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legislazione

Dal sito della Gazzetta Ufficiale si riporta:"DECRETO-LEGGE 13 maggio 2011, n. 70.  Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia. (GU n. 110 del 13-5-2011 ) 
  note:   Entrata in vigore del provvedimento: 14/05/2011 
Vedi in particolare l'Art. 10 "
 
                         Servizi ai cittadini
 
  1. Per incentivare l'uso degli strumenti elettronici nell'ottica di
aumentare l'efficienza nell'erogazione dei servizi ai cittadini e, in
particolare,  per  semplificare  il  procedimento  di  rilascio   dei
documenti obbligatori di identificazione, all'articolo  7-vicies  ter
del  decreto-legge  31  gennaio   2005,   n.   7,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005,  n.  43,  e'  aggiunto,  in
fine, il seguente comma:
    "2-bis. L'emissione della carta d'identita' elettronica,  che  e'
documento obbligatorio di identificazione, e' riservata al  Ministero
dell'interno che vi provvede nel rispetto delle norme di sicurezza in
materia di carte valori e di documenti di sicurezza della  Repubblica
e degli standard internazionali  di  sicurezza  e  nell'ambito  delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente. E' riservata, altresi', al Ministero  dell'interno  la  fase
dell'inizializzazione del  documento  identificativo,  attraverso  il
CNSD".
  2. Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  i
Ministri dell'economia e delle finanze e della salute per gli aspetti
relativi alla tessera sanitaria,  unificata  alla  carta  d'identita'
elettronica ai sensi del comma 3 del presente articolo,  da  adottare
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,
sono  determinate  le  modalita'   tecniche   di   attuazione   della
disposizione di cui al comma 2 bis, dell' articolo 7-vicies ter,  del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, aggiunto dal comma 1  del  presente
articolo. Nelle more della definizione delle modalita' di convergenza
della tessera  sanitaria  nella  carta  d'identita'  elettronica,  il
Ministero dell'economia e delle finanze  continua  ad  assicurare  la
generazione della tessera sanitaria su supporto  di  Carta  nazionale
dei servizi, ai sensi dell'articolo 11, comma 15,  del  decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
luglio 2010, n. 122.
  3. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta  del  Ministro  dell'interno,  d'intesa  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, con il Ministro della salute e con  il
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, e' disposta
anche progressivamente, nell'ambito delle risorse umane,  strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente, la unificazione sul
medesimo supporto della carta d'identita' elettronica con la  tessera
sanitaria, nonche' il  rilascio  gratuito  del  documento  unificato,
mediante utilizzazione, anche ai fini di produzione  e  rilascio,  di
tutte le risorse disponibili a legislazione vigente  per  la  tessera
sanitaria e per la carta di identita'  elettronica,  ivi  incluse  le
risorse dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.  Le  modalita'
tecniche  di  produzione,  distribuzione  e  gestione  del  documento
unificato sono stabilite con decreto del  Ministro  dell'interno,  di
concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  con  il
Ministro  per  la  pubblica  amministrazione   e   l'innovazione   e,
limitatamente ai profili sanitari con il Ministro della Salute.
  4. In funzione della realizzazione del progetto  di  cui  al  comma
2-bis, dell'articolo 7-vicies ter, del decreto-legge 31 gennaio 2005,
n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31  marzo  2005,  n.
43, aggiunto dal comma 1 ed ai commi 2 e 3 del presente articolo, con
atto di indirizzo  strategico  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze sono ridefiniti i compiti e le funzioni delle societa' di cui
all'articolo 1 della legge 13  luglio  1966,  n.  559,  e  successive
modificazioni, e al comma 15 dell'articolo 83  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133. Il consiglio di amministrazione  delle  predette
societa'  e'  conseguentemente  rinnovato  nel   numero   di   cinque
consiglieri entro 45 giorni dalla data  di  emanazione  dei  relativi
atti di indirizzo strategico, senza applicazione dell'articolo  2383,
comma 3, del codice civile.  Il  relativo  statuto,  ove  necessario,
dovra' conformarsi, entro il richiamato termine, alle  previsioni  di
cui al comma 12, dell'articolo 3 della legge  24  dicembre  2007,  n.
244".
  5.  All'articolo  3  del  testo  unico  delle  leggi  di   pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto  18  giugno  1931,  n.  773,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) il primo comma e' sostituito dal seguente:
      "Il sindaco e' tenuto a' rilasciare  alle  persone  aventi  nel
comune la residenza o la loro dimora una carta  d'identita'  conforme
al modello stabilito dal Ministero dell'interno.";
    b) al secondo comma:
      1) dopo il primo periodo,  e'  inserito  il  seguente:  "Per  i
minori di eta'  inferiore  a  tre  anni,  la  validita'  della  carta
d'identita' e' di tre anni; per i minori di eta' compresa fra  tre  e
diciotto anni, la validita' e' di cinque anni.";
      2) e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  "Sono  esentate
dall'obbligo di rilevamento delle impronte digitali i minori di  eta'
inferiore a dodici anni";
    c) dopo il quarto comma e' inserito il seguente:
      "Per i minori di eta' inferiore agli  anni  quattordici,  l'uso
della carta d'identita' ai fini  dell'espatrio  e'  subordinato  alla
condizione che viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi  ne
fa le veci, o che venga menzionato su una dichiarazione rilasciata da
chi  puo'  dare  l'assenso  o  l'autorizzazione,  convalidata   dalla
questura, o dalle autorita' consolari in caso di rilascio all'estero,
il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui
i minori medesimi sono affidati.".
  6. All'articolo 16-bis, comma 1,  del  decreto  legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2, e' aggiunto infine  il  seguente  periodo:  "In  caso  di
ritardo nella trasmissione all'Indice nazionale  delle  anagrafi,  il
responsabile del procedimento ne risponde a  titolo  disciplinare  e,
ove ne derivi pregiudizio, anche a titolo di danno erariale.".
  7. All'articolo 2, comma 3, della legge 23 novembre 1998, n. 407 e'
aggiunto in fine il seguente periodo:  "Al  pagamento  del  beneficio
provvedono gli enti previdenziali competenti per il  pagamento  della
pensione di reversibilita' o indiretta.".
  8. Al fine di  salvaguardare  la  piena  operativita'  del  sistema
nazionale di soccorso tecnico urgente assicurato dal Corpo  nazionale
dei vigili del fuoco, alla copertura dei  posti  disponibili  per  il
periodo dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2009, nella qualifica  di
capo squadra del ruolo dei  capi  squadra  e  dei  capi  reparto,  si
provvede esclusivamente con le  procedure  di  cui  all'articolo  12,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217,
attraverso una o piu'  procedure  straordinarie.  Analogamente,  alla
copertura dei posti da conferire al 1° gennaio 2008  nella  qualifica
di capo reparto del ruolo dei capi squadra e  dei  capi  reparto,  si
provvede esclusivamente con le  procedure  di  cui  all'articolo  16,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
  9. Le procedure di cui al comma 8 si applicano anche alla copertura
dei posti disponibili al 31 dicembre 2010  nella  qualifica  di  capo
squadra e al 1° gennaio 2010 nella qualifica  di  capo  reparto,  ivi
compresi,  in  ragione  dell'unitarieta'  della  dotazione   organica
complessiva del ruolo, quelli derivanti  dall'avvio  delle  procedure
concorsuali  a  capo  reparto.   Resta   fermo   che   le   procedure
straordinarie  di  cui  al  presente   articolo   dovranno   comunque
assicurare prioritariamente la  copertura  dei  posti  relativi  alla
qualifica di capo squadra.
  10. Nel triennio 2011-2013, la durata del corso  di  formazione  di
cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005,
n. 217, e' stabilita in mesi sei, di cui almeno uno  di  applicazione
pratica; la durata del corso di formazione di  cui  all'articolo  23,
comma 1,  del  decreto  legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217,  e'
stabilita in mesi sei e la durata del  corso  di  formazione  di  cui
all'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.
217, e' stabilita in mesi dodici, di  cui  almeno  tre  di  tirocinio
operativo.
  11. Al fine di garantire l'osservanza dei  principi  contenuti  nel
decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 in  tema  di  gestione  delle
risorse  idriche  e  di  organizzazione  del  servizio  idrico,   con
particolare riferimento alla tutela dell'interesse degli utenti, alla
regolare determinazione e adeguamento  delle  tariffe,  nonche'  alla
promozione dell'efficienza,  dell'economicita'  e  della  trasparenza
nella gestione dei servizi idrici, e' istituita,  a  decorrere  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto,  l'Agenzia  nazionale
di vigilanza sulle risorse idriche, di seguito denominata "Agenzia".
  12. L'Agenzia e' soggetto giuridicamente distinto e  funzionalmente
indipendente dal Governo.
  13.  L'Agenzia  opera  sulla  base   di   principi   di   autonomia
organizzativa, tecnico-operativa e gestionale, di  trasparenza  e  di
economicita'.
  14.  L'Agenzia  svolge,  con  indipendenza  di  valutazione  e   di
giudizio, le seguenti funzioni:
    a) definisce i livelli minimi di qualita' del  servizio,  sentite
le regioni, i gestori e le associazioni  dei  consumatori,  e  vigila
sulle modalita' della sua erogazione, esercitando, allo scopo, poteri
di acquisizione di documenti, accesso  e  ispezione,  comminando,  in
caso di inosservanza, in tutto o in parte, dei propri  provvedimenti,
sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo  ad  euro
50.000 e non superiori nel massimo a euro 10.000.000 e,  in  caso  di
reiterazione  delle  violazioni,  qualora  cio'  non  comprometta  la
fruibilita'  del  servizio  da  parte  degli  utenti,  proponendo  al
soggetto affidante la sospensione o la decadenza  della  concessione;
determina altresi' obblighi di indennizzo automatico in favore  degli
utenti in caso di violazione dei medesimi provvedimenti;
    b) predispone una o piu' convenzioni tipo di cui all'articolo 151
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
    c) definisce, tenuto conto della necessita' di recuperare i costi
ambientali  anche  secondo  il  principio  "chi  inquina  paga",   le
componenti di costo per la determinazione della tariffa  relativa  ai
servizi idrici per i vari settori di impiego dell'acqua;
    d) predispone il metodo tariffario  per  la  determinazione,  con
riguardo  a  ciascuna  delle  quote  in  cui  tale  corrispettivo  si
articola, della tariffa del servizio  idrico  integrato,  sulla  base
della valutazione  dei  costi  e  dei  benefici  dell'utilizzo  delle
risorse idriche e tenendo conto, in conformita' ai  principi  sanciti
dalla  normativa  comunitaria,  sia  del  costo   finanziario   della
fornitura del servizio che dei  relativi  costi  ambientali  e  delle
risorse,  affinche'  sia  pienamente  realizzato  il  principio   del
recupero dei  costi  ed  il  principio  "chi  inquina  paga",  e  con
esclusione di ogni onere derivante  dal  funzionamento  dell'Agenzia;
fissa,  altresi',  le  relative  modalita'  di  revisione  periodica,
vigilando sull'applicazione delle tariffe, e,  nel  caso  di  inutile
decorso dei termini previsti dalla legge per l'adozione degli atti di
definizione della  tariffa  da  parte  delle  autorita'  al  riguardo
competenti,  come  individuate  dalla   legislazione   regionale   in
conformita'  a  linee  guida  approvate  con  decreto  del   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare previa  intesa
con la  Conferenza  unificata,  provvede  nell'esercizio  del  potere
sostitutivo,  su  istanza  delle  amministrazioni   o   delle   parti
interessate, entro  sessanta  giorni,  previa  diffida  all'autorita'
competente ad adempiere entro il termine di venti giorni;
    e) approva le tariffe predisposte dalle autorita' competenti;
    f) verifica la corretta redazione del piano d'ambito,  esprimendo
osservazioni,   rilievi   e   impartendo,   a   pena   d'inefficacia,
prescrizioni sugli elementi tecnici ed economici e  sulla  necessita'
di modificare le clausole contrattuali e gli  atti  che  regolano  il
rapporto tra le Autorita' d'ambito territoriale ottimale e i  gestori
del servizio idrico integrato;
    g) emana direttive per la trasparenza  della  contabilita'  delle
gestioni e valuta i costi delle singole prestazioni, definendo indici
di valutazione anche su base comparativa  della  efficienza  e  della
economicita' delle gestioni a fronte dei servizi resi;
    h) esprime pareri in materia  di  servizio  idrico  integrato  su
richiesta del  Governo,  delle  regioni,  degli  enti  locali,  delle
Autorita' d'ambito, dei gestori e delle associazioni dei consumatori,
e tutela i diritti degli utenti anche valutando  reclami,  istanze  e
segnalazioni  in  ordine  al  rispetto  dei  livelli  qualitativi   e
tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio, nei  confronti
dei quali puo' intervenire con i provvedimenti di  cui  alla  lettera
a);
    i) puo' formulare proposte di revisione della disciplina vigente,
segnalandone altresi' i casi di grave inosservanza e di non  corretta
applicazione;
    l) predispone annualmente una  relazione  sull'attivita'  svolta,
con  particolare  riferimento  allo  stato  e  alle   condizioni   di
erogazione dei  servizi  idrici  e  all'andamento  delle  entrate  in
applicazione dei meccanismi di autofinanziamento, che e' trasmessa al
Parlamento e al Governo entro il 30  aprile  dell'anno  successivo  a
quello cui si riferisce.
  15. All'Agenzia, a decorrere dalla data di cui al  comma  11,  sono
trasferite le funzioni gia' attribuite alla Commissione nazionale per
la vigilanza sulle risorse  idriche  dall'articolo  161  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dalle altre disposizioni  vigenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  16. L'Agenzia e' organo collegiale costituito da tre membri, di cui
uno con funzioni di Presidente, nominati con decreto  del  Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
del mare. Le designazioni effettuate  dal  Governo  sono  previamente
sottoposte al parere delle competenti Commissioni  parlamentari,  che
si esprimono entro 20 giorni  dalla  richiesta.  In  nessun  caso  le
nomine possono essere effettuate in mancanza  del  parere  favorevole
espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due  terzi  dei
componenti. Le medesime Commissioni possono  procedere  all'audizione
delle persone designate. I componenti dell'Agenzia  sono  scelti  tra
persone  dotate  di  indiscusse  moralita'  e  indipendenza,  alta  e
riconosciuta professionalita' e competenza nel settore. I  componenti
dell'Agenzia durano in carica tre anni e  possono  essere  confermati
una sola volta. La carica di componente dell'Agenzia e' incompatibile
con  incarichi  politici  elettivi,  ne'  possono   essere   nominati
componenti coloro  che  abbiano  interessi  di  qualunque  natura  in
conflitto con le funzioni dell'Agenzia. Le funzioni di  controllo  di
regolarita' amministrativo contabile e di verifica sulla  regolarita'
della gestione dell'Agenzia sono affidate al  Collegio  dei  revisori
composto da  tre  membri  effettivi,  di  cui  uno  con  funzioni  di
presidente, nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze.  Due
membri del Collegio sono scelti tra  gli  iscritti  al  registro  dei
revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
Con il medesimo provvedimento e' nominato anche un membro  supplente.
I componenti del collegio dei revisori durano in carica  tre  anni  e
possono essere rinnovati una sola volta.
  17.  Il  direttore   generale   svolge   funzioni   di   direzione,
coordinamento  e  controllo  della  struttura  dell'Agenzia.  Formula
proposte  all'Agenzia,  da'  attuazione  alle  deliberazioni   e   ai
programmi da questo approvati e assicura gli adempimenti di carattere
tecnico-amministrativo, relativi alle attivita'  dell'Agenzia  ed  al
perseguimento  delle  sue  finalita'  istituzionali.   Il   direttore
generale e' nominato per un periodo di cinque anni, non  rinnovabili,
con la procedura prevista  dall'articolo  8,  comma  3,  del  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300.  Al  direttore  generale  non  si
applica il comma 8 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30  marzo
2001, n. 165.
  18.  I  compensi  spettanti   ai   componenti   dell'Agenzia   sono
determinati con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze,
di  concerto  con  il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare. I medesimi compensi sono ridotti di almeno  la
meta'  qualora  il  Presidente  e  ciascun  componente  dell'Agenzia,
dipendenti da pubbliche amministrazioni, optino per  il  mantenimento
del proprio trattamento economico.
  19. A pena di decadenza i componenti dell'Agenzia  e  il  direttore
generale non possono esercitare direttamente o indirettamente, alcuna
attivita' professionale o  di  consulenza,  essere  amministratori  o
dipendenti di soggetti pubblici o privati ne' ricoprire altri  uffici
pubblici, ne' avere  interessi  diretti  o  indiretti  nelle  imprese
operanti nel settore.  I  componenti  dell'Agenzia  ed  il  direttore
generale,  ove  dipendenti   di   amministrazioni   pubbliche,   sono
obbligatoriamente  collocati  fuori  ruolo  o  in  aspettativa  senza
assegni, per l'intera durata dell'incarico ed il  relativo  posto  in
organico e' reso indisponibile per tutta la durata dell'incarico.
  20. Per almeno dodici mesi dalla cessazione dell'incarico, i membri
dell'Agenzia  e  il  direttore  generale  non  possono  intrattenere,
direttamente  o  indirettamente,  rapporti  di   collaborazione,   di
consulenza o di impiego con  le  imprese  operanti  nei  settore.  La
violazione di tale divieto e' punita, salvo che il fatto  costituisca
reato,  con  una   sanzione   amministrativa   pecuniaria   pari   ad
un'annualita'    dell'importo    del     corrispettivo     percepito.
All'imprenditore  che  abbia  violato  tale  divieto  si  applica  la
sanzione amministrativa  pecuniaria  pari  allo  0,5  per  cento  del
fatturato e, comunque, non inferiore a euro 150.000 e non superiore a
euro 10 milioni, e, nei casi piu' gravi  o  quando  il  comportamento
illecito sia stato reiterato, la revoca  dell'atto  autorizzativo.  I
limiti massimo e minimo di tali sanzioni sono rivalutati  secondo  il
tasso di variazione annuo dell'indice dei prezzi al  consumo  per  le
famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT.
  21. L'Agenzia puo' essere sciolta per  gravi  e  motivate  ragioni,
inerenti al suo corretto funzionamento e al  perseguimento  dei  suoi
fini istituzionali, con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.  Con
il medesimo decreto e' nominato  un  commissario  straordinario,  che
esercita, per un periodo  non  superiore  a  sei  mesi,  le  funzioni
dell'Agenzia. Entro il termine  di  cui  al  periodo  precedente,  si
procede al rinnovo dell'Agenzia, secondo quanto  disposto  dal  comma
16.
  22. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio,  su  proposta  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il  Ministro
per la pubblica amministrazione e l'innovazione, entro un mese  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, e' approvato lo statuto dell'Agenzia, con cui sono  definite
le finalita' e i compiti istituzionali, i criteri di organizzazione e
funzionamento, le competenze degli organi e le modalita' di esercizio
delle funzioni. Con analogo decreto,  adottato  entro  trenta  giorni
dall'entrata in vigore di quello di cui  al  periodo  precedente,  e'
approvato  il  regolamento  che  definisce  l'organizzazione   e   il
funzionamento interni dell'Agenzia e ne determina il  contingente  di
personale,  nel  limite  di  40  unita',  in  posizione  di   comando
provenienti  da  amministrazioni   statali   con   oneri   a   carico
dell'amministrazione di appartenenza, senza nuovi  o  maggiori  oneri
per la finanza pubblica.
  23. Con decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, da adottare entro quindici giorni  dalla  data
di emanazione del  decreto  di  cui  al  secondo  periodo  del  comma
precedente, sono individuate le risorse finanziarie e strumentali del
Ministero da trasferire all'Agenzia ed e' disposto  il  comando,  nel
limite  massimo  di  venti  unita',  del  personale   del   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare gia'  operante
presso la Commissione nazionale per la vigilanza sullerisorse idriche
alla data di entrata in vigore della presente legge.  Alla  copertura
dei rimanenti posti del contingente di personale cui al comma  18  si
provvede mediante  personale  di  altre  amministrazioni  statali  in
posizione di comando, cui si applica l'articolo 17, comma  14,  della
legge 15 maggio 1997, n. 127, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica.
  24.  Agli  oneri  derivanti  dal  funzionamento   dell'Agenzia   si
provvede:
    a) mediante un contributo posto a  carico  di  tutti  i  soggetti
sottoposti alla sua vigilanza, il cui relativo costo non puo'  essere
recuperato in tariffa, di importo non superiore all'uno per mille dei
ricavi risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima della data  di
entrata in vigore della presente  disposizione,  per  un  totale  dei
contributi versati non superiore allo 0,2 %  del  valore  complessivo
del mercato di competenza. Il contributo e' determinato dalla Agenzia
con propria deliberazione, approvata con decreto del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
delle finanze  ed  il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, ed e' versato entro il 31 luglio di ogni anno.
Le relative somme affluiscono direttamente al bilancio dell'Agenzia.
    b) in sede di prima applicazione, anche mediante  apposito  fondo
iscritto nello stato di  previsione  del  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare,  nel  quale  confluiscono  le
risorse di cui al comma 23, la cui  dotazione  non  puo'  superare  1
milione di euro a decorrere dall'anno 2011 e puo' essere ridotta  con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di  concerto  con
il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare,
sulla base del gettito effettivo del contributo di cui  alla  lettera
a) e dei costi complessivi dell'Agenzia.
  25.  In  sede  di  prima  applicazione  con  decreto  del  Ministro
dell'economia e  delle  finanze,  da  adottare  di  concerto  con  il
Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento
di cui al comma 22, e' stabilito l'ammontare  delle  risorse  di  cui
alla lettera b) del comma 24, nei limiti delle risorse disponibili  a
legislazione vigente per il Ministero dell'ambiente  e  della  tutela
del territorio e del mare,  sono  conseguentemente  rideterminate  le
relative dotazioni finanziarie del medesimo Ministero ed e' stabilita
la misura del contributo di cui alla lettera a) del comma  24,  e  le
relative modalita' di versamento al bilancio dell'Agenzia.
  26. A decorrere dall'entrata in vigore della legge  di  conversione
del presente decreto, e' soppressa la Commissione  nazionale  per  la
vigilanza sulle risorse idriche di cui all'articolo 161  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e  il  predetto  articolo  161  e'
abrogato nelle parti incompatibili con le disposizioni  di  cui  alla
presente legge. Alla nomina  dell'Agenzia  di  cui  al  comma  11  si
provvede entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della  legge
di conversione del presente decreto, e sino a quel momento, in deroga
a quanto stabilito dal comma 15, le funzioni  gia'  attribuite  dalla
legge alla Commissione  nazionale  per  la  vigilanza  sulle  risorse
idriche dall'articolo 161 del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.
152 continuano ad essere esercitate da quest'ultima. Entro lo  stesso
termine si provvede alla nomina del direttore generale e del Collegio
dei revisori dei conti.
  27. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello  Stato
ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
  28. L'articolo 23-bis, comma 8, del decreto-legge 25  giugno  2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.
133, come modificato dall'articolo 15 del decreto-legge 25  settembre
2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20  novembre
2009, n. 166, si interpreta nel senso che, a decorrere dalla  entrata
in vigore di quest'ultimo,  e'  da  considerarsi  cessato  il  regime
transitorio di cui all'articolo 2,  comma  3,  del  decreto-legge  17
marzo 1995, n. 79, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  17
maggio 1995, n. 172."