Pubblicato sulla G.U. n.19 del 24.01.2012 - Suppl. Ordinario n.18, in vigore dal 24.01.2012, il DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012 , n. 1 recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'. Di particolare interesse per i servizi demografici, l'art. 40 che si riporta:
"Disposizioni in materia di carta di identita' e in materia di
anagrafe della popolazione residente all'estero e l'attribuzione del
codice fiscale ai cittadini iscritti
1. All'articolo 10, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 13
maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 2011, n. 106, sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", e
definito un piano per il graduale rilascio, a partire dai comuni
identificati con il medesimo decreto, della carta d'identita'
elettronica sul territorio nazionale".
2. All'articolo 3 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come da
ultimo modificato dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 13
maggio 2011, n. 70, convertito in legge del 12 luglio 2011, n. 106
sono apportate le seguenti modifiche:
a) Al comma 2, terzo periodo, le parole:
"rilasciate a partire dal 1° gennaio 2011 devono essere munite
della fotografia e" sono sostituite dalle seguenti:"di cui
all'articolo 7-vicies ter del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7,
convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 4 e
successive modifiche ed integrazioni, devono essere munite anche"
b) Il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"La carta di identita' valida per l'espatrio rilasciata ai minori
di eta' inferiore agli anni quattordici puo' riportare, a richiesta,
il nome dei genitori o di chi ne fa le veci. L'uso della carta
d'identita' ai fini dell'espatrio dei minori di anni quattordici e'
subordinato alla condizione che essi viaggino in compagnia di uno dei
genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato, in una
dichiarazione rilasciata da chi puo' dare l'assenso o
l'autorizzazione, il nome della persona, dell'ente o della compagnia
di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati. Tale
dichiarazione e' convalidata dalla questura o dalle autorita'
consolari in caso di rilascio all'estero."
3.All'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, come
modificato dall'articolo 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, il comma 6 e'
sostituito dal seguente:
"6. L'Indice nazionale delle anagrafi (INA) promuove la
circolarita' delle informazioni anagrafiche essenziali al fine di
consentire alle amministrazioni pubbliche centrali e locali collegate
la disponibilita', in tempo reale, dei dati relativi alle
generalita', alla cittadinanza, alla famiglia anagrafica,
all'indirizzo anagrafico delle persone residenti in Italia e dei
cittadini italiani residenti all'estero iscritti nell'Anagrafe della
popolazione italiana residente all'estero (AIRE), certificati dai
comuni e, limitatamente al codice fiscale, dall'Agenzia delle
Entrate."
4. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto sono apportate le necessarie modifiche finalizzate ad
armonizzare il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del 13
ottobre 2005, n. 240, recante il "Regolamento di gestione dell'Indice
Nazionale delle Anagrafi (INA)", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica 16 maggio 2005, n. 112, S.O., con la disposizione di
cui all'articolo 1, comma 6, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228.
5. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 50 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, al fine di soddisfare eventuali
prestazioni di elaborazioni aggiuntive riguardanti i dati contenuti
nell'Indice nazionale delle anagrafi (INA), di cui all'art. 1 della
legge 24 dicembre 1954, n. 1228, ovvero nei casi in cui venga
richiesta per pubbliche finalita' ed ove possibile la certificazione
dei dati contenuti nell'INA,il Dipartimento per gli Affari Interni e
Territoriali puo' stipulare convenzioni con enti, istituzioni ed
altri soggetti che svolgono pubbliche funzioni
6. Ai fini dell'individuazione di un codice unico identificativo da
utilizzare nell'ambito dei processi di interoperabilita' e di
cooperazione applicativa che definiscono il sistema pubblico di
connettivita', ai sensi dell'articolo 72 del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, l'amministrazione
finanziaria attribuisce d'ufficio il codice fiscale ai cittadini
iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) ai
quali non risulta attribuito, previo allineamento dei dati anagrafici
in possesso degli uffici consolari e delle AIRE comunali.
7. All'atto dell'iscrizione nell'AIRE e ai fini dell'attribuzione
del codice fiscale, i comuni competenti trasmettono all'anagrafe
tributaria, per il tramite del Ministero dell'interno, i dati di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera a) del D.P.R. 29 settembre 1973, n.
605, con l'aggiunta della residenza all'estero e con l'eccezione del
domicilio fiscale, in luogo del quale e' indicato il comune di
iscrizione nell'AIRE. Con le stesse modalita' i comuni trasmettono
all'anagrafe tributaria ogni variazione che si verifica nelle proprie
anagrafi riguardanti i cittadini iscritti nell'AIRE.
8. La rappresentanza diplomatico-consolare competente per
territorio comunica ai cittadini residenti all'estero l'avvenuta
attribuzione d'ufficio del codice fiscale.
9. Alle attivita' previste dal presente articolo le amministrazioni
interessate provvedono nell'ambito delle risorse gia' disponibili a
legislazione vigente. "