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stato civile

Dal sito stranieriinitalia.it si riporta la new sull'abolizione della legalizzazione degli atti da valere in Italia o in Albania:"
Entra in vigore la Convenzione dell'Aja. Non è più necessario legalizzare i documenti albanesi da presentare in Italia. E viceversa
Roma, 27 giugno 2011 - D'ora in poi, tutti i documenti prodotti dalle autorità pubbliche albanesi, devono essere muniti del timbro dell'Apostille presso il Ministero degli Esteri dell'Albania, e non necessitano di essere legalizzati presso i consolati italiani.   Lo stesso vale anche per i documenti prodotti dall'amministrazione italiana da presentare in Albania.
Dal 26 maggio di quest'anno, l'Italia ha ritirato la sua riserva verso lo stato albanese, al riguardo della Convenzione dell'Aja sull'Apostille del 5 ottobre 1961. In pratica, tale convenzione obbliga i paesi aderenti a riconoscere i documenti pubblici degli altri Paesi firmatari, senza chiedere la legalizzazione presso le rappresentanze consolari, ma soltanto il timbro dell'Apostille posto dalle autorità dello stesso stato che ha prodotto i documenti. Cosa che adesso avverrà tra l'Italia e l'Albania.
Dal punto di vista politico, il ritiro delle riserve dalla parte italiana dimostra un riconoscimento per i progressi fatti dallo stato albanese in materia di sicurezza dei documenti rilasciati. Dal punto di vista pratico, l'applicazione della Convenzione dell'Aja sull'Apostille è particolarmente utile ai tanti immigrati albanesi in Italia, che potranno avere un risparmio di denaro e tempo sia quando presentano  i documenti prodotti dall'amministrazione italiana (vari certificati di nascita, matrimonio, morte, per esempio) in Albania, che quando presentano i documenti albanesi (certificati utili per la cittadinanza oppure per dimostrare legami familiari) in Italia.
Un esempio?  Se nasce figlio in Italia e si vuole registrarlo in Albania, bisogna solo farsi rilasciare dal Comune di residenza l'atto di nascita, portarlo in Prefettura e farvi apporre il timbro dell'Apostille. Poi basta portare l'atto nel comune di residenza in Albania. Il documento è valido anche lì, al massimo potrà essere richiesta la traduzione in albanese,  che può essere fatta anche in Albania, presso un qualsiasi traduttore giurato, oppure in Italia, presso uno dei consolati albanesi."

Dal sito ITRA del Ministero degli Esteri italiano si riporta gli estremi della convenzione:"CONVENZIONE RIGUARDANTE L'ABOLIZIONE DELLA LEGALIZZAZIONE DI ATTI PUBBLICI STRANIERI.
 
Il trattato non è disponibile in formato elettronico 
 
Data Firma Accordo:  05/10/1961 
Vigenza
Internazionale:  >24.01.1965 
Data Firma Italia:  15.12.1961 
Accordo Tipo:  Multilaterale 
Provvedimento Legislativo:  L. N. 1253 DEL 20.12.1966 - GU N. 26 DEL 30.01.1967 
Data della Ratifica,
Notifica,Adesione:  RATIFICATO IL 13.12.1977. COMUNICATO IN GU N. 42 DELL'11.02.1978. 
In Vigore dal:  SI 11.02.1978 
Durata dell'Accordo:  INDETERMINATA. 
Depositari accordo:  OLANDA 
Riserve Dichiarazioni
Italia:  DIC ART. 6 PAR 2. 
Note Italia:  L'ITALIA AVEVA FORMULATO OBIEZIONE ALL'ADESIONE DELL'ALBANIA, PERTANTO AI SENSI DELL'ART. 12 PAR 3 LA CONVENIONE NON SI APPLICAVA NEI RAPPORTI TRA I DUE PAESI. LA RISERVA E' STATA RITIRATA E LA CONVENZIONE SI APPLICA NEI RAPPORTI TRA I DUE PAESI A DECORRERE DAL 26.05.2011. 
Parti Contraenti:  RATIFICHE: AUSTRIA 14.11.1967; BELGIO 11.12.1975; DANIMARCA 30.10.2006; FINLANDIA 27.06.1985; FRANCIA 25.11.1964; GERMANIA 15.12.1965; GIAPPONE 28.05.1970; GRAN BRETAGNA 21.08.1964; GRECIA 19.03.1985; IRLANDA 08.01.1999; ISLANDA 28.09.2004; LIECHTENSTEIN 19.07.1972; LUSSEMBURGO 04.04.1979; NORVEGIA 30.05.1983; OLANDA 09.08.1965; PORTOGALLO 06.12.1968; SPAGNA 27.07.1978; SVEZIA 02.03.1999; SVIZZERA 10.01.1973; TURCHIA 31.07.1985. ADESIONI: ALBANIA 03.09.2003; ANDORRA 15.04.1996; ARGENTINA 08.05.1987; ARMENIA 19.11.1993; AUSTRALIA 11.07.1994; AZERBAIJAN 13.05.2004; BELIZE 17.07.1992; BRUNEI 23.02.1987; BULGARIA 01.08.2000; CAPOVERDE 07.05.2009; CIPRO 01.03.1973; COLOMBIA 27.04.2000; COREA 25.10.2006; COSTARICA 06.04.2011; ECUADOR 02.07.2004; EL SALVADOR 14.09.1995; ESTONIA 11.12.2000; FEDERAZIONE RUSSA 04.09.1991; GEORGIA 21.08.2006; GRENADA 17.07.2001; HONDURAS 20.01.2004; INDIA 26.10.2004; ISOLE COOK 13.07.2004; ISOLE MARSHALL 18.11.1991; ISRAELE 15.06.1978; KAZAKISTAN 05.04.2000; KIRGHIZISTAN 15.11.2010; LETTONIA 11.05.1995; LIBERIA 24.05.1995; LITUANIA 05.11.1996; MALAWI 03.10.1967; MALTA 03.01.1967; MESSICO 01.12.1994; MOLDOVA 19.06.2006; MONACO 24.04.2002; MONGOLIA 02.04.2009; NAMIBIA 25.04.2000; NIUE 10.06.1998; NUOVA ZELANDA 07.02.2001; OMAN 12.05.2011; PANAMA 30.10.1990; PERU 13.01.2010; POLONIA 17.11.2004; REPUBBLICA CECA 23.06.1998; REPUBBLICA DOMINICANA 12.12.2008; REPUBBLICA SLOVACCA 06.06.2001; ROMANIA 07.06.2000; SAMOA 18.01.1999; SAN CHRISTOPHER E NEVIS 26.02.1994; SAN MARINO 26.05.1994; SANTA LUCIA 05.12.2001; SAO TOME' E PRINCIPE 19.12.2007; SEYCHELLES 30.01.1979; STATI UNITI D'AMERICA 16.08.1981; SUD AFRICA 03.08.1994; TRINIDAD E TOBAGO 28.10.1999; UCRAINA 02.04.2003; UNGHERIA 19.11.1972; VENEZUELA 01.07.1998. SUCCESSIONI: ANTIGUA E BARBUDA 01.05.1985; BAHAMAS 30.04.1976; BARBADOS 30.11.1966; BIELORUSSIA 16.06.1992; BOSNIA-ERZEGOVINA 15.11.1993; BOTSWANA 16.09.1969; CROAZIA 15.06.1993; DOMINICA 22.10.2002; FIGI 20.03.1971; LESOTHO 24.04.1972; MACEDONIA 20.09.1993; MAURITIUS 20.12.1968; MONTENEGRO 30.01.2007; SAN VINCENZO E GRENADINE 02.05.2002; SERBIA 26.04.2001; SLOVENIA 08.06.1992; SURINAME 29.10.1976; SWAZILAND 03.07.1978; TONGA 28.10.1971; VANUATU 01.08.2008. 
Riserve,
Dichiarazioni,
Note,
Altre Parti
Contraenti:  IN APPLICAZIONE DELL'ART. 6 PAR 2 TUTTI GLI STATI CONTRAENTI HANNO DESIGNATO LE LORO AUTORITA' COMPETENTI AL RILASCIO DELLA APOSTILLA PRESVISTA ALL'ART. 3. CINA DIC APPLICAZIONE A HONG KONG (01.07.1997) E MACAO (20.12.1999) A SEGUITO DELL'ESERCIZIO DELLA PROPRIA SOVRANITA' SU QUESTI TERRITORI; OLANDA DIC APPLICAZIONE TERRITORIALE; GRAN BRETAGNA DIC APPLICAZIONE TERRITORIALE."