A mio parere la definizione dell'obiettivo indicato nella direttiva n. 14/2011, ossia ""una completa "decertificazione" nei rapporti fra P.A. e privati"", e la chiara affermazione dell'equivalenza tra l'acquisizione diretta dei dati presso le amministrazioni certificanti da parte delle amministrazioni procedenti e la produzione da parte degli interessati solo di dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell'atto di notorietà, definite appunto equivalenti nella direttiva, non facciano altro che confermare che il campo di applicazione delle nuove norme è limitato al rapporto "verticale" tra P.A. e cittadini, mentre il rapporto "orizzontale" tra le diverse P.A. è preso in considerazione soltanto in quanto coinvolga soggetti privati direttamente interessati al procedimento e parte attiva in esso.
Le nuove disposizioni costituiscono indubbiamente un forte stimolo per l'attivazione di forme diverse di comunicazione tra gli uffici della P.A., con l'utilizzo delle nuove tecnologie disponibili e con l'accesso diretto alle rispettive banche-dati, ma questo non significa certo che le certificazioni "spariscono" e che le comunicazioni all'interno della P.A. non possono andare oltre la richiesta di conferma dei dati.
Cerco di mettere in evidenza alcuni punti dell'art. 15 che mi pare possano confermare questa interpretazione:
Art. 15, c. 1
a) all'articolo 40 la rubrica è sostituita dalla seguente: «40. (L) Certificati» e sono premessi i seguenti commi:
«01. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.
OSSERVAZIONI - Nulla quaestio sui rapporti dei privati tra loro; sottolineo invece che, quanto ai rapporti con la P.A., si fa riferimento a certificati e atti di notorietà sostituibili da dichiarazioni personali degli interessati; ebbene, per quanto attiene alla tenuta e alla revisione delle liste elettorali (D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223), si procede d'ufficio e non sono contemplate né ammesse dichiarazioni personali di alcun genere. L'unico caso in cui il cittadino interessato è parte attiva si trova nell'art. 32-bis del suddetto D.P.R., che prevede l'ammissione al voto a domanda. Anche in questo caso, tuttavia, perché la Commissione elettorale circondariale possa disporre l'ammissione al voto è l'Amministrazione che deve procedere all'acquisizione di documenti: ""Le richieste del sindaco intese ad acquisire le certificazioni necessarie presso il casellario giudiziale e presso l'autorità provinciale di pubblica sicurezza sono fatte per telegrafo e i documenti richiesti devono pervenire al sindaco entro 48 ore dalla richiesta.""
02. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi"»;
OSSERVAZIONI - Se si menzionano le "certificazioni da produrre ai soggetti privati" e non semplicemente le "certificazioni", significa ovviamente che esistono anche certificazioni che uffici della P.A. possono dover produrre e trasmettere direttamente ad altri uffici pure appartenenti alla P.A. Questo si verifica infatti nell'attività ordinaria di competenza del Servizio elettorale e in applicazione di precise disposizioni di legge, come pure, ad esempio, per l'Ufficio leva militare, che deve acquisire presso altri comuni la certificazione richiesta per la formazione delle liste di leva.
I privati, peraltro, possono chiedere al Servizio elettorale comunale due tipologie di certificazione, il certificato di godimento dei diritti politici e il certificato di iscrizione nelle liste elettorali: il primo può essere sostituito da un'autocertificazione (art. 46, c.1, lettera d) del D.P.R. 445), mentre l'iscrizione nelle liste elettorali non figura tra gli "stati, qualità personali e fatti" elencati nell'art. 46 come autocertificabili; inoltre, si può ritenere che le liste elettorali non rientrino tra gli "albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni" di cui all'art. 46, a meno che il Consiglio di Stato non modifichi il proprio orientamento, già espresso con parere n. 283/00 - Sezione Prima - del 13 dicembre 2000, secondo il quale non si applica al procedimento elettorale il principio di autocertificazione contenuto nell'articolo 2 della legge 15 del 1968, come modificato dall'articolo 3 della legge n. 127/1997 (riprodotto nell'art. 46 del T.U. n. 445/2000), al fine di certificare l'iscrizione nelle liste elettorali.
Per i certificati di iscrizione nelle liste elettorali si porrebbe poi un problema specifico, sia se venissero rilasciati con la dicitura che li rende nulli per la P.A. sia se fossero sostituiti da autocertificazione; nella quasi totalità vengono infatti richiesti da privati che devono allegarli a richieste di referendum o a proposte di legge di iniziativa popolare: nel primo caso il rilascio di certificati nulli dall'origine è privo di qualsiasi significato; nel secondo non si vede come, ad esempio, l'Ufficio Centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione potrebbe effettuare il controllo, seppure a campione, su oltre 500.000 nominativi!!!!
Per tutti i livelli di elezioni sarebbe poi impossibile il controllo della veridicità dei dati relativi a coloro che hanno sottoscritto le dichiarazioni di presentazione delle candidature e ancora di più per quanto riguarda i candidati: basta pensare che possono candidarsi gli elettori iscritti in un qualunque Comune della Repubblica. Come potrebbero effettuare le verifiche i diversi Uffici centrali per le Elezioni politiche, europee, regionali, provinciali e le Commissioni circondariali per le Elezioni comunali?
c) all'articolo 43, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato (L)»;
OSSERVAZIONI - Anche qui vengono menzionate le "dichiarazioni sostitutive" e l'interessato viene visto come soggetto attivo, che produce la dichiarazione e indica gli elementi necessari per il reperimento delle informazioni. Per le ragioni già esposte, ritengo che tutto ciò sia applicabile in altri ambiti, ma che non abbia alcuna connessione con le attività di competenza del Servizio elettorale.
CONCLUSIONI: Rilevo, infine, che il D.P.R. 445/2000 non ha mai trovato applicazione in campo elettorale (se non un richiamo un po' faticoso nelle istruzioni sulle modalità di autenticazione delle sottoscrizioni per le candidature .... ); non vedo quindi come possano ora essere applicabili al procedimento elettorale norme modificative del decreto stesso.
Da ultimo, come ricorda periodicamente il Ministero dell'Interno, sulla non applicabilità alla materia elettorale delle diverse norme di semplificazione che si sono succedute nel tempo si è espresso fin dal 2000 il Consiglio di Stato (ritengo interessante, a questo proposito allegare la circolare della Prefettura di Avellino N. 933/S.E. dell'8.4.2009).
Sergio Santi