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Si riporta dal sito della Prefettura UTG di Avellino la circolare "PROT. N. 1353/S.E. del 6 maggio 2011 ad
OGGETTO: Elezioni comunali di domenica 15 e lunedì 16 maggio 2011 con eventuale turno di
ballottaggio di domenica 29 e lunedì 30 maggio 2011 - Referendum popolari previsti
dall'art. 75 della Costituzione di domenica 12 e lunedì 13 giugno 2011.- Voto dei
componenti del seggio e dei rappresentanti delle liste presso il seggio (art. 48 del D. P.R.
30 marzo 1957, n. 361 e art. 40 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570)
 Ai sensi dell'art. 40 del DPR 16 maggio 1960, n. 570, per le elezioni comunali del 15 e 16
maggio 2011 e per l'eventuale turno di ballottaggio del 29 e 30 maggio 2011:
- il presidente vota nella sezione presso la quale esercita il suo ufficio purchè sia elettore del
Comune stesso, anche se iscritto in altra sezione dell'ente medesimo;
- gli scrutatori, i segretari del seggio ed i rappresentanti delle liste votano nella sezione presso
la quale esercitano la loro funzione, anche se iscritti in altra sezione del Comune. Infatti, per
le elezioni comunali, oltre agli scrutatori ed ai segretari dei seggi anche i rappresentanti
delle liste - ai sensi dell'articolo 16 della stessa legge n. 53/1990 - devono essere elettori
del Comune. Con l'occasione non sembra inutile rammentare che, per le elezioni
comunali, i rappresentanti delle liste nei seggi elettorali, di cui uno effettivo e l'altro
supplente, possono essere designati disgiuntamente da ciascuno dei due delegati di lista. Tali
designazioni dovranno essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge n.
53/90 e, quindi, presentate, entro il venerdì precedente la consultazione (e, cioè, entro
venerdì 13 maggio 2011), al segretario del Comune, che ne curerà la trasmissione ai
presidenti degli uffici elettorali di sezione, oppure vanno direttamente ai singoli presidenti
delle sezioni il sabato pomeriggio o la domenica mattina, purchè prima dell'inizio della
votazione;
- gli ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico votano nella sezione
presso la quale esercitano il loro ufficio, purchè siano elettori del Comune stesso, anche se
iscritti in altra sezione dell'ente medesimo.
Ai sensi dell'art. 48 del DPR 30 marzo 1957, n. 361, anche in relazione all'art. 19 della legge 25
maggio 1970, n. 352, per i referendum popolari del 12 e 13 giugno 2011:
- il presidente vota in qualunque sezione presso la quale esercita il suo ufficio;
- gli scrutatori ed il segretario del seggio votano nella sezione presso la quale esercitano il
loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione del Comune (si rammenta
che possono essere nominati a tali incarichi solo i cittadini iscritti nelle liste elettorali del
comune ove ha sede il seggio elettorale);
- i rappresentanti dei partiti e gruppi politici presenti in Parlamento e dei promotori dei
referendum votano nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni. Tali
rappresentanti, di cui uno effettivo e l'altro supplente, possono essere designati, presso
ciascun seggio, da persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente
o del segretario provinciale del partito o gruppo politico oppure da parte anche di uno solo
dei promotori di ciascun referendum. Le relative designazioni vanno presentate, entro il
venerdì precedente la consultazione (e, cioè, entro venerdì 10 giugno 2011), al segretario
del Comune, che ne curerà la trasmissione ai presidenti degli uffici elettorali di sezione,
oppure vanno presentate direttamente ai singoli presidenti delle sezioni il sabato
pomeriggio o la domenica mattina, purchè prima dell'inizio della votazione. Tali
designazioni dovranno essere autenticate, ai sensi dell'art. 25, primo comma del D.P.R. n.
361/57 dal notaio o da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge n. 53/90;
- gli ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico votano nella sezione
presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se risultino iscritti come elettori in altra
sezione del Comune o in qualsiasi altro Comune del territorio nazionale.
 
Non è necessaria alcuna domanda essendo il diritto di voto riconosciuto "ope legis".
Ovviamente le predette categorie di elettori, per votare, devono esibire la tessera elettorale
personale e sono successivamente iscritti in calce alla lista della sezione, e di essi è presa nota nel
verbale delle operazioni del seggio.
Si prega di portare quanto sopra a conoscenza dei sigg. presidenti di seggio, anche mediante
consegna di fotocopia della presente circolare.
p. Il Prefetto Il Vice Prefetto Vicario - Tizzano - "