Dal sito della Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Avellini si riporta la circolare Prot. n. 1380/S.E. del 26 maggio 2011 ad oggetto:" Oggetto: Consultazioni referendarie del 12 e 13 giugno 2011. Stampa delle liste sezionali,corretto computo del corpo elettorale.
In vista delle consultazioni referendarie del 12 e 13 giugno 2011 si ritiene opportuno fornire alcune precisazioni in ordine alla corretta individuazione del corpo elettorale e alla stampa delle liste sezionali, al fine di non ingenerare confusione.
Come è noto, la normativa di cui alla legge n. 459/2001 e al D.P.R. n. 104/03 prevede il voto per corrispondenza degli elettori residenti all'estero in occasione di elezioni politiche e referendum.
Di conseguenza sono elettori della circoscrizione Estero tutti i cittadini italiani residenti all'estero che, avendo il diritto di elettorato attivo, non hanno esercitato l'opzione per il voto in
Italia e non risiedono in Paesi in cui non si può votare per corrispondenza.
Tali elettori, come già riferito nella circolare prot. n. 1368/SE del 12 maggio 2011,dovranno essere tutti cancellati dalle liste sezionali per i referendum, per non essere conteggiati tra gli elettori del territorio nazionale, essendo inseriti nell'elenco elettori residenti
all'estero comunicato dal Ministero dell'Interno all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero; essi, pertanto, dovranno essere eliminati informaticamente dall'esemplare delle liste sezionali.
Esclusivamente nel caso in cui ciò non sia tecnicamente possibile, si potrà procedere a depennarli manualmente e ad apporvi a fianco la dicitura "vota all'estero".
È ovvio che gli optanti e i residenti in Stati senza intesa devono in ogni caso essere compresi nelle liste sezionali, al fine di garantire loro la possibilità di esercitare il diritto di voto in Italia.
Per la stampa delle suddette liste sezionali, si ritengono applicabili le disposizioni di cui all'art. 33 del D.P.R. n. 223/67 e le relative istruzioni impartite con il paragrafo 133 della circolare
permanente n. 2600/L del 1° febbraio 1986. L'elenco in triplice copia degli elettori residenti all'estero che votano per corrispondenza per i referendum dovrà, quindi, essere compilato dall'ufficiale elettorale, qualora non vi abbia già provveduto, entro il 28 maggio 2011.
Per quanto concerne gli elettori temporaneamente all'estero, di cui al decreto-legge 11 aprile 2011, n. 37, le SS.LL. faranno riferimento a quanto già rappresentato in materia con circolare prot. n. 1314/SE del 12 aprile 2011.
Così come anticipato con quest'ultima circolare, i nominativi degli elettori temporaneamente all'estero ammessi al voto per orrispondenza per i referendum - il cui elenco è trasmesso ai Comuni di residenza dai competenti Uffici consolari - dovranno essere depennati dalle liste sezionali ad opera delle Commissioni elettorali circondariali, al fine di evitare il rischio del doppio voto, non conteggiandoli, ovviamente, tra gli elettori della sezione per i referendum.
Nel richiamare la particolare attenzione delle SS.LL. sull'assoluta importanza della puntuale, attenta esecuzione delle direttive impartite, si invita a vigilare affinchè sia assicurato il puntuale adempimento di quanto disposto con la presente circolare.
p. Il Prefetto Il Vice Prefetto Vicario -Tizzano -"