Dal sito della Gazzetta Ufficiale si riporta:"DECRETO-LEGGE 13 maggio 2011, n. 70. Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia. (GU n. 110 del 13-5-2011 )
note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/05/2011
Vedi in particolare l'Art. 10 "
Servizi ai cittadini
1. Per incentivare l'uso degli strumenti elettronici nell'ottica di
aumentare l'efficienza nell'erogazione dei servizi ai cittadini e, in
particolare, per semplificare il procedimento di rilascio dei
documenti obbligatori di identificazione, all'articolo 7-vicies ter
del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e' aggiunto, in
fine, il seguente comma:
"2-bis. L'emissione della carta d'identita' elettronica, che e'
documento obbligatorio di identificazione, e' riservata al Ministero
dell'interno che vi provvede nel rispetto delle norme di sicurezza in
materia di carte valori e di documenti di sicurezza della Repubblica
e degli standard internazionali di sicurezza e nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente. E' riservata, altresi', al Ministero dell'interno la fase
dell'inizializzazione del documento identificativo, attraverso il
CNSD".
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i
Ministri dell'economia e delle finanze e della salute per gli aspetti
relativi alla tessera sanitaria, unificata alla carta d'identita'
elettronica ai sensi del comma 3 del presente articolo, da adottare
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono determinate le modalita' tecniche di attuazione della
disposizione di cui al comma 2 bis, dell' articolo 7-vicies ter, del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, aggiunto dal comma 1 del presente
articolo. Nelle more della definizione delle modalita' di convergenza
della tessera sanitaria nella carta d'identita' elettronica, il
Ministero dell'economia e delle finanze continua ad assicurare la
generazione della tessera sanitaria su supporto di Carta nazionale
dei servizi, ai sensi dell'articolo 11, comma 15, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro
dell'economia e delle finanze, con il Ministro della salute e con il
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, e' disposta
anche progressivamente, nell'ambito delle risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente, la unificazione sul
medesimo supporto della carta d'identita' elettronica con la tessera
sanitaria, nonche' il rilascio gratuito del documento unificato,
mediante utilizzazione, anche ai fini di produzione e rilascio, di
tutte le risorse disponibili a legislazione vigente per la tessera
sanitaria e per la carta di identita' elettronica, ivi incluse le
risorse dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Le modalita'
tecniche di produzione, distribuzione e gestione del documento
unificato sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e,
limitatamente ai profili sanitari con il Ministro della Salute.
4. In funzione della realizzazione del progetto di cui al comma
2-bis, dell'articolo 7-vicies ter, del decreto-legge 31 gennaio 2005,
n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n.
43, aggiunto dal comma 1 ed ai commi 2 e 3 del presente articolo, con
atto di indirizzo strategico del Ministro dell'economia e delle
finanze sono ridefiniti i compiti e le funzioni delle societa' di cui
all'articolo 1 della legge 13 luglio 1966, n. 559, e successive
modificazioni, e al comma 15 dell'articolo 83 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133. Il consiglio di amministrazione delle predette
societa' e' conseguentemente rinnovato nel numero di cinque
consiglieri entro 45 giorni dalla data di emanazione dei relativi
atti di indirizzo strategico, senza applicazione dell'articolo 2383,
comma 3, del codice civile. Il relativo statuto, ove necessario,
dovra' conformarsi, entro il richiamato termine, alle previsioni di
cui al comma 12, dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n.
244".
5. All'articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Il sindaco e' tenuto a' rilasciare alle persone aventi nel
comune la residenza o la loro dimora una carta d'identita' conforme
al modello stabilito dal Ministero dell'interno.";
b) al secondo comma:
1) dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: "Per i
minori di eta' inferiore a tre anni, la validita' della carta
d'identita' e' di tre anni; per i minori di eta' compresa fra tre e
diciotto anni, la validita' e' di cinque anni.";
2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono esentate
dall'obbligo di rilevamento delle impronte digitali i minori di eta'
inferiore a dodici anni";
c) dopo il quarto comma e' inserito il seguente:
"Per i minori di eta' inferiore agli anni quattordici, l'uso
della carta d'identita' ai fini dell'espatrio e' subordinato alla
condizione che viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne
fa le veci, o che venga menzionato su una dichiarazione rilasciata da
chi puo' dare l'assenso o l'autorizzazione, convalidata dalla
questura, o dalle autorita' consolari in caso di rilascio all'estero,
il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui
i minori medesimi sono affidati.".
6. All'articolo 16-bis, comma 1, del decreto legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, e' aggiunto infine il seguente periodo: "In caso di
ritardo nella trasmissione all'Indice nazionale delle anagrafi, il
responsabile del procedimento ne risponde a titolo disciplinare e,
ove ne derivi pregiudizio, anche a titolo di danno erariale.".
7. All'articolo 2, comma 3, della legge 23 novembre 1998, n. 407 e'
aggiunto in fine il seguente periodo: "Al pagamento del beneficio
provvedono gli enti previdenziali competenti per il pagamento della
pensione di reversibilita' o indiretta.".
8. Al fine di salvaguardare la piena operativita' del sistema
nazionale di soccorso tecnico urgente assicurato dal Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, alla copertura dei posti disponibili per il
periodo dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2009, nella qualifica di
capo squadra del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, si
provvede esclusivamente con le procedure di cui all'articolo 12,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217,
attraverso una o piu' procedure straordinarie. Analogamente, alla
copertura dei posti da conferire al 1° gennaio 2008 nella qualifica
di capo reparto del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, si
provvede esclusivamente con le procedure di cui all'articolo 16,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
9. Le procedure di cui al comma 8 si applicano anche alla copertura
dei posti disponibili al 31 dicembre 2010 nella qualifica di capo
squadra e al 1° gennaio 2010 nella qualifica di capo reparto, ivi
compresi, in ragione dell'unitarieta' della dotazione organica
complessiva del ruolo, quelli derivanti dall'avvio delle procedure
concorsuali a capo reparto. Resta fermo che le procedure
straordinarie di cui al presente articolo dovranno comunque
assicurare prioritariamente la copertura dei posti relativi alla
qualifica di capo squadra.
10. Nel triennio 2011-2013, la durata del corso di formazione di
cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005,
n. 217, e' stabilita in mesi sei, di cui almeno uno di applicazione
pratica; la durata del corso di formazione di cui all'articolo 23,
comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e'
stabilita in mesi sei e la durata del corso di formazione di cui
all'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.
217, e' stabilita in mesi dodici, di cui almeno tre di tirocinio
operativo.
11. Al fine di garantire l'osservanza dei principi contenuti nel
decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 in tema di gestione delle
risorse idriche e di organizzazione del servizio idrico, con
particolare riferimento alla tutela dell'interesse degli utenti, alla
regolare determinazione e adeguamento delle tariffe, nonche' alla
promozione dell'efficienza, dell'economicita' e della trasparenza
nella gestione dei servizi idrici, e' istituita, a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, l'Agenzia nazionale
di vigilanza sulle risorse idriche, di seguito denominata "Agenzia".
12. L'Agenzia e' soggetto giuridicamente distinto e funzionalmente
indipendente dal Governo.
13. L'Agenzia opera sulla base di principi di autonomia
organizzativa, tecnico-operativa e gestionale, di trasparenza e di
economicita'.
14. L'Agenzia svolge, con indipendenza di valutazione e di
giudizio, le seguenti funzioni:
a) definisce i livelli minimi di qualita' del servizio, sentite
le regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori, e vigila
sulle modalita' della sua erogazione, esercitando, allo scopo, poteri
di acquisizione di documenti, accesso e ispezione, comminando, in
caso di inosservanza, in tutto o in parte, dei propri provvedimenti,
sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo ad euro
50.000 e non superiori nel massimo a euro 10.000.000 e, in caso di
reiterazione delle violazioni, qualora cio' non comprometta la
fruibilita' del servizio da parte degli utenti, proponendo al
soggetto affidante la sospensione o la decadenza della concessione;
determina altresi' obblighi di indennizzo automatico in favore degli
utenti in caso di violazione dei medesimi provvedimenti;
b) predispone una o piu' convenzioni tipo di cui all'articolo 151
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
c) definisce, tenuto conto della necessita' di recuperare i costi
ambientali anche secondo il principio "chi inquina paga", le
componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai
servizi idrici per i vari settori di impiego dell'acqua;
d) predispone il metodo tariffario per la determinazione, con
riguardo a ciascuna delle quote in cui tale corrispettivo si
articola, della tariffa del servizio idrico integrato, sulla base
della valutazione dei costi e dei benefici dell'utilizzo delle
risorse idriche e tenendo conto, in conformita' ai principi sanciti
dalla normativa comunitaria, sia del costo finanziario della
fornitura del servizio che dei relativi costi ambientali e delle
risorse, affinche' sia pienamente realizzato il principio del
recupero dei costi ed il principio "chi inquina paga", e con
esclusione di ogni onere derivante dal funzionamento dell'Agenzia;
fissa, altresi', le relative modalita' di revisione periodica,
vigilando sull'applicazione delle tariffe, e, nel caso di inutile
decorso dei termini previsti dalla legge per l'adozione degli atti di
definizione della tariffa da parte delle autorita' al riguardo
competenti, come individuate dalla legislazione regionale in
conformita' a linee guida approvate con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare previa intesa
con la Conferenza unificata, provvede nell'esercizio del potere
sostitutivo, su istanza delle amministrazioni o delle parti
interessate, entro sessanta giorni, previa diffida all'autorita'
competente ad adempiere entro il termine di venti giorni;
e) approva le tariffe predisposte dalle autorita' competenti;
f) verifica la corretta redazione del piano d'ambito, esprimendo
osservazioni, rilievi e impartendo, a pena d'inefficacia,
prescrizioni sugli elementi tecnici ed economici e sulla necessita'
di modificare le clausole contrattuali e gli atti che regolano il
rapporto tra le Autorita' d'ambito territoriale ottimale e i gestori
del servizio idrico integrato;
g) emana direttive per la trasparenza della contabilita' delle
gestioni e valuta i costi delle singole prestazioni, definendo indici
di valutazione anche su base comparativa della efficienza e della
economicita' delle gestioni a fronte dei servizi resi;
h) esprime pareri in materia di servizio idrico integrato su
richiesta del Governo, delle regioni, degli enti locali, delle
Autorita' d'ambito, dei gestori e delle associazioni dei consumatori,
e tutela i diritti degli utenti anche valutando reclami, istanze e
segnalazioni in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e
tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio, nei confronti
dei quali puo' intervenire con i provvedimenti di cui alla lettera
a);
i) puo' formulare proposte di revisione della disciplina vigente,
segnalandone altresi' i casi di grave inosservanza e di non corretta
applicazione;
l) predispone annualmente una relazione sull'attivita' svolta,
con particolare riferimento allo stato e alle condizioni di
erogazione dei servizi idrici e all'andamento delle entrate in
applicazione dei meccanismi di autofinanziamento, che e' trasmessa al
Parlamento e al Governo entro il 30 aprile dell'anno successivo a
quello cui si riferisce.
15. All'Agenzia, a decorrere dalla data di cui al comma 11, sono
trasferite le funzioni gia' attribuite alla Commissione nazionale per
la vigilanza sulle risorse idriche dall'articolo 161 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dalle altre disposizioni vigenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
16. L'Agenzia e' organo collegiale costituito da tre membri, di cui
uno con funzioni di Presidente, nominati con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare. Le designazioni effettuate dal Governo sono previamente
sottoposte al parere delle competenti Commissioni parlamentari, che
si esprimono entro 20 giorni dalla richiesta. In nessun caso le
nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole
espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei
componenti. Le medesime Commissioni possono procedere all'audizione
delle persone designate. I componenti dell'Agenzia sono scelti tra
persone dotate di indiscusse moralita' e indipendenza, alta e
riconosciuta professionalita' e competenza nel settore. I componenti
dell'Agenzia durano in carica tre anni e possono essere confermati
una sola volta. La carica di componente dell'Agenzia e' incompatibile
con incarichi politici elettivi, ne' possono essere nominati
componenti coloro che abbiano interessi di qualunque natura in
conflitto con le funzioni dell'Agenzia. Le funzioni di controllo di
regolarita' amministrativo contabile e di verifica sulla regolarita'
della gestione dell'Agenzia sono affidate al Collegio dei revisori
composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di
presidente, nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze. Due
membri del Collegio sono scelti tra gli iscritti al registro dei
revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
Con il medesimo provvedimento e' nominato anche un membro supplente.
I componenti del collegio dei revisori durano in carica tre anni e
possono essere rinnovati una sola volta.
17. Il direttore generale svolge funzioni di direzione,
coordinamento e controllo della struttura dell'Agenzia. Formula
proposte all'Agenzia, da' attuazione alle deliberazioni e ai
programmi da questo approvati e assicura gli adempimenti di carattere
tecnico-amministrativo, relativi alle attivita' dell'Agenzia ed al
perseguimento delle sue finalita' istituzionali. Il direttore
generale e' nominato per un periodo di cinque anni, non rinnovabili,
con la procedura prevista dall'articolo 8, comma 3, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Al direttore generale non si
applica il comma 8 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
18. I compensi spettanti ai componenti dell'Agenzia sono
determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare. I medesimi compensi sono ridotti di almeno la
meta' qualora il Presidente e ciascun componente dell'Agenzia,
dipendenti da pubbliche amministrazioni, optino per il mantenimento
del proprio trattamento economico.
19. A pena di decadenza i componenti dell'Agenzia e il direttore
generale non possono esercitare direttamente o indirettamente, alcuna
attivita' professionale o di consulenza, essere amministratori o
dipendenti di soggetti pubblici o privati ne' ricoprire altri uffici
pubblici, ne' avere interessi diretti o indiretti nelle imprese
operanti nel settore. I componenti dell'Agenzia ed il direttore
generale, ove dipendenti di amministrazioni pubbliche, sono
obbligatoriamente collocati fuori ruolo o in aspettativa senza
assegni, per l'intera durata dell'incarico ed il relativo posto in
organico e' reso indisponibile per tutta la durata dell'incarico.
20. Per almeno dodici mesi dalla cessazione dell'incarico, i membri
dell'Agenzia e il direttore generale non possono intrattenere,
direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di
consulenza o di impiego con le imprese operanti nei settore. La
violazione di tale divieto e' punita, salvo che il fatto costituisca
reato, con una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad
un'annualita' dell'importo del corrispettivo percepito.
All'imprenditore che abbia violato tale divieto si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,5 per cento del
fatturato e, comunque, non inferiore a euro 150.000 e non superiore a
euro 10 milioni, e, nei casi piu' gravi o quando il comportamento
illecito sia stato reiterato, la revoca dell'atto autorizzativo. I
limiti massimo e minimo di tali sanzioni sono rivalutati secondo il
tasso di variazione annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT.
21. L'Agenzia puo' essere sciolta per gravi e motivate ragioni,
inerenti al suo corretto funzionamento e al perseguimento dei suoi
fini istituzionali, con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Con
il medesimo decreto e' nominato un commissario straordinario, che
esercita, per un periodo non superiore a sei mesi, le funzioni
dell'Agenzia. Entro il termine di cui al periodo precedente, si
procede al rinnovo dell'Agenzia, secondo quanto disposto dal comma
16.
22. Con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro
per la pubblica amministrazione e l'innovazione, entro un mese dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, e' approvato lo statuto dell'Agenzia, con cui sono definite
le finalita' e i compiti istituzionali, i criteri di organizzazione e
funzionamento, le competenze degli organi e le modalita' di esercizio
delle funzioni. Con analogo decreto, adottato entro trenta giorni
dall'entrata in vigore di quello di cui al periodo precedente, e'
approvato il regolamento che definisce l'organizzazione e il
funzionamento interni dell'Agenzia e ne determina il contingente di
personale, nel limite di 40 unita', in posizione di comando
provenienti da amministrazioni statali con oneri a carico
dell'amministrazione di appartenenza, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.
23. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, da adottare entro quindici giorni dalla data
di emanazione del decreto di cui al secondo periodo del comma
precedente, sono individuate le risorse finanziarie e strumentali del
Ministero da trasferire all'Agenzia ed e' disposto il comando, nel
limite massimo di venti unita', del personale del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare gia' operante
presso la Commissione nazionale per la vigilanza sullerisorse idriche
alla data di entrata in vigore della presente legge. Alla copertura
dei rimanenti posti del contingente di personale cui al comma 18 si
provvede mediante personale di altre amministrazioni statali in
posizione di comando, cui si applica l'articolo 17, comma 14, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
24. Agli oneri derivanti dal funzionamento dell'Agenzia si
provvede:
a) mediante un contributo posto a carico di tutti i soggetti
sottoposti alla sua vigilanza, il cui relativo costo non puo' essere
recuperato in tariffa, di importo non superiore all'uno per mille dei
ricavi risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima della data di
entrata in vigore della presente disposizione, per un totale dei
contributi versati non superiore allo 0,2 % del valore complessivo
del mercato di competenza. Il contributo e' determinato dalla Agenzia
con propria deliberazione, approvata con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, ed e' versato entro il 31 luglio di ogni anno.
Le relative somme affluiscono direttamente al bilancio dell'Agenzia.
b) in sede di prima applicazione, anche mediante apposito fondo
iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, nel quale confluiscono le
risorse di cui al comma 23, la cui dotazione non puo' superare 1
milione di euro a decorrere dall'anno 2011 e puo' essere ridotta con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sulla base del gettito effettivo del contributo di cui alla lettera
a) e dei costi complessivi dell'Agenzia.
25. In sede di prima applicazione con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento
di cui al comma 22, e' stabilito l'ammontare delle risorse di cui
alla lettera b) del comma 24, nei limiti delle risorse disponibili a
legislazione vigente per il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, sono conseguentemente rideterminate le
relative dotazioni finanziarie del medesimo Ministero ed e' stabilita
la misura del contributo di cui alla lettera a) del comma 24, e le
relative modalita' di versamento al bilancio dell'Agenzia.
26. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, e' soppressa la Commissione nazionale per la
vigilanza sulle risorse idriche di cui all'articolo 161 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e il predetto articolo 161 e'
abrogato nelle parti incompatibili con le disposizioni di cui alla
presente legge. Alla nomina dell'Agenzia di cui al comma 11 si
provvede entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, e sino a quel momento, in deroga
a quanto stabilito dal comma 15, le funzioni gia' attribuite dalla
legge alla Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse
idriche dall'articolo 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152 continuano ad essere esercitate da quest'ultima. Entro lo stesso
termine si provvede alla nomina del direttore generale e del Collegio
dei revisori dei conti.
27. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato
ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
28. L'articolo 23-bis, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, come modificato dall'articolo 15 del decreto-legge 25 settembre
2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre
2009, n. 166, si interpreta nel senso che, a decorrere dalla entrata
in vigore di quest'ultimo, e' da considerarsi cessato il regime
transitorio di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 17
marzo 1995, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
maggio 1995, n. 172."