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Dal sito della Prefettura di Avellino Ufficio Territoriale del Governo si riporta la circolare PROT. N. 1343/S.E.
del 2.5.2011 ad OGGETTO: Referendum popolari previsti dall'art. 75 della Costituzione di
domenica 12 e lunedì 13 giugno 2011 -Voto domiciliare per elettori
affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento
dall'abitazione.-
Anche in occasione dello svolgimento delle elezioni indicate in oggetto, troveranno
applicazione le disposizioni di cui all'art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, come modificato dalla legge 7 maggio
2009, n. 46, in materia di ammissione al voto domiciliare di "elettori affetti da infermità che
ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione".
Ai sensi della normativa sopracitata possono essere ammessi al voto domiciliare, oltre
agli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa
e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione
in cui dimorano, anche gli elettori affetti da gravissime infermità tali che l'allontanamento
dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l'ausilio dei servizi previsti
dall'art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (e cioè del trasporto pubblico che i comuni
organizzano in occasione di consultazioni per facilitare agli elettori disabili il raggiungimento
del seggio elettorale).
Nel richiamare, quindi, le direttive e le istruzioni operative fornite con circolari n.
278/SE del 27 febbraio 2006, n. 322/SE del 24 marzo 2006, ad eccezione delle parti
incompatibili con le modifiche apportate dalla citata legge n. 46/2009, e, da ultimo con
circolare n. 975/SE del 12 maggio 2009, per dare specifica attuazione alle disposizioni sul
voto domiciliare in occasione delle prossime consultazioni elettorali, si ritiene utile, sia pure
sinteticamente, rammentare quanto segue:
1)
L'elettore interessato deve far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste elettorali
è iscritto, un'espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto
presso l'abitazione in cui dimora, corredata della prescritta documentazione sanitaria,
in un periodo compreso fra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione,
ossia fra martedì 3 maggio e lunedì 23 maggio 2011;
2)
la domanda di ammissione al voto domiciliare - da redigere in carta libera - e nella
quale deve indicarsi l'indirizzo completo dell'abitazione in cui l'elettore dimora e,
possibilmente, un idoneo recapito telefonico, deve essere corredata di copia della
tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario
medico designato dagli organi dell'Azienda sanitaria locale;
3)
il Commissario straordinario dell'Azienda sanitaria locale di Avellino, che legge per
conoscenza, dovrà assicurare, fin da subito, un adeguato servizio finalizzato al
rilascio, da parte dei funzionari medici preposti, dei certificati medici di che trattasi;
4)
tali certificati medici, per non indurre incertezze, dovranno riprodurre l'esatta
formulazione normativa, di cui al comma 1, dell'articolo 1, della legge n. 46/2009
attestando, quindi, o che gli elettori sono affetti da gravi infermità e si trovano in
condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali
da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, ovvero che gli elettori
sono affetti da gravissime infermità tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui
dimorano risulti impossibile anche con l'ausilio dei servizi previsti dall'art. 29 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104;
5)
i certificati medici potranno, altresì, eventualmente attestare la necessità di un
accompagnatore per l'esercizio del voto;
6)
i Sindaci dei Comuni di iscrizione elettorale verificano la regolarità e completezza
delle domande di ammissione al voto domiciliare, includendo in appositi elenchi,
distinti per sezione, i nominativi degli elettori ammessi e dando a questi ultimi
attestazione di tale inclusione;
7) qualora gli ammessi al voto domiciliare abbiano indicato quale proprio domicilio una
dimora ubicata in altro Comune del territorio nazionale, i Sindaci, entro il settimo
giorno antecedente la data della votazione, e, quindi, entro domenica 5 giugno
2011, dovranno comunicare - a mezzo fax o posta elettronica o altro mezzo che
assicuri immediata acquisizione - a ciascuno dei Comuni interessati l'elenco degli
ammessi al voto domiciliare dimoranti nel rispettivo ambito territoriale, con
l'indicazione, per ogni elettore, di nome e cognome, sesso, luogo e data di nascita,
indirizzo dell'abitazione in cui dimora e, possibilmente, recapito telefonico;
8)
a seconda dei casi, i Sindaci dovranno formare, per ogni sezione elettorale, i seguenti
distinti elenchi: a) elenco degli elettori della sezione che votano a domicilio nella
stessa sezione di iscrizione; b) elenco degli elettori della sezione che votano a
domicilio presso altre sezioni nell'ambito dello stesso Comune o di altri Comuni; c)
elenco degli elettori iscritti in altre sezioni dello stesso Comune o di altro Comune
della Repubblica che votano a domicilio nell'ambito della sezione;
9) gli elenchi predetti verranno consegnati, nelle ore antimeridiane del giorno che
precede le elezioni, ai presidenti degli uffici elettorali di sezione che, a seconda dei
casi, provvederanno direttamente alla raccolta del voto a domicilio o alla annotazione
nelle proprie liste sezionali che l'elettore vota a domicilio in un'altra sezione;
10) i Sindaci dei Comuni nel cui ambito territoriale hanno dimora gli elettori ammessi al
voto domiciliare, dovranno, tra l'altro, organizzare, sulla base delle richieste
pervenute, il supporto tecnico-operativo a disposizione degli uffici elettorali di sezione
per la raccolta del voto. Tale supporto, evidentemente, consisterà, in primo luogo, nel
servizio di accompagnamento dei componenti dei seggi presso le abitazioni degli
elettori ammessi al voto domiciliare, a tali fini utilizzandosi, all'occorrenza, e laddove
possibile, gli stessi automezzi adibiti, ai sensi dell'art. 29, comma 1, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, al trasporto presso i seggi degli elettori in condizione di
handicap;
11) ai presidenti degli uffici elettorali di sezione, nelle cui circoscrizioni territoriali dimori
un avente diritto al voto domiciliare, unitamente al materiale per il funzionamento
ordinario del seggio, andrà consegnato, per le specifiche esigenze della raccolta del
voto a domicilio, un bollo di sezione in più, con il quale certificare, nell'apposito
spazio della tessera elettorale personale degli interessati, l'avvenuta espressione del
voto.
Si pregano le SS.LL. di portare quanto sopra a conoscenza dei sigg. presidenti di seggio,
anche mediante consegna di fotocopia della presente.
p. Il Prefetto Il Vice Prefetto Vicario -Tizzano -"