisce, inoltre, che le aziende unità sanitarie locali, avvalendosi dei predetti dati e di altri in loro possesso, ritenuti idonei a individuare le persone interessate, avviano ogni opportuna iniziativa volta a prevenire e a monitorare danni gravi e irreversibili a causa delle anomale condizioni climatiche legate alla stagione estiva, specie in relazione alle persone più esposte agli effetti delle ondate di calore per condizioni di età, salute, solitudine e fattori socio ambientali.
Il presente parere è reso su una versione aggiornata dello schema di accordo, che ha recepito le indicazioni formulate, in via collaborativa, all'esito di contatti informali, dall'Ufficio del Garante al Ministero in ordine ai presupposti normativi per effettuare la trasmissione di dati personali fra amministrazioni pubbliche.
OSSERVA
L'"Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sulla prevenzione degli effetti delle ondate di calore" ha a oggetto la trasmissione da parte delle amministrazioni comunali alle aziende unità sanitarie locali degli elenchi della popolazione residente di età pari o superiore ad anni sessantacinque.
Il Codice in materia di protezione dei dati personali prevede che la comunicazione di dati personali - intesa come "il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato [...] in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione" (art. 4, comma 1, lett. l) - da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti pubblici è ammessa quando è prevista da una norma di legge o di regolamento (art. 19, comma 2).
La normativa di settore in ambito anagrafico, richiamata anche dallo stesso schema di Accordo, sancisce che alle "amministrazioni pubbliche che ne facciano motivata richiesta, per esclusivo uso di pubblica utilità, l'ufficiale di anagrafe rilascia, anche periodicamente, elenchi degli iscritti nella anagrafe della popolazione residente" (art. 34, comma 1, del d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, recante "Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente").
In tale quadro, pertanto, il flusso di dati anagrafici riguardanti la popolazione residente di età pari o superiore ad anni sessantacinque che si intende attivare, nei termini sopra descritti, dalle amministrazioni comunali alle aziende unità sanitarie locali ai fini dell'organizzazione delle iniziative tese a prevenire gli effetti delle ondate di calore sulla popolazione a rischio, risulta conforme alla disciplina in materia di protezione dei dati personali.
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
esprime parere favorevole sullo schema di "Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sulla prevenzione degli effetti delle ondate di calore".
Roma, 18 maggio 2012."


 
 
 
Valentini Alessio.