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Legislatura 16º - Disegno di legge N. 2243
Senato della Repubblica
XVI LEGISLATURA N. 2243
DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione (BRUNETTA)
e dal Ministro per la semplificazione normativa (CALDEROLI)
di concerto con il Ministro dello sviluppo economico (SCAJOLA)
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali (SACCONI)
e con il Ministro dell'economia e delle finanze (TREMONTI)
(V. Stampato Camera n. 3209-bis)
approvato dalla Camera dei deputati il 9 giugno 2010
Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
l'11 giugno 2010.
Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della
Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo
per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione.
Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento.
Articoli direttamente rivolti ai Servizi Demografici:
"Art. 22.
(Comunicazioni tramite
posta elettronica certificata)
1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 54, comma 2-ter, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, effettuano esclusivamente in modalità telematica tramite la posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 48 del citato codice:
a) le comunicazioni e le trasmissioni tra comuni di atti e di documenti previsti dai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, nonché dal testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223;
b) le comunicazioni tra comuni e questure previste dai regolamenti di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
c) le comunicazioni inviate ai comuni dai notai ai fini delle annotazioni delle convenzioni matrimoniali a margine dell'atto di matrimonio ai sensi dell'articolo 162 del codice civile;
d) le comunicazioni previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1975, n. 191.
2. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le modalità e i termini per l'attuazione del comma 1, lettere a), b) e c).
3. I decreti di cui al comma 2 sono adottati sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
4. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le modalità e i termini per l'attuazione del comma 1, lettera d).
5. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come da ultimo modificato dall'articolo 32 della presente legge.
Art. 23.
(Matrimonio dello straniero
nella Repubblica)
1. Nell'articolo 116 del codice civile, dopo il primo comma è inserito il seguente:
«In caso di rifiuto del nulla osta di cui al primo comma o nel caso in cui tale nulla osta non sia stato trasmesso al richiedente entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla data della richiesta inviata dall'interessato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, l'ufficiale dello stato civile, qualora ritenga che vi siano i presupposti per l'applicazione dell'articolo 16 della legge 31 maggio 1995, n. 218, trasmette immediatamente gli atti al pubblico ministero ai fini dell'attivazione del procedimento di cui al secondo comma dell'articolo 98 del presente codice».
Art. 24.
(Modifiche agli articoli 3 e 75-bis del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di carte d'identità rilasciate ai minori e di attività di produzione e commercio di supporti audiovisivi)
1. All'articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, la parola: «quindici» è sostituita dalla seguente: «dieci»;
b) dopo il terzo comma è inserito il seguente:
«Per i minori di età inferiore agli anni quattordici, l'uso della carta d'identità a fini di espatrio è subordinato alla condizione che viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, oppure che venga menzionato sulla carta d'identità, o su una dichiarazione rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 3, lettera a), della legge 21 novembre 1967, n. 1185, il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui i minori sono affidati. La sottoscrizione di tale dichiarazione deve essere vistata da un'autorità competente al rilascio della carta d'identità».
2. Al comma 1 dell'articolo 75-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo le parole: «deve darne preventivo avviso» sono inserite le seguenti: «, anche in modalità telematica,» e le parole: «L'iscrizione deve essere rinnovata ogni anno.» sono soppresse.
Art. 29.
(Attribuzione d'ufficio del codice fiscale ai cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero)
1. Dopo l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, è inserito il seguente:
«Art. 4-bis. - (Attribuzione del codice fiscale ai cittadini residenti all'estero). - 1. Ai fini dell'individuazione di un codice unico identificativo da utilizzare nell'ambito dei processi di interoperabilità e di cooperazione applicativa che definiscono il sistema pubblico di connettività, ai sensi dell'articolo 72 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l'amministrazione finanziaria attribuisce d'ufficio il codice fiscale ai cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) ai quali tale codice non risulta attribuito, previo allineamento dei dati anagrafici in possesso degli uffici consolari e delle AIRE comunali.
2. All'atto dell'iscrizione nell'AIRE e ai fini dell'attribuzione del codice fiscale, i comuni competenti trasmettono all'anagrafe tributaria, per il tramite del Ministero dell'interno, i dati di cui all'articolo 4, primo comma, lettera a), con l'aggiunta della residenza all'estero e con l'eccezione del domicilio fiscale, in luogo del quale è indicato il comune d'iscrizione nell'AIRE.
3. Con le modalità indicate nel comma 2 i comuni trasmettono all'anagrafe tributaria ogni variazione che si verifica nelle proprie anagrafi riguardanti i cittadini iscritti nell'AIRE.
4. La rappresentanza diplomatico-consolare competente per territorio comunica ai cittadini residenti all'estero l'avvenuta attribuzione d'ufficio del numero di codice fiscale.
5. Alle attività di cui al presente articolo le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente."
Per approfondimenti vedi il testo del progetto di legge.