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stato civile

Dal sito del Ministero degli esteri si riporta quanto segue:"
Cosa si intende per "Enti autorizzati" ed è obbligatorio rivolgersi a loro per la ricerca del bambino?
Per "Enti autorizzati" si intendono gli Enti abilitati dalla Commissione per le Adozioni Internazionali, ai sensi dell'art.39 della legge n°184 del 1983 come modificata dalla legge n°476/1998, allo svolgimento delle procedure di adozione internazionale. Agli Enti sono assegnate tutte le funzioni relative alla procedura di una pratica di adozione internazionale, sia in Italia che all'estero: dalle prime informazioni rivolte alla coppia, agli adempimenti richiesti nel Paese di origine del minore. Prima dell'entrata in vigore della legge n°476 del 1998, la coppia che iniziava la procedura di un'adozione internazionale poteva scegliere se avvalersi o meno di un Ente autorizzato. Con la nuova legge solo gli Enti autorizzati dalla Commissione per le adozioni internazionali sono legittimati ad occuparsi delle pratiche in materia di adozione internazionale, sulla base di precisi requisiti. Il loro intervento è pertanto obbligatorio.
Individuato il bambino, come si giunge alla sua adozione?
L'Ente autorizzato, una volta ricevuta dall'autorità straniera la proposta di incontro con il minore da adottare, ne informa gli aspiranti genitori adottivi e li assiste per tutte le visite necessarie.
Se gli incontri della coppia con il minore si concludono positivamente, viene emanato da parte della competente Autorità giudiziaria straniera il provvedimento di adozione. L'Ente autorizzato trasmette successivamente tutti gli atti relativi all'adozione alla Commissione per le Adozioni Internazionali, che ne verifica la correttezza formale e sostanziale.

In caso di esito positivo dei controlli, la Commissione Adozioni Internazionali rilascia l'"autorizzazione nominativa all'ingresso e alla permanenza in Italia del minore adottato" (art.39 della legge citata).

In tale contesto, il compito della nostra rete diplomatico-consolare è quello di collaborare, per quanto di competenza, con l'Ente autorizzato per il buon esito della procedura di adozione (art.32 punto 4 della legge n°184/1983 come modificata dalla legge n°476 del 1998). Tale attività può riguardare legalizzazione e controllo sulla documentazione, nonché l'assistenza, laddove necessario, anche attraverso l'agevolazione dei contatti con le Autorità locali (in particolare in quei Paesi che non hanno ratificato la Convenzione de L'Aja).

L'art.32 sopracitato stabilisce inoltre che i Consolati, "dopo avere ricevuto formale comunicazione della concessione da parte della Commissione, rilasciano il visto d'ingresso per adozione a beneficio del minore adottando".
Come avviene l'ingresso del minore in Italia?
Per potere entrare in Italia, il minore adottato deve essere munito di un visto d'ingresso per adozione che viene apposto sul passaporto estero rilasciato dal Paese d'origine.

Ai fini della concessione del visto da parte della rete diplomatico-consolare, è necessario che sia pervenuta l'autorizzazione all'ingresso ed alla permanenza in Italia del minore della Commissione per le Adozioni Internazionali. La pratica di visto viene evasa nel minor tempo possibile, per venire incontro alle esigenze della coppia. L'effettivo rilascio del visto è tuttavia subordinato ai tempi tecnici di trattazione.

Ai sensi dell'art.33 della legge n°184 del 1983 come modificata dalla legge n°476 del 1998, è fatto divieto alle Autorità consolari di concedere a minori stranieri il visto d'ingresso nel territorio dello Stato a scopo di adozione al di fuori delle ipotesi previste dalla legge stessa e senza la previa autorizzazione della Commissione per le Adozioni Internazionali.

Una volta che il minore è entrato in Italia, la Questura competente rilascia in suo favore un permesso di soggiorno per adozione.
Quando il minore diventa cittadino italiano?
La procedura di adozione si conclude con l'ordine da parte del Tribunale per i Minorenni di trascrizione del provvedimento di adozione nei registri di stato civile. Con la trascrizione il minore diviene cittadino italiano (art.34 punto 3 della legge n°476 del 1998).
Possono adottare le coppie italiane residenti all'estero?
L'adozione pronunciata dall'Autorità competente di un Paese straniero a istanza di cittadini italiani, che dimostrino al momento della pronuncia di aver soggiornato continuativamente nello stesso e di avervi avuto la residenza da almeno due anni, viene riconosciuta ad ogni effetto in Italia dal Tribunale per i Minorenni, purché conforme ai principi della Convenzione (art.36 della legge n°184 del 1983 come modificato dalla legge n°476/1998). Il Tribunale per i Minorenni competente è quello del luogo di ultima residenza della coppia o, nel caso in cui non sia possibile stabilire quale sia stata l'ultima residenza, quello di Roma."