Ultimamente molti Uffici comunali di Ragioneria e del Personale stanno, giustamente, avendo perplessità e sollevato criticità sul pagamento dei compensi ai componenti degli uffici comunali del censimento in considerazione dei limiti di spesa per il imposti dalla normativa vigente e delle conseguenti responsabilità per la violazione dei limiti stessi.
I dubbi e le perplessità dei colleghi sono sacrosanti ma devono, ritengo stare tranquilli perché il problema si risolve, a mio parere abbastanza facilmente.
Gli aspetti fondamentali sono due : uno giuridico, relativo alla natura della spesa, ed uno più economico-finanziario, relativo al rispetto delle regole sul contenimento della spesa. Per quest'ultimo, la norma in questione è l'art. 1, c. 557, L. 296/06 come da ultimo modificato dall'art. 14 D.L. 78/10 conv. Dalla L. 122/10.
1. La natura della spesa.
I fondi che sono utilizzati per pagare chi opera per il censimento non sono comunali ma sono erogati dall'ISTAT. Di conseguenza, come ha chiarito molto efficacemente anche la Corte dei Conti, (su tutte, Sezione Autonomie - Deliberazione 09.11.09, n. 16/2009/PAR), tutte le forme d'incentivazione del personale (per es. gli incentivi per la progettazione interna, i diritti di rogito, gli incentivi al recupero dell'ICI, etc.) non fanno parte delle spese di personale, perché si autoalimentano e non comportano quindi un effettivo aumento della spesa stessa. Infatti, le somme corrisposte dall'Istat per il pagamento dei dipendenti incaricati delle operazioni censuarie non devono subire il taglio del 5 o del 10%, previsto dall'art. 9, L. 122/10.
2. L'aspetto economico-finanziario.
Se le somme suddette non rientrano fra le spese per il personale, è ovvio che "possono non essere considerate ai fini del rispetto del vincolo di contenimento della spesa".
Questa interpretazione è confermata anche dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale e l'Analisi di Costi del Lavoro Pubblico, che con propria nota (Prot. n.00070839) in risposta ad una specifica richiesta in merito dell'ISTAT del 31.05.11, n. SP/640.2011, conferma quanto sostenuto da ANUSCA negli ultimi mesi e che cioè le spese per il censimento non rientrano fra quelle del personale e quindi non subiscono i vincoli previsti per quest'ultime.
Naturalmente quanto sopra è valido a condizione che siano rispettati i seguenti presupposti :
a) "assoluta indispensabilità delle assunzioni, previa analitica dimostrazione dell'assenza di adeguate professionalità all'interno dell'ente e previo prioritario ricorso all'utilizzazione dell'istituto del lavoro straordinario;
b) Instaurazione di rapporti di lavoro flessibile per le sole specifiche esigenze del censimento, nei limiti temporali dello stesso, con esplicita esclusione di qualsiasi futura aspettativa di stabilizzazione;
c) esclusione di qualsiasi onere aggiuntivo, sia pur di lieve entità, a carico del bilancio dell'ente: di conseguenza, le eventuali assunzioni potranno avvenire solo nello stretto limite delle risorse trasferite".
STEFANO PAOLI - ESPERTO ANUSCA