Dal sitop del MInistero dell'Interno si riporta la new su:"Attribuzione del premio di maggioranza prossime amministrative 2012. Il riconoscimento è previsto favore della lista o gruppo di liste collegate al candidato sindaco eletto nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.
In vista delle prossime elezioni comunali del 6 e 7 maggio, una circolare del Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale dei servizi elettorali - la n.8 del 2012, richiama l'attenzione su alcune pronunce giurisdizionali intervenute in relazione a contenziosi insorti in merito all'esatta attribuzione del cosiddetto premio di maggioranza in favore della lista o gruppo di liste collegate al candidato sindaco eletto nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.
In particolare, in base a quanto sancito da una sentenza del Consiglio di Stato, è stato evidenziato che il criterio di arrotondamento deve, per analogia, trovare applicazione anche alla disposizione contenuta nell'art. 71, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000, relativa al numero minimo di candidati (non inferiore ai tre quarti), da comprendere nelle liste per le elezioni dei consigli comunali dei comuni sino a 15.000 abitanti, dovendosi ritenere tassativa, in assenza di espressa disposizione relativa all'arrotondamento, la soglia indicata dalla legge.
Pertanto, in applicazione del principio di arrotondamento fissato dall'Alto Consesso, è stato precisato che, nei comuni sino a 15.000 abitanti, ciascuna lista deve comprendere il seguente numero di candidati:
*almeno 5 e non più di 6, nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti;
*almeno 6 e non più di 7, nei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti,
*almeno 8 e non più di 10, nei comuni da 5.001 a 10.000 abitanti;
*almeno 12 e non più di 16, nei comuni con popolazione da 10.001 a 15.000.