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L'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, anche se tutti l'hanno capito ma molti NON vogliono intenderlo, segna una vera e propria rivoluzione (termine di cui spesso si abusa, ma non in questo caso!)Poche considerazioni generali, prima di entrare nel merito dei comportamenti concreti. La ratio della norma NON è quella di agevolare il cittadino; per questo c'erano e ci sono già tutte le normative possibili e utili a raggiungere questo risultato, fin dal 1968, ma, più incisivamente, dal 1990 (art. 18, legge 241/90) e dal 2000 (DPR n. 445/2000). Queste leggi erano e sono più che sufficienti ad impedire a tutte le pubbliche amministrazioni, senza eccezione alcuna, e a tutti i gestori dei pubblici servizi di "far girare" il cittadino da un ufficio all'altro! Ma non hanno funzionato.La ratio della nuova norma è, come correttamente afferma la Direttiva n. 14 della Funzione pubblica: la "COMPLETA DECERTIFICAZIONE", e cioè: la ELIMINAZIONE TOTALE DEI CERTIFICATI, nei rapporti fra pubbliche amministrazioni e fra queste e i gestori dei servizi pubblici; i certificati resteranno SOLO se destinati a fermarsi presso i privati!Se questa è la ratio, e lo è!, allora cominciamo a dire che gli ufficiali dello stato civile e i responsabili del servizio elettorale si tolgano dalla mente che questa norma non li riguardi; la norma riguarda anche loro, esattamente come riguarda gli ufficiali d'anagrafe! Li riguarda SICURAMENTE quando agiscono come "amministrazioni certificanti"; infatti TUTTI i loro certificati dovranno riportare la dicitura di legge che li rende non validi per le pubbliche amministrazioni procedenti e per i gestori di servizi pubblici. Nel caso in cui il certificato fosse emanato senza la dicitura, quel certificato sarà NULLO fin dall'origine e quindi inutilizzabile per chiunque! (questa non è un'interpretazione più o meno discutibile: è la legge che lo dice in maniera netta e chiara!). Può darsi che, nel caso in cui gli uffici dello stato civile ed elettorali agiscono come "amministrazioni procedenti", possano esserci modifiche normative (personalmente spero di NO!); sta di fatto che, con questa norma, non c'è interpretazione che tenga o elucubrazioni possibili sulla specialità delle leggi di stato civile o elettorali; in ogni caso, qualunque sia l'interpretazione destinata a prevalere, anche gli ufficiali dello stato civile e di elettorale, se richiedono un certificato dopo il primo gennaio 2012, lo potranno ottenere solo con la dicitura che rende quel certificato, per loro, pubblica amministrazione, "non valido"; in alternativa, se quel certificato fosse privo della dicitura, sarebbe nullo! Se non si vuole accettare tutto questo, c'è solo una strada: la modifica della norma; una circolare che affermasse il contrario sarebbe chiaramente "contra legem" e quindi non applicabile. 2. da queste brevi premesse, appare chiaro che la norma intende mantenere quello che promette, e ha gli strumenti per farlo, e cioè: la "COMPLETA DECERTIFICAZIONE". E ORA, QUALCHE CONSIGLIO UTILE: SE SIAMO "AMMINISTRAZIONE CERTIFICANTE" La dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi" deve essere apposta su TUTTI I CERTIFICATI che noi dovessimo rilasciare dal primo gennaio in poi; quando dico TUTTI, significa TUTTI, nessuno escluso e senza preoccuparci a chi saranno destinati (certificati anagrafici, certificati ed estratti di stato civile e certificati elettorali). Un certificato privo di tale dicitura è NULLO fin dall'origine! (lascio a voi le considerazioni circa le conseguenze del rilascio di un documento nullo).Se, nonostante la norma, ci viene richiesto da una pubblica amministrazione o da un gestore di pubblici servizi, d'ufficio o tramite un privato cittadino, il rilascio di un certificato, non possiamo rifiutare il rilascio (per farlo ci servirebbe una "copertura" ministeriale che, al momento, non c'è). Si consiglia, in questi casi, di far presente la non validità del certificato. SE SIAMO "AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE" NON dobbiamo più chiedere o acquisire ai nostri atti alcun certificato (ci verrebbe inviato un documento "non valido" se con dicitura, o "nullo" se privo della dicitura). Con questa norma e senza alcun pronunciamento da parte degli organi ministeriali competenti, continuare ad acquisire e utilizzare certificati in virtù di una interpretazione fondata sulla "specialità" delle norme che li prevedono, sarebbe molto rischioso. Poiché esiste la possibilità di ottenere comunque il dato direttamente dalla amministrazione che lo detiene (amministrazione certificante), usiamo questa modalità; poi, si vedrà se qualcuno, per qualche specifico procedimento, potrà tornare ad alimentare la sua sempiterna "passione" per il certificato (ribadisco il mio auspicio: "che non si facciano eccezioni", o la rivoluzione finirà, come al solito, in "burletta"...).Dobbiamo chiedere e ottenere, sempre con richiesta d'ufficio, di acquisire L'INFORMAZIONE relativa al DATO che ci interessa. Come ottenerla: "con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza" (quindi: collegamento informatico, posta elettronica certificata, fax, servizio postale). Guarda caso, l'informazione è proprio ciò che il privato non può ottenere da noi; immagino che il legislatore abbia pensato che questo (togliere validità al certificato fin dall'origine) fosse l'unico modo per "costringere" una burocrazia, refrattaria a qualsiasi cambiamento, a rinunciare al tanto amato e odiato "pezzo di carta".Resta ferma la possibilità e l'obbligo di accettare autocertificazioni; salvo i casi in cui la legge escluda tale possibilità (es: elettorale, cittadinanza, iscrizione anagrafica per provenienza dall'estero). QUESTIONE BOLLO Il bollo non sparisce (purtroppo), ma si riduce a casi del tutto eccezionali (es: uso ONLUS e pochi altri di non facile individuazione...).Opponiamoci con tutte le nostre forze al rilascio di certificati richiesti per usi incompatibili con l'esenzione pretesa (es: uso Inps e tanti altri che presuppongono che il certificato sia destinato ad una P.A o ad un gestore di servizio pubblico).Non possiamo tuttavia rifiutare (non so esattamente se possiamo o no: io, sempre in mancanza di disposizioni e coperture ministeriali, lo sconsiglio). Possiamo e dobbiamo, tuttavia, segnalare formalmente la palese evasione fiscale all'Agenzia delle entrate competente!Colgo l'occasione per ribadire per l'ennesima volta che i certificati richiesti dagli avvocati (che, ovviamente, continueranno ad essere validi perchè destinati a privati) dovevano essere rilasciati in BOLLO prima di questa riforma e, a maggior ragione, devono essere rilasciati in BOLLO ora! Ma loro, lo sappiamo tutti, continueranno a provarci, a citare norme che non li riguardano (visto che loro non sono "i tribunali"), a minacciarci con la loro arroganza e molti di noi continueranno a cascarci... per non usare espressioni più colorite e pertinenti..., con la simpatica conseguenza che la vecchietta, povera e con una pensione da fame, pagherà la tassa e il roboante, ricco e opulento avvocato (la casta) evaderà l'imposta, con la nostra benevola complicità!).Non intendo avere esaurito le molteplici questioni e i problemi interpretativi e organizzativi (la norma impone anche un ripensamento dell'organizzazione dei servizi e della modulistica); mi sono limitato a pochi consigli pratici, ma urgenti; per una più approfondita analisi e per rispondere a tutti i vostri quesiti, ANUSCA sta organizzando pomeriggi di studio per tutti coloro che lo chiederanno, oltre ad un incontro formativo presso l'Accademia. 
 
Romano Minardi 

 
Valentini Alessio.